Articolo 20 - Applicazione territoriale a. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma o all'atto del deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori a cui la presente Convenzione si applichera'. b. Qualsiasi Stato, in qualsiasi data successiva, puo', attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualunque altro territorio specificato nella dichiarazione. Per tale territorio, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data della ricevuta di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale. c. Qualsiasi dichiarazione fatta in ottemperanza ai due paragrafi precedenti potra', rispetto a qualunque territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di sei mesi successivi alla data della ricevuta di tale notifica da parte del Segretario Generale.