Articolo 21 - Denuncia a. Ciascuna Parte puo', in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. b. Tale denuncia diventera' effettiva il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.