(Convenzione Quadro-art. 21)
  Articolo 21 - Denuncia 
 
    a. Ciascuna Parte  puo',  in  qualunque  momento,  denunciare  la
presente  Convenzione  per  mezzo  di  una  notifica  indirizzata  al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
    b. Tale denuncia diventera' effettiva il primo  giorno  del  mese
successivo al decorso di un periodo di  sei  mesi  dopo  la  data  di
ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.