(Convenzione Quadro-art. 22)
  Articolo 22 - Emendamenti 
 
    a. Ciascuna Parte, ed il comitato di cui  all'articolo  16,  puo'
proporre emendamenti alla presente Convenzione. 
    b.  Qualsiasi  proposta  di  emendamento  sara'   comunicata   al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la comunichera'  agli
Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti ed a  qualunque
Stato non membro e alla  Comunita'  Europea  invitati  ad  aderire  a
questa Convenzione in conformita' con le  disposizioni  dell'articolo
19. 
    c. Il comitato esaminera' ogni emendamento proposto e presentera'
al Comitato dei Ministri per l'approvazione il testo adottato da  una
maggioranza di tre quarti  dei  rappresentanti  dei  partecipanti.  A
seguito  dell'approvazione  del  Comitato  dei   Ministri,   con   la
maggioranza prevista dall'articolo 20  dello  statuto  del  Consiglio
d'Europa e con voto unanime  degli  Stati  Parte  aventi  diritto  di
sedere nel comitato dei Ministri, il testo sara' spedito  alle  Parti
per accettazione. 
    d. Ogni emendamento entrera' in vigore rispetto alle Parti che lo
abbiano accettato il primo giorno del mese successivo al  decorso  di
un periodo di tre mesi dopo la data in cui  dieci  Stati  membri  del
Consiglio d'Europa abbiano informato  il  Segretario  Generale  della
loro accettazione. Per ogni Parte che lo  accetti  in  seguito,  tale
emendamento entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al
decorso di un periodo di tre mesi dopo la data in cui detta Parte  ha
informato il Segretario Generale della sua accettazione.