(Convenzione Quadro-art. 23)
  Articolo 23 - Notifiche 
 
  Il Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  notifichera'  agli
Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato che abbia  aderito
o sia stato invitato ad aderire  alla  presente  Convenzione  e  alla
Comunita' Europea che abbia aderito o sia stata invitata ad  aderire,
riguardo: 
    a. ogni firma; 
    b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica,  accettazione,
approvazione o adesione; 
    c. ogni data di  entrata  in  vigore  di  questa  Convenzione  in
conformita' con le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20; 
    d.  ogni  emendamento  proposto  alla  presente  Convenzione   in
conformita' con le  disposizioni  dell'articolo  22,  cosi'  come  la
relativa data dell'entrata in vigore; 
    e. qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o  comunicazione
concernente la presente Convenzione. 
 
  In fede di che i sottoscritti, essendo  debitamente  autorizzati  a
tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. 
 
  Fatto a  Faro,  il  ventisette  ottobre  2005,  in  inglese  ed  in
francese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico  esemplare
che  sara'  depositato  negli  archivi  del  Consiglio  d'Europa.  Il
Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  ne  trasmettera'  copie
certificate conformi ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa ed a
ogni Stato o alla Comunita' Europea invitati a aderirvi.