Articolo 23 - Notifiche Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione e alla Comunita' Europea che abbia aderito o sia stata invitata ad aderire, riguardo: a. ogni firma; b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c. ogni data di entrata in vigore di questa Convenzione in conformita' con le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20; d. ogni emendamento proposto alla presente Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 22, cosi' come la relativa data dell'entrata in vigore; e. qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Faro, il ventisette ottobre 2005, in inglese ed in francese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copie certificate conformi ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa ed a ogni Stato o alla Comunita' Europea invitati a aderirvi.