(Convenzione 190-art. 10)
                             Articolo 10 
 
    Ciascun Membro dovra' adottare misure adeguate al fine di: 
      a) controllare e applicare le leggi e i  regolamenti  nazionali
in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro; 
      b) garantire facile  accesso  a  meccanismi  di  ricorso  e  di
risarcimento  adeguati  ed   efficaci,   nonche'   a   meccanismi   e
procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie nei casi
di violenza e di molestie nel mondo del lavoro che siano sicuri, equi
ed efficaci, quali: 
        i) procedimenti  di  denuncia  e  di  indagine,  nonche',  se
appropriato, meccanismi di risoluzione delle controversie nei  luoghi
di lavoro; 
        ii) meccanismi di risoluzione delle controversie  esterni  ai
luoghi di lavoro; 
        iii) tribunali o altre giurisdizioni; 
        iv) protezione contro la vittimizzazione o le ritorsioni  nei
confronti di querelanti, vittime, testimoni e informatori; 
        v)   misure   di   sostegno   legale,   sociale,   medico   e
amministrativo a favore dei querelanti e delle vittime; 
      c) proteggere la vita  privata  dei  soggetti  coinvolti  e  la
riservatezza, nella misura massima possibile e a seconda dei casi,  e
garantire che le esigenze di protezione della vita  privata  e  della
riservatezza  non  vengano  utilizzate   impropriamente,   evitandone
qualsivoglia utilizzo inopportuno; 
      d) introdurre sanzioni, se del caso, nei casi di violenza e  di
molestie nel mondo del lavoro; 
      e) stabilire che le vittime di violenza e  molestie  di  genere
nel mondo del lavoro possano avere accesso effettivo a meccanismi  di
risoluzione  delle  controversie  e  di  denuncia,  a  meccanismi  di
supporto, a servizi e a meccanismi  di  ricorso  e  risarcimento  che
tengano in considerazione la prospettiva di genere e che siano sicuri
ed efficaci; 
      f) riconoscere gli effetti della violenza  domestica  e,  nella
misura  in  cui  cio'  sia  ragionevolmente   fattibile,   attenuarne
l'impatto nel mondo del lavoro; 
      g) garantire  ai  lavoratori  il  diritto  di  abbandonare  una
situazione lavorativa laddove abbiano giustificati motivi di ritenere
che questa possa costituire un pericolo serio e imminente alla  vita,
alla salute o alla sicurezza in ragione di violenza e molestie, senza
per questo essere oggetto  di  ritorsioni  o  di  qualsivoglia  altra
indebita conseguenza, oltre al dovere di informarne la direzione; 
      h)  garantire  che  gli  ispettorati  del  lavoro  e  le  altre
autorita' competenti, a seconda dei casi, siano abilitati a  trattare
la violenza e le  molestie  nel  mondo  del  lavoro,  in  particolare
ordinando   l'adozione   di   misure   immediatamente   esecutive   o
l'interruzione  dell'attivita'  lavorativa  nei  casi   di   pericolo
imminente per la vita, la  salute  o  la  sicurezza,  fatti  salvi  i
diritti di ricorso alle autorita'  giudiziarie  o  amministrative  ai
sensi di legge.