(Allegato-art. 22)
Articolo 22 - Comitato delle Parti 
 
1. Il Comitato delle Parti e' composto da rappresentanti di tutte  le
Parti della presente Convenzione. 
 
2. Il Comitato delle Parti e' convocato dal Segretario  Generale  del
Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si terra' entro il  termine
di un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione  per  il
suo decimo  firmatario  che  l'abbia  ratificata.  Esso  si  riunira'
successivamente su richiesta di almeno un terzo  delle  Parti  o  del
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
 
3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno. 
 
4.  Il  Comitato  delle  Parti  e'  assistito  dal  Segretariato  del
Consiglio d'Europa nell'esercizio delle sue funzioni. 
 
5. Il Comitato delle Parti puo' proporre  al  Comitato  dei  Ministri
modalita' per il  coinvolgimento  di  esperti  ai  fini  della  piena
attuazione della Convenzione.