Articolo 22 - Comitato delle Parti 1. Il Comitato delle Parti e' composto da rappresentanti di tutte le Parti della presente Convenzione. 2. Il Comitato delle Parti e' convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si terra' entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione per il suo decimo firmatario che l'abbia ratificata. Esso si riunira' successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Comitato delle Parti e' assistito dal Segretariato del Consiglio d'Europa nell'esercizio delle sue funzioni. 5. Il Comitato delle Parti puo' proporre al Comitato dei Ministri modalita' per il coinvolgimento di esperti ai fini della piena attuazione della Convenzione.