(Allegato-art. 23)
Articolo 23 - Altri rappresentanti 
 
1. L'Assemblea  Parlamentare  del  Consiglio  d'Europa,  il  Comitato
europeo per i  problemi  della  criminalita'  (CDPC)  e  il  Comitato
direttivo per la  cultura,  il  patrimonio  e  il  paesaggio  (CDCPP)
nominano ciascuno un rappresentante al Comitato delle Parti  in  modo
da contribuire ad un approccio multisettoriale e multidisciplinare. 
 
2. Il Comitato dei Ministri puo' invitare altri organi del  Consiglio
d'Europa a nominare un rappresentante al Comitato delle Parti, previa
consultazione della commissione. 
 
3. I rappresentanti degli organismi internazionali competenti possono
essere ammessi come osservatori al Comitato delle  Parti  secondo  la
procedura stabilita dalle norme rilevanti del Consiglio d'Europa. 
 
4. I rappresentanti degli organi  competenti  ufficiali  delle  Parti
possono essere ammessi  come  osservatori  al  Comitato  delle  Parti
secondo la procedura stabilita dalle norme  rilevanti  del  Consiglio
d'Europa. 
 
5. I rappresentanti della societa' civile,  e  in  particolare  delle
organizzazioni  non  governative,   possono   essere   ammessi   come
osservatori al comitato delle parti secondo  la  procedura  stabilita
dalle norme pertinenti del Consiglio d'Europa. 
 
6. Nella nomina dei rappresentanti di cui ai paragrafi dal 2 al 5 del
presente  articolo   deve   essere   garantita   una   rappresentanza
equilibrata dei diversi settori e discipline. 
 
7. I rappresentanti nominati ai sensi dei paragrafi  da  1  a  5  del
presente articolo partecipano alle riunioni del Comitato delle  Parti
senza diritto di voto.