Articolo 23 - Altri rappresentanti 1. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, il Comitato europeo per i problemi della criminalita' (CDPC) e il Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio (CDCPP) nominano ciascuno un rappresentante al Comitato delle Parti in modo da contribuire ad un approccio multisettoriale e multidisciplinare. 2. Il Comitato dei Ministri puo' invitare altri organi del Consiglio d'Europa a nominare un rappresentante al Comitato delle Parti, previa consultazione della commissione. 3. I rappresentanti degli organismi internazionali competenti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo la procedura stabilita dalle norme rilevanti del Consiglio d'Europa. 4. I rappresentanti degli organi competenti ufficiali delle Parti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo la procedura stabilita dalle norme rilevanti del Consiglio d'Europa. 5. I rappresentanti della societa' civile, e in particolare delle organizzazioni non governative, possono essere ammessi come osservatori al comitato delle parti secondo la procedura stabilita dalle norme pertinenti del Consiglio d'Europa. 6. Nella nomina dei rappresentanti di cui ai paragrafi dal 2 al 5 del presente articolo deve essere garantita una rappresentanza equilibrata dei diversi settori e discipline. 7. I rappresentanti nominati ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo partecipano alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.