Articolo 24 - Funzioni del Comitato delle Parti 1. Il Comitato delle Parti vigila sull'attuazione della presente Convenzione. Il suo regolamento stabilisce una procedura per valutare l'attuazione della presente Convenzione. 2. Il Comitato delle Parti agevola la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra gli Stati per migliorare la loro capacita' di prevenire e combattere la tratta di beni culturali. Il Comitato puo' avvalersi delle competenze di altri Comitati e organi del Consiglio d'Europa. 3. Inoltre, il Comitato delle Parti, se del caso, puo': a. agevolare l'effettivo uso e attuazione della presente Convenzione, inclusa l'individuazione di eventuali problemi che possono sorgere e gli effetti di qualunque dichiarazione o riserva sollevata conformemente alla presente Convenzione; b. esprimere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e facilitare lo scambio di informazioni su importanti sviluppi giuridici, politici o tecnologici; c. formulare raccomandazioni specifiche alle Parti in merito all'attuazione della presente Convenzione. 4. Il Comitato europeo per i problemi della criminalita' e il Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio sono tenuti periodicamente informati sulle attivita' di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.