(Allegato-art. 24)
Articolo 24 - Funzioni del Comitato delle Parti 
 
1. Il Comitato delle  Parti  vigila  sull'attuazione  della  presente
Convenzione. Il suo regolamento stabilisce una procedura per valutare
l'attuazione della presente Convenzione. 
 
2. Il Comitato delle  Parti  agevola  la  raccolta,  l'analisi  e  lo
scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche  tra  gli  Stati
per migliorare la loro capacita' di prevenire e combattere la  tratta
di beni culturali. Il Comitato puo'  avvalersi  delle  competenze  di
altri Comitati e organi del Consiglio d'Europa. 
 
3. Inoltre, il Comitato delle Parti, se del caso, puo': 
   a. agevolare  l'effettivo  uso   e   attuazione   della   presente
      Convenzione, inclusa l'individuazione di eventuali problemi che
      possono sorgere e gli  effetti  di  qualunque  dichiarazione  o
      riserva sollevata conformemente alla presente Convenzione; 
   b. esprimere   un   parere   su   qualsiasi   questione   relativa
      all'applicazione della presente  Convenzione  e  facilitare  lo
      scambio  di  informazioni  su  importanti  sviluppi  giuridici,
      politici o tecnologici; 
   c. formulare  raccomandazioni  specifiche  alle  Parti  in  merito
      all'attuazione della presente Convenzione. 
 
4. Il Comitato  europeo  per  i  problemi  della  criminalita'  e  il
Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio  sono
tenuti periodicamente informati sulle attivita' di cui  ai  paragrafi
1, 2 e 3 del presente articolo.