(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
Disciplina del trasferimento di dati  personali  tra  le  Istituzioni
  competenti  di  cui  all'art.  1  dell'Accordo  tra  la  Repubblica
  italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale 
    Considerati l'art. 46 (2) (a) del Regolamento (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
la Direttiva 95/46/CE  (Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei
Dati) e l'art. 32 comma 7 della Legge n. 133/2011 della Repubblica di
Moldova in materia di protezione dei dati personali. 
    Ciascuna  «Istituzione  competente»  di  una  Parte  (in  seguito
Istituzione), di  cui  all'art.  1  dell'Accordo  tra  la  Repubblica
italiana e la Repubblica di Moldova in materia di  sicurezza  sociale
(in seguito  Accordo),  applichera'  le  garanzie  specificate  nelle
Clausole del presente allegato per il trasferimento di dati personali
ad una Istituzione competente dell'altra Parte.  Tali  garanzie  sono
vincolanti  per  le  Parti  e  prevalgono   su   eventuali   obblighi
confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti. 
I. Definizioni 
    Ai fini delle presenti clausole s'intende per: 
      (a) «dati personali»: qualsiasi  informazione  riguardante  una
persona fisica identificata o identificabile («Interessato») ai sensi
dell'Accordo. Si considera identificabile la persona fisica che  puo'
essere identificata, direttamente o indirettamente,  con  particolare
riferimento  a  un   identificativo   come   un   nome,   un   numero
d'identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo in
rete o a uno o  piu'  elementi  caratteristici  della  sua  identita'
fisica,  fisiologica,  genetica,  psichica,  economica,  culturale  o
sociale. 
      (b) «dati particolari»: dati personali che  rivelano  l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose  o
filosofiche, l'appartenenza sindacale,  dati  genetici  o  biometrici
intesi ad identificare in modo univoco una  persona  fisica,  nonche'
dati relativi alla salute,  alla  vita  sessuale  o  all'orientamento
sessuale della persona. 
      (c) «dati penali»: dati personali relativi a condanne penali  e
reati o connesse misure di sicurezza. 
      (d) «dati comuni»: dati  personali  che  non  sono  particolari
oppure penali. 
      (e) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni
compiuti su  dati  personali,  con  o  senza  l'ausilio  di  processi
automatizzati, come la raccolta, la registrazione,  l'organizzazione,
la strutturazione, la conservazione,  l'adattamento  o  la  modifica,
l'estrazione, la  consultazione,  l'uso,  la  comunicazione  mediante
trasmissione, la diffusione  o  qualsiasi  altra  forma  di  messa  a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la  limitazione,  la
cancellazione o la distruzione. 
      (f) «trasferimento»: invio di dati personali da  un'Istituzione
di una Parte ad un'Istituzione dell'altra Parte. 
      (g) «comunicazione  ulteriore»:  invio  di  dati  personali  da
un'Istituzione ricevente a un terzo dello stesso paese. 
      (h) «trasferimento  ulteriore»:  invio  di  dati  personali  da
un'Istituzione ricevente a un terzo in un Paese diverso dalle Parti. 
      (i) «profilazione»: qualsiasi trattamento automatizzato di dati
personali consistente nell'utilizzo di dati  personali  per  valutare
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica. 
      (j) «violazione di dati personali»: violazione di sicurezza che
comporta accidentalmente  o  in  modo  illecito  la  distruzione,  la
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o  l'accesso  a
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 
      (k) «requisiti  di  legge  applicabili»:  il  quadro  normativo
vigente applicabile a ciascuna Istituzione, ivi compresa la normativa
sulla protezione dei dati personali. 
      (l) «segreto d'ufficio»: il generale obbligo di legge,  vigente
per entrambe  le  Istituzioni,  di  non  divulgare  informazioni  non
pubbliche ricevute in ragione dell'esercizio delle  proprie  funzioni
istituzionali. 
      (m) «diritti degli Interessati»: 
        i. «diritto  a  ricevere  informazioni»:  il  diritto  di  un
Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali
che lo riguardano in  forma  concisa,  trasparente,  intellegibile  e
facilmente accessibile; 
        ii. «diritto di accesso»: il diritto  di  un  Interessato  di
ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento  di  dati
personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso  ai
propri dati personali ed  alle  caratteristiche  del  trattamento  in
corso; 
        iii. «diritto di rettifica»: diritto  di  un  Interessato  di
ottenere la rettifica o l'integrazione dei  dati  personali  inesatti
che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo; 
        iv. «diritto di cancellazione»: il diritto di un  Interessato
di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando  questi
non sono piu' necessari rispetto alle finalita'  per  le  quali  sono
stati raccolti o altrimenti trattati, o  quando  i  dati  sono  stati
raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti Clausole  ed
ai requisiti di legge applicabili; 
        v. «diritto di opposizione»: il diritto di un Interessato  di
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento di  dati  personali  che  lo  riguardano,
fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi  cogenti  per  il
trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall'Interessato,
tra cui l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria; 
        vi. «diritto di limitazione del trattamento»: diritto  di  un
Interessato  alla  limitazione  del  trattamento  dei   propri   dati
personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia  illecito,
un'Istituzione non necessiti piu'  i  dati  personali  rispetto  alle
finalita' per le quali furono raccolti oppure  l'Interessato  sia  in
attesa della valutazione di una sua richiesta di opposizione; 
        vii.  «diritto  di  non   essere   sottoposto   a   decisioni
automatizzate,  compresa  la  profilazione»:   il   diritto   di   un
Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente
sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che  produca
effetti giuridici che lo riguardano o  che  incida  in  modo  analogo
significativamente sulla sua persona. 
II. Ambito di applicazione 
    Le presenti Clausole  si  applicano  alle  categorie  di  persone
fisiche citate all'art. 3 dell'Accordo con riferimento al trattamento
di tutti i dati personali necessari  per  assicurare  le  prestazioni
elencate all'art. 2 dello stesso Accordo. 
III. Garanzie per la protezione dei dati personali 
  1. Limitazione delle finalita' 
    Le Istituzioni hanno come finalita'  l'accertamento  del  diritto
alle prestazioni di sicurezza sociale cui all'art. 2  dell'Accordo  e
l'erogazione di tali prestazioni. I dati personali saranno trasferiti
tra le Istituzioni al solo fine  di  perseguire  tali  finalita'.  Le
Istituzioni non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori
di dati personali per finalita' diverse  da  quelle  sopra  indicate,
avendo cura di acquisire garanzie appropriate affinche' i trattamenti
successivi siano limitati a tali finalita', tenuto  conto  di  quanto
indicato al punto III.6. 
  2. Proporzionalita' e qualita' dei dati 
    L'Istituzione trasferente inviera' esclusivamente dati  personali
adeguati, pertinenti e limitati a  quanto  necessario  rispetto  alle
finalita' per le quali sono trasferiti e successivamente trattati. Il
trasferimento dei dati  particolari  o  penali  e'  ammesso  solo  se
risulta  strettamente  indispensabile  per  il  perseguimento   delle
finalita' dell'Accordo. 
    L'Istituzione trasferente  assicurera'  che,  per  quanto  a  sua
conoscenza, i dati  personali  che  trasferisce  sono  esatti  e,  se
necessario, aggiornati. Qualora un'istituzione venga a conoscenza del
fatto che i dati personali che ha trasferito a  un'altra  Istituzione
sono inesatti, ne informera' l'Istituzione ricevente, che provvedera'
alle correzioni del caso. 
  3. Trasparenza 
    Ciascuna  Istituzione  fornira'  un'informativa   generale   agli
Interessati su: 
      (a) identita' e dati di contatto del Titolare  del  trattamento
e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati; 
      (b) finalita', base giuridica e modalita' del  trattamento  dei
dati personali, ivi compreso il loro periodo di conservazione; 
      (c) i destinatari ai  quali  i  suddetti  dati  possono  essere
inviati come comunicazione o trasferimento ulteriore, avendo cura  di
precisare le garanzie previste e le ragioni dell'invio; 
      (d)  i  diritti  degli  Interessati  ai  sensi  delle  presenti
Clausole e  dei  requisiti  di  legge  applicabili,  ivi  incluse  le
modalita' di esercizio di tali diritti; 
      (e)  le  informazioni  su  eventuali  ritardi   o   restrizioni
applicabili con riguardo all'esercizio di tali diritti; 
      (f) i contatti per sollevare una controversia o far valere  una
pretesa. 
    Ciascuna Istituzione  diffondera'  la  suddetta  informativa  sul
proprio sito,  unitamente  all'Accordo.  Una  copia  dell'informativa
sara'  altresi'  inserita  nelle   comunicazioni   individuali   agli
Interessati, cosi' come un rinvio al predetto sito. 
  4. Sicurezza e riservatezza 
    Ciascuna Istituzione mettera' in atto adeguate misure tecniche  e
organizzative per proteggere i dati  personali  ricevuti  da  accessi
accidentali  o  illegali,   distruzione,   perdita,   alterazione   o
divulgazione  non  autorizzata.  Le  suddette   misure   includeranno
adeguate misure amministrative,  tecniche  e  fisiche  di  sicurezza.
Queste  misure  dovranno  comprendere  la  classificazione  dei  dati
personali  in  comuni,  particolari  e  penali,  la  limitazione  dei
soggetti ammessi  ad  accedere  ai  dati  personali,  l'archiviazione
sicura  dei  dati  personali  in  funzione  della  loro  tipologia  e
l'adozione di politiche volte ad  assicurare  che  i  dati  personali
siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo  a  tecniche  di
pseudonimizzazione  o  di  cifratura.  Per  la  gestione   dei   dati
particolari e penali dovranno essere adottate le misure di  sicurezza
piu'  rigorose,  prevedendo,  tra   l'altro,   accessi   maggiormente
selettivi  e  la  formazione  specialistica  degli  addetti.  Qualora
un'Istituzione ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati
personali, ne informera' entro 48  ore  l'Istituzione  trasferente  e
adottera' misure  ragionevoli  e  appropriate  per  porvi  rimedio  e
minimizzarne i possibili effetti negativi per  gli  Interessati,  ivi
inclusa la comunicazione ai predetti, senza  ingiustificato  ritardo,
dell'avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un  rischio
elevato per i loro diritti e le loro liberta'. 
  5. Modalita' per l'esercizio dei diritti 
    Ciascuna Istituzione adottera' misure appropriate  affinche',  su
richiesta di un Interessato, possa: 
      (1)  confermare  se  tratta  o  meno  dati  personali  che   lo
riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati,  nonche'
fornire informazioni sul loro trattamento, ivi  incluse  informazioni
sulle finalita' del trattamento, le categorie  di  dati  considerate,
l'origine  ed  i  destinatari  dei  dati,  il  previsto  periodo   di
conservazione e le possibilita' di reclamo e ricorso; 
      (2) identificare tutti i dati personali del richiedente che  ha
trasferito all'altra Istituzione ai sensi delle presenti Clausole; 
      (3) fornire informazioni generali, anche sul proprio  sito,  in
merito  alle  garanzie   applicabili   ai   trasferimenti   all'altra
Istituzione. 
    Ciascuna  Istituzione  dara'  seguito  in  modo   ragionevole   e
tempestivo  a  una  richiesta  di  un  Interessato   riguardante   la
rettifica,  la  cancellazione,  la  limitazione  del  trattamento   o
l'opposizione  al  trattamento  dei  propri  dati  personali   oppure
l'esercizio  del  diritto  a  non  essere  sottoposto   a   decisioni
automatizzate. I  recapiti  di  posta  ordinaria  o  elettronica  per
l'invio   delle   predette   richieste   dovranno   essere   indicati
nell'informativa generale agli Interessati, di cui  al  punto  III.3.
sulla trasparenza. Un'Istituzione puo' adottare  misure  appropriate,
come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire  i  costi
amministrativi della richiesta  o  rifiutare  di  darvi  seguito,  se
questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccesiva. 
    Ciascuna Istituzione puo' ricorrere a procedure automatizzate per
perseguire piu' efficacemente le proprie finalita', a  condizione  di
illustrarne le ragioni e di fornire spiegazioni  significative  sulla
logica utilizzata. In tal caso, dovra' essere acquisito il previo  ed
esplicito  consenso  degli  Interessati  oppure  dovra'  essere  loro
riconosciuto il diritto  a  non  essere  sottoposti  ad  un  processo
decisionale automatizzato. Ad ogni modo,  gli  Interessati  hanno  il
diritto di  far  correggere  informazioni  errate  o  incomplete  sul
proprio  conto  e  di  chiedere  la  revisione   di   una   decisione
automatizzata tramite un intervento umano. 
    I diritti degli Interessati possono essere  limitati,  in  misura
necessaria  e  proporzionata  in  una   societa'   democratica,   per
salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti
dalle Parti nello spirito di reciprocita' proprio della  cooperazione
internazionale. Rientrano in questo ambito la tutela  dei  diritti  e
delle  liberta'  altrui,  la  sicurezza  nazionale,  la  difesa,   la
prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di  reati,
nonche' lo svolgimento di una  funzione  di  controllo,  ispezione  o
regolamentazione  connessa,  anche  occasionalmente,  alle  attivita'
esecutive e di vigilanza delle Istituzioni,  operanti  nell'esercizio
dei pubblici poteri di cui sono investite. Le  predette  limitazioni,
da disciplinare per legge, possono permanere solo finche' persiste la
ragione che le ha originate. 
  6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali 
  6.1 Comunicazione ulteriore di dati personali 
    Un'Istituzione  ricevente  potra'  procedere  alla  comunicazione
ulteriore di dati personali ad un terzo  solo  previa  autorizzazione
scritta dell'Istituzione trasferente e purche' il terzo  fornisca  le
stesse garanzie previste dalle presenti Clausole. Nella richiesta  di
autorizzazione  scritta,  l'Istituzione  ricevente   dovra'   fornire
sufficienti  informazioni  sulla  tipologia  di  dati   che   intende
comunicare, sul terzo ricevente, nonche'  sulla  base  giuridica,  le
ragioni e le finalita' della comunicazione. 
    Un'Istituzione ricevente potra' procedere,  in  via  eccezionale,
alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo, senza  la
previa autorizzazione dell'istituzione trasferente, solo  se  risulti
necessario per almeno uno dei seguenti motivi: 
      - tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un'altra
persona fisica; 
      - accertamento, esercizio  o  difesa  di  un  diritto  in  sede
amministrativa o giudiziaria; 
      - svolgimento  di  un'indagine  o  di  un  procedimento  penale
strettamente connessi alle attivita' per le quali  i  dati  personali
sono stati trasferiti. 
    Nei predetti casi, l'Istituzione ricevente informera' previamente
l'Istituzione  trasferente  della  comunicazione  ulteriore  fornendo
elementi sui dati richiesti, l'organo  richiedente  e  la  pertinente
base giuridica. Qualora  la  previa  informazione  confligga  con  un
obbligo di confidenzialita', come nel  caso  di  indagini  in  corso,
l'Istituzione ricevente dovra'  informare  l'Istituzione  trasferente
dell'avvenuta  comunicazione  ulteriore  non  appena  possibile.  Nei
predetti casi, l'Istituzione trasferente  dovra'  tenere  nota  delle
notifiche in  questione  e  comunicarle  alla  propria  Autorita'  di
controllo, di cui al punto III.8., su  sua  richiesta.  L'Istituzione
ricevente si adoperera'  affinche'  sia  contenuta  la  comunicazione
ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai
sensi delle presenti Clausole, in particolare facendo valere tutte le
esenzioni e le limitazioni applicabili. 
  6.2 Trasferimento ulteriore di dati personali 
    Un'Istituzione  ricevente  potra'  procedere   al   trasferimento
ulteriore  di  dati  personali  ad   un   terzo   unicamente   previa
autorizzazione scritta  dell'Istituzione  trasferente  e  purche'  il
terzo fornisca le stesse garanzie previste nelle  predette  Clausole.
Nella richiesta di autorizzazione  scritta,  l'Istituzione  ricevente
dovra' fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di  dati  che
intende  comunicare,  sul  terzo  ricevente,   nonche'   sulla   base
giuridica, le ragioni e le finalita' del trasferimento ulteriore. 
  7. Durata di conservazione dei dati 
    Le Istituzioni  conserveranno  i  dati  personali  per  il  tempo
previsto  dai  requisiti  di  legge  applicabili,  i  quali  dovranno
prevedere un arco temporale  non  superiore  a  quello  necessario  e
proporzionato in una societa' democratica per  le  finalita'  per  le
quali i dati sono trattati. 
  8. Tutela amministrativa e giudiziaria 
    Se un Interessato ritiene che un'Istituzione non abbia rispettato
le garanzie previste nelle  presenti  Clausole  o  che  i  suoi  dati
personali siano stati oggetto di trattamento  illecito,  egli  ha  il
diritto  di  presentare  un  reclamo  ad  un'Autorita'  di  controllo
indipendente ed un ricorso dinanzi ad  un'Autorita'  giudiziaria,  in
conformita' ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione  in
cui e' stata compiuta la presunta violazione (1) . L'interessato  ha,
altresi', il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. 
    In caso di controversia o pretesa avanzati da un Interessato  nei
confronti dell'Istituzione trasferente, dell'Istituzione ricevente  o
di entrambe le Istituzioni  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
personali  dell'Interessato,  le  Istituzioni  si  daranno  reciproca
informazione di tali controversie o pretese  e  si  adopereranno  per
risolvere la controversia o la pretesa  in  via  amichevole  in  modo
tempestivo. 
    Qualora  un  Interessato  sollevi  un  rilievo  e   l'Istituzione
trasferente ritenga  che  l'Istituzione  ricevente  non  abbia  agito
compatibilmente con le garanzie  previste  nelle  presenti  Clausole,
l'Istituzione  trasferente  sospendera'  il  trasferimento  di   dati
personali all'Istituzione ricevente fino a quando  non  riterra'  che
quest'ultima abbia risolto la  problematica  in  modo  soddisfacente.
L'Istituzione trasferente informera' sugli sviluppi  della  questione
l'Interessato e la propria Autorita' di controllo. 
IV. Vigilanza 
    1.  La  vigilanza  esterna  sulla  corretta  applicazione   delle
presenti  Clausole  e'  assicurata  dalle  Autorita'   di   controllo
indipendenti menzionate al punto III.8. 
    2. Ciascuna  Istituzione  condurra'  periodiche  verifiche  delle
proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti Clausole e
della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di
una Istituzione, l'Istituzione interpellata riesaminera'  le  proprie
politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare
e confermare che le garanzie previste nelle presenti  Clausole  siano
state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati
all'Istituzione che ha chiesto il riesame. 
    3.  Qualora  un'Istituzione  ricevente  non  sia  in  grado,  per
qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle
presenti  Clausole,  ne  informera'   senza   ritardo   l'Istituzione
trasferente, nel qual  caso  questa  sospendera'  temporaneamente  il
trasferimento di dati  personali  all'Istituzione  ricevente  fino  a
quando quest'ultima non confermera' di essere nuovamente in grado  di
agire  compatibilmente  con  le  predette  garanzie.   Al   riguardo,
l'Istituzione ricevente e quella trasferente  terranno  informate  le
rispettive Autorita' di controllo. 
    4. Qualora un'Istituzione trasferente ritenga che  un'Istituzione
ricevente non  abbia  agito  in  modo  compatibile  con  le  garanzie
previste   nelle   presenti   Clausole,   l'Istituzione   trasferente
sospendera'  il  trasferimento  di  dati  personali   all'Istituzione
ricevente fino a quando non riterra' che quest'ultima  abbia  risolto
la  questione  in  modo  soddisfacente.  Al  riguardo,  l'Istituzione
trasferente terra' informata la propria Autorita' di controllo. 
V. Revisione delle Clausole 
    1. Le Parti possono consultarsi  per  rivedere  i  termini  delle
presenti Clausole in caso di cambiamenti sostanziali nei requisiti di
legge applicabili. 
    2. Tutti i dati personali gia' trasferiti ai sensi delle presenti
Clausole continueranno a essere trattati applicando le  garanzie  ivi
previste. 

(1) In  Italia  l'Autorita'  di  controllo  indipendente,  ai   sensi
    dell'art. 77 dell'RGPD  (UE)  2016/679,  e'  il  Garante  per  la
    protezione dei dati personali, la cui attivita'  e'  disciplinata
    dagli artt.  140-bis  e  successivi  del  Codice  in  materia  di
    protezione dei dati  personali  (D.lgs.  196/2003  e  ss.mm.ii.).
    Sempre  con  riferimento  all'Italia,   l'Autorita'   giudiziaria
    competente, ai  sensi  dell'art.  79  dell'RGPD,  e'  l'Autorita'
    giudiziaria ordinaria, come previsto  dall'art.  152  del  citato
    Codice. Nella Repubblica di Moldova, il Centro Nazionale  per  la
    Protezione dei Dati personali, ai sensi dell'art. 19 della  Legge
    n. 133/2011 sulla protezione dei dati personali,  e'  l'Organismo
    di controllo per  il  trattamento  dei  dati  personali,  la  cui
    attivita' e' disciplinata dal Capitolo IV della  predetta  Legge.
    Ai sensi dell'art. 18 della Legge n.  133/2011  sulla  protezione
    dei dati personali, ogni persona che ritiene di  aver  subito  un
    danno derivato dal un trattamento illecito dei dati personali o i
    cui diritti e interessi  garantiti  dalla  presente  legge  siano
    stati violati,  ha  il  diritto  di  rivolgersi  ad  un'Autorita'
    giudiziaria per richiedere il risarcimento degli eventuali  danni
    materiali e morali subiti.