ALLEGATO I ELENCO DELLE SOSTANZE, MISCELE E PREPARATI PERICOLOSI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2 INTRODUZIONE 1. Il presente allegato riguarda le sostanze pericolose che si trovano in tutti gli stabilimenti ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e da' attuazione ai suoi articoli. 2. Le miscele e i preparati sono assimilati alle sostanze pure, purche' rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprieta' nel recepimento delle pertinenti direttive o degli ultimi adeguamenti al progresso tecnico di cui alla parte 2, nota 1 a meno che non siano specificati la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione. 3. Le quantita' limite indicate in appresso si intendono per ciascuno stabilimento. 4. Le quantita' da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantita' massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantita' totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantita' uguale o inferiore al 2% della quantita' limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non puo' innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte del sito. 5. Se del caso, si applicano le regole indicate nella parte 2, nota 4, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose. PARTE I Sostanze specificate Se una sostanza o una categoria di sostanze, elencata nel la parte 1 rientra anche in una categoria della parte 2, le quantita' limite da prendere in considerazione sono quelle indicate nella parte 1. ===================================================================== | Colonna 1 | Colonna 2| Colonna 3 | |----------------------------------------+--------------------------| | | Quantita' limite | | | (tonnellate) ai fini | | | dell'applicazione | | |--------------------------| | | degli | | | |articoli 6| | | Sostanze pericolose | e 7 |dell'articolo 8| |========================================+==========+===============| |Nitrato di ammonio | 350 | 2500 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Nitrato di ammonio | 1250 | 5000 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Anidride arsenica acido (V) arsenico e/o| | | |suoi sali | 1 | 2 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Anidride arseniosa acido (III) arsenico | | | |o suoi sali | 0,1 | 0,1 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Bromo | 20 | 100 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Cloro | 10 | 25 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Composti del nichel in forma | | | |polverulenta inalabile (monossido di | | | |nichel, biossido di nichel solfuro di | | | |nichel bisolfuro di trinichel, triossido| | | |di dinichel) | 1 | 1 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Etilenimina | 10 | 20 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Fluoro | 10 | 20 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Formaldeide (concentrazione = 90 %) | 5 | 30 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Idrogeno | 5 | 50 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Acido cloridrico (gas liqueratto) | 25 | 250 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Alchili di piombo | 5 | 50 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Gas liquefatti estremamente infiammabili| | | |e gas naturale | 50 | 200 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Acetilene | 5 | 50 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Ossido di etilene | 5 | 50 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Ossido di propilene | 5 | 50 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Metanolo | 500 | 5000 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o | | 0,01 | |suoi sali, in forma | 0,01 | polverulenta | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Isocianato di metile | 0,15 | 0,15 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Ossigeno | 200 | 2000 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Diisocianato di toluene | 10 | 100 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Cloruro di carbonile (fosgene) | 0,3 | 0,75 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Triiduro di arsenico (arsina) | 0,2 | 1 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Triiduro di fosforo (fosfina) | 0,2 | 1 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Dicloruro di zolfo | 1 | 1 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Triossido di zolfo | 15 | 75 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Poli-cloro-dibenzofurani e | | | |poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la | | | |TCDD), espressi come TCDD equivalente | 0,001 | 0,001 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Le seguenti sostanze CANCEROGENE: | | | +----------------------------------------+----------+---------------+ |4-amminobifenile e/o suoi sali, | | | |benzidina e suoi sali, ossido di bis | | | |(clorometile), ossido di clorometile e | | | |di metile, cloruro di dimetilcarbamoile,| | | |dimetilnitrosammina triammide | | | |esametilfosforica 2-naftilammina e/o | | | |suoi sali, 1,3-propansultone e | | | |4-nitrodifenile | 0,001 | 0,001 | +----------------------------------------+----------+---------------+ |Benzina per autoveicoli e altre essenze | | | |minerali | 5000 | 50000 | +----------------------------------------+----------+---------------+ NOTE 1. Nitrato di ammonio (350/2500) Include sia il nitrato di ammonio e le miscele contenenti nitrato di ammonio, il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio e' superiore al 28% in peso (diversi da quelli di cui alla nota 2) sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio e' superiore al 90% in peso. 2. Nitrato di ammonio (1250/5000) Si applica ai fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio e' superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio combinato con fosfato e/o potassio). 3. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine Le quantita' di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano, con i seguenti fattori di ponderazione --------------------------------------------------------------------- Fattori Tossici Equivalenti Internazionali (ITEF) per i congeneri di interesse (NATO/CCMS) --------------------------------------------------------------------- 2,3,7,8-TCDD 1 | 2,3,7,8-TCDF 0,1 1,2,3,7,8-PeDD 0,5 | 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 | 1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 | 1,2,3,6,7,8-HxCDF 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 OCDD 0,001 | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | | OCDF 0,001 --------------------------------------------------------------------- (T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa) PARTE 2 Categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1 ===================================================================== | Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | |-------------------------------------------------------------------| | | Quantita' limite (tonnellate) ai fini | | | dell'applicazione | | |-----------------------------------------| | |degli articoli 6| | | Sostanze pericolose | e 7 | dell'articolo 8 | +=========================+================+========================+ |1. MOLTO TOSSICHE | 5 | 20 | +-------------------------+----------------+------------------------+ |2. TOSSICHE | 50 | 200 | +-------------------------+----------------+------------------------+ |3. COMBURENTI | 50 | 200 | +-------------------------+----------------+------------------------+ |4. ESPLOSIVE | | | |[sostanze o preparati che| | | |rientrano nella | | | |definizione di cui | | | |alla nota 2 a)] | 50 | 200 | +-------------------------+----------------+------------------------+ |5. ESPLOSIVE | | | |[sostanze o preparati che| | | |rientrano nella | | | |definizione di cui | | | |alla nota 2 b)] | 10 | 50 | +-------------------------+----------------+------------------------+ |6. INFIAMMABILI | | | |[sostanze o preparati che| | | |rientrano nella | | | |definizione di cui | | | |alla nota 3 a)] | 5000 | 50000 | +-------------------------+----------------+------------------------+ |7 a. FACILMENTE | | | |INFIAMMABILI | | | |[sostanze o preparati che| | | |rientrano nella | | | |definizione di cui | | | |alla nota 3 b)1] | 50 | 200 | +-------------------------+----------------+------------------------+ |7 b. Liquidi FACILMENTE | | | |INFIAMMABILI | | | |[sostanze o preparati che| | | |rientrano nella | | | |definizione di cui | | | |alla nota 3 b)2] | 5000 | 50000 | +-------------------------+----------------+------------------------+ |8. ESTREMAMENTE | | | |INFIAMMABILI | | | |[sostanze o preparati che| | | |rientrano nella | | | |definizione di cui | | | |alla nota 3 c)] | 10 | 50 | +-------------------------+----------------+------------------------+ |9. SOSTANZE PERICOLOSE | | | |PER L'AMBIENTE in | | | |combinazione con le | | | |seguenti frasi che | | | |descrivono il rischio: | | | |i) R50: - Molto tossico | | | |per gli organismi | | | |acquatici. | 200 | 500 | |ii) R51: - Tossico per | | | |gli organismi acquatici e| 500 | 2000 | |R53: - puo' causare | | | |effetti negativi a lungo | | | |termine nell'ambiente | | | |acquatico | | | +-------------------------+----------------+------------------------+ |10. ALTRE CATEGORIE che | | | |non rientrano in quelle | | | |precedenti, in | | | |combinazione con le | | | |seguenti frasi che | | | |descrivono il rischio: | | | |i) R14: - reagisce | | | |violentemente a contatto | | | |con l'acqua (compreso R | | | |14/15) | 100 | 500 | |ii) R29: - libera gas | | | |tossici a contatto con | | | |l'acqua | 50 | 200 | +-------------------------+----------------+------------------------+ NOTE 1. Le sostanze e i preparati sono classificati in base alla normativa di recepimento delle seguenti direttive e modifiche e al loro attuale adeguamento al progresso tecnico: - direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose1 ; - direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi2 ; - direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari)3 Per quanto riguarda le sostanze o i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprieta' analoghe per quanto riguarda la possibilita' di incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva. Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprieta', rientrano in piu categorie, ai fini della presente direttiva si applicano i valori limite piu' bassi. ----------------------- 1 GU n. 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/105/CE (GU n. L. 294 del 30.11.1993, pag. 21) 2 GU. L. 187 del 16.7.1988, pag. 14. 3 GU n. L. 206 del 19.7.1978, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE (GU n. L. 154 del 5.6.1992 pag. 1) Ai fini della direttiva 96/82/CEE viene compilato, aggiornato e approvato, applicando la procedura di cui all'articolo 22 della direttiva medesima un elenco contenente informazioni sulle sostanze e sui preparati. 2. Per "esplosivo" si intende: a) i) una sostanza o un preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase che descrive il rischio R2); ii) sostanza pirotecnica: una sostanza (o una miscela di sostanze) destinata a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno e una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute non detonanti; o iii) una sostanza o preparato esplosivo o pirotecnico contenuto in oggetti. b) una sostanza o un preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase che descrive il rischio R3). 3. Riguardo alle sostanze "infiammabili", "facilmente infiammabili" ed "estremamente infiammabili" (categorie 6, 7 e 8) si intende per: a) liquidi infiammabili, le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilita' uguale o superiore a 21 °C e inferiore o uguale a 55 °C (frase che descrive il rischio R 10) e che sopportano la combustione; b) liquidi facilmente infiammabili. 1) - le sostanze e i preparati che possono riscaldarsi fino ad incendiarsi a contatto con l'aria a temperatura ambiente senza alcun apporto di energia (frase che descrive il rischio R 17): - le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilita' inferiore a 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido qualora particolari condizioni di utilizzazione come la forte pressione e l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti; 2) sostanze e preparati il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a 21 °C, ma che non sono estremamente infiammabili (frase che descrive il rischio R 11. secondo trattino); c) gas e liquidi estremamente infiammabili, 1) le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilita' inferiore a 0 °C e un punto di ebollizione (o un punto iniziale di ebollizione in caso di intervallo di ebollizione) a pressione normale, inferiore o uguale a 35 °C (frase che descrive il rischio R 12, primo trattino), e 2) le sostanze e i preparati gassosi che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione normale (frase che descrive il rischio R 12, secondo trattino) anche se mantenuti allo stato gassoso o liquido sotto pressione, esclusi i gas estremamente infiammabili liquefatti (compreso il GPL) e il gas naturale di cui alla parte 1, e 3) le sostanze e i preparati liquidi mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione. 4. La somma delle sostanze pericolose che si deve calcolare per determinare la quantita' presente nello stabilimento si ottiene applicando la regola seguente: se la somma ottenuta con la formula q1 /Q + q2 /Q + q3 /Q + q4 /Q + q5 /Q + ... > 1 dove qx , e' la quantita' di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato. Q e' la quantita' limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2, lo stabilimento considerato e' soggetto alle disposizioni del presente decreto. Detta regola si applica: a) per le sostanze e i preparati della parte I presenti, in quantita' inferiore alla quantita' limite, insieme alle sostanze della parte 2 che appartengono alla stessa categoria, e per sommare le sostanze e i preparati della parte 2 che appartengono alla stessa categoria; b) per sommare le categorie 1, 2 e 9 presenti contemporaneamente in uno stabilimento; c) per sommare le categorie 3, 4, 5, 6, 7 a, 7 b e 8 presenti contemporaneamente in uno stabilimento.