(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 28)
                             Articolo 28 
 
                             Competenza 
 
  § 1 Le liti  fra  Stati  membri  derivanti  dall'interpretazione  o
dall'applicazione della Convenzione, nonche' le liti fra Stati membri
e     l'Organizzazione,     derivanti     dall'interpretazione      o
dall'applicazione  del  Protocollo  sui  privilegi  e  le  immunita',
possono essere sottoposte, a richiesta di  una  delle  parti,  ad  un
Tribunale arbitrale. Le parti determinano liberamente la composizione
del Tribunale arbitrale e la procedura arbitrale. 
  §   2   Le   altre   liti    derivanti    dall'interpretazione    o
dall'applicazione  della  Convenzione  e  delle   altre   Convenzioni
elaborate dall'Organizzazione in conformita' all'articolo 2, § 2,  se
non sono state risolte in via amichevole o sottoposte alla  decisione
dei tribunali  ordinari,  possono,  mediante  accordo  fra  le  parti
interessate,  essere  sottoposte  ad  un  Tribunale  arbitrale.   Gli
articoli da 29 a 32 si applicano per la  composizione  del  tribunale
arbitrale e per la procedura arbitrale. 
  § 3 Ciascun Stato puo', quando presenta una richiesta  di  adesione
alla Convenzione, riservarsi il diritto di non applicare, in tutto  o
in parte i §§ 1 e 2. 
  § 4 Lo Stato che ha formulato una riserva una riserva in virtu' del
§  3  puo'  rinunciarvi  in  qualsiasi   momento,   informandone   il
depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui  il
depositario ne informa gli Stati membri.