(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 29)
                             Articolo 29 
 
                      Compromesso. Cancelliere 
 
  Le Parti concludono un compromesso che specifica in particolare : 
    a) l'oggetto della controversia; 
    b) la composizione del tribunale ed i termini concordati  per  la
nomina dell'arbitro o degli arbitri, 
    c) il luogo convenuto come sede del Tribunale. 
  Il compromesso deve essere comunicato  al  Segretario  generale  il
quale assume le funzioni di cancelliere.