Articolo 29 Compromesso. Cancelliere Le Parti concludono un compromesso che specifica in particolare : a) l'oggetto della controversia; b) la composizione del tribunale ed i termini concordati per la nomina dell'arbitro o degli arbitri, c) il luogo convenuto come sede del Tribunale. Il compromesso deve essere comunicato al Segretario generale il quale assume le funzioni di cancelliere.