(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 30)
                             Articolo 30 
 
                               Arbitri 
 
  § 1 Una lista di arbitri e' compilata ed aggiornata dal  Segretario
generale. Ogni Stato membro puo' far iscrivere sulla lista di arbitri
due suoi cittadini. 
  § 2 Il Tribunale arbitrale si compone di uno, tre o cinque arbitri,
in conformita' al compromesso. Gli arbitri sono  selezionati  fra  le
persone che figurano sulla lista di cui  al  §  1.  Tuttavia,  se  il
compromesso  prevede  cinque  arbitri,  ciascuna  delle  parti   puo'
scegliere un arbitro a prescindere  dalla  lista  Se  il  compromesso
prevede un arbitro  unico,  quest'ultimo  e'  selezionato  di  comune
accordo dalle parti. Se il compromesso prevede tre o cinque  arbitri,
ciascuna delle parti sceglie uno o due arbitri, a seconda  dei  casi;
questi ultimi designano di  comune  accordo  il  terzo  o  il  quinto
arbitro, il  quale  presiede  il  Tribunale  arbitrale.  In  caso  di
disaccordo fra  le  parti  riguardo  alla  designazione  dell'arbitro
unico, o fra gli arbitri selezionati sulla designazione del  terzo  o
del quinto arbitro, e' il Segretario generale  che  provvede  a  tale
designazione. 
  § 3 L'arbitro unico, il terzo o il quinto arbitro devono essere  di
nazionalita' diversa da quella delle parti, a meno che queste  ultime
non abbiano la stessa nazionalita'. 
  § 4 L'intervento nella controversia  di  una  parte  terza  non  ha
effetti sulla composizione del tribunale arbitrale.