Articolo 31 Procedura. Spese § 1 Il Tribunale arbitrale decide in merito alla procedura da seguire, tenendo conto segnatamente delle seguenti disposizioni: a) istruisce e giudica le cause in base agli elementi forniti dalle parti, senza tuttavia essere vincolato, quando e' chiamato a stabilire il diritto, dalle interpretazioni di queste ultime; b) non puo' accordare di piu' o altro rispetto a quanto richiesto nelle conclusioni del richiedente, ne' meno di quanto il convenuto abbia riconosciuto come dovuto; d) la sentenza arbitrale debitamente motivata e' redatta dal tribunale arbitrale e notificata alle parti dal Segretario generale; e) salvo disposizione contraria di diritto imperativo del luogo dove risiede il Tribunale arbitrale, e con riserva di accordo contrario delle parti, la sentenza arbitrale e' definitiva. §2 Gli onorari degli arbitri sono stabiliti dal Segretario generale. §3 La sentenza arbitrale fissa i costi e le spese processuali e ne stabilisce la ripartizione fra le parti, come pure la ripartizione degli onorari degli arbitri.