(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 31)
                             Articolo 31 
 
                          Procedura. Spese 
 
  § 1 Il Tribunale arbitrale  decide  in  merito  alla  procedura  da
seguire, tenendo conto segnatamente delle seguenti disposizioni: 
    a) istruisce e giudica le cause in  base  agli  elementi  forniti
dalle parti, senza tuttavia essere vincolato, quando  e'  chiamato  a
stabilire il diritto, dalle interpretazioni di queste ultime; 
    b) non puo' accordare di piu' o altro rispetto a quanto richiesto
nelle conclusioni del richiedente, ne' meno di  quanto  il  convenuto
abbia riconosciuto come dovuto; 
    d) la sentenza arbitrale  debitamente  motivata  e'  redatta  dal
tribunale arbitrale e notificata alle parti dal Segretario generale; 
    e) salvo disposizione contraria di diritto imperativo  del  luogo
dove risiede  il  Tribunale  arbitrale,  e  con  riserva  di  accordo
contrario delle parti, la sentenza arbitrale e' definitiva. 
  §2  Gli  onorari  degli  arbitri  sono  stabiliti  dal   Segretario
generale. 
  §3 La sentenza arbitrale fissa i costi e le spese processuali e  ne
stabilisce la ripartizione fra le parti, come  pure  la  ripartizione
degli onorari degli arbitri.