(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 32)
                             Articolo 32 
 
                    Prescrizione. Forza esecutiva 
 
  § 1 L'attivazione della procedura arbitrale ha, per quanto riguarda
l'interruzione  della  prescrizione,  lo  stesso  effetto  di  quello
previsto dal diritto materiale  applicabile  per  intentare  l'azione
dinanzi al giudice ordinario. 
  § 2 La decisione del Tribunale arbitrale acquisisce esecutivita' in
ciascuno degli Stati membri,  una  volta  espletati  gli  adempimenti
previsti nello Stato  dove  l'esecuzione  deve  aver  luogo.  Non  e'
ammessa una revisione del merito della questione.