(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
                                                    (art. 4, comma 9) 
 
    Schede per le procedure di verificazione periodica 
    A) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico. 
    B) Strumenti per pesare a funzionamento automatico -  Riempitrici
gravimetriche automatiche. 
    C) Distributori di carburante. 
    D)  Distributori  di  carburante  associati  ad   apparecchiature
ausiliarie - Procedure di installazione. 
    E) Convertitori di volume di gas. 
      F) Contatori di energia elettrica attiva. 
Scheda A. - Strumenti  per  pesare  a  funzionamento  non  automatico
  (NAWI) 
    Procedura  per  la  verificazione  periodica  delle   bilance   a
funzionamento non automatico  conformi  alla  normativa  nazionale  e
europea. 
    1. In deroga al punto 1.3 dell'allegato II i pesi utilizzati  per
la verifica degli strumenti di classe  III  e  IV  con  divisione  di
verifica (e) ≥ 1 g, possono essere tarati dall'organismo  che  svolge
la  verificazione,  purche'  disponga  di  sistemi  di  trasferimento
(comparatori  di  massa)  e  di  procedure  idonee  con   particolare
attenzione ai seguenti punti: 
      l'errore massimo tollerato della massa che  non  deve  superare
1/3  del  massimo  errore  tollerato  dello  strumento  sottoposto  a
verifica periodica per il carico di prova; 
      l'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non
deve essere superiore a 1/3  dell'errore  massimo  tollerato  per  la
classe  di  precisione  degli  strumenti  considerata  (punto   3.7.1
EN45501:2015). 
    In sede di verifica di strumenti, in luogo dei pesi  puo'  essere
utilizzato un qualsiasi altro carico non variabile a  condizione  che
siano utilizzati almeno pesi  corrispondenti  al  50%  della  portata
massima (punto 3.7.3 EN45501:2015). 
    In luogo del 50% della portata massima, la porzione dei pesi puo'
essere ridotta a: 
    a) 35% della portata massima se  l'errore  di  ripetibilita'  non
supera 0,3 e (e = divisione di verifica); 
    b) 20% della portata massima se  l'errore  di  ripetibilita'  non
supera 0,2 e (e = divisione di verifica). L'errore  di  ripetibilita'
deve essere determinato con un carico prossimo al punto in cui verra'
effettuata la sostituzione (punto 3.7.3 EN45501:2015), collocato  tre
volte sul ricettore del carico. 
    2. La verificazione periodica prevede: 
    a) un controllo visivo, al fine di verificare l'integrita'  delle
marcature e/o etichette adesive  attestanti  la  verificazione  prima
nazionale o  CE,  dell'esistenza  sullo  strumento  delle  iscrizioni
regolamentari, dei sigilli o di altri  elementi  di  protezione.  Nel
caso di sigilli elettronici con contatore di  eventi  si  accerta  la
corrispondenza tra l'indicazione  di  detto  contatore  e  il  numero
riscontrato, secondo i casi in  occasione  dell'ultima  verificazione
periodica,  della  verificazione  prima  o  CE   oppure   dell'ultima
rilegalizzazione; 
    b) controllo della presenza del  libretto  metrologico,  se  gia'
rilasciato; 
    c)  l'effettuazione  di  prove  metrologiche  per  verificare  il
funzionamento e il rispetto degli errori massimi tollerati, in deroga
all'art. 4,  comma  7.  Gli  errori  massimi  tollerati  sono  quelli
previsti dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83,  allegato  A,
punti  4.1  e  4.2  e  in  caso  di  indicazione  digitale   l'errore
dell'indicazione deve essere corretto per arrotondamento; gli  stessi
errori  si  applicano  agli  strumenti  in  servizio  conformi   alla
normativa nazionale. 
    3. Prove metrologiche e loro svolgimento: 
      a) prova di accuratezza del dispositivo di zero qualora  questo
non sia elettronico. 
    E' effettuata mettendo lo strumento a  zero  e  determinando,  in
seguito, il carico aggiuntivo per il quale l'indicatore passa da zero
ad una divisione superiore allo zero; 
    b) prova  della  ripetibilita'  a  circa  80%  Max  (EN45501:2015
A.4.10) con la ripetizione di n. 3 pesate per livello; 
    c) prova di decentramento. 
    E' effettuata secondo le prescrizioni della norma armonizzata UNI
CEI EN 45501; 
      d)  prove  atte  alla  determinazione  degli   errori   massimi
tollerati fino a Max senza tara, con  almeno  5  distinti  valori  di
carico con carico ascendente e 5 con carico  discendente;  i  carichi
dovranno avere valori prossimi alle portate Max e Min e ad altri  tre
valori intermedi. Per gli strumenti con Max > 1t  se  si  impiega  il
metodo di «sostituzione con zavorra» non si  effettua  la  prova  con
carico discendente; 
      e) prova di accuratezza del dispositivo di tara qualora  questo
non sia di tipo elettronico. 
    La prova e'  effettuata  come  descritto  al  presente  comma  3,
lettera a), dopo aver azionato il dispositivo di tara; 
      f) prove di mobilita' o di sensibilita' approssimativamente  in
corrispondenza di min., 1/2 Max e Max; la prova  non  e'  applicabile
per strumenti con indicazione digitale (punto 8.3.3 EN 45501:2015). 
Scheda  B  -  Strumenti  per  pesare  a  funzionamento  automatico  -
  Riempitrici gravimetriche automatiche 
  1. Procedure per la verificazione periodica di strumenti per pesare
a funzionamento automatico -  riempitrici  gravimetriche  automatiche
(dosatrici ponderali  automatiche  o  DOS)  conformi  alla  normativa
nazionale e europea destinati a riempire contenitori  con  una  massa
predeterminate virtualmente costante di prodotto sciolto. 
    1.1 Classi di accuratezza. 
      1.1.1  Il  fabbricante  deve  specificare  sia  la  classe   di
accuratezza di riferimento, Ref(x), sia la classe (o  le  classi)  di
accuratezza di funzionamento, X(x). 
      1.1.2 Per il tipo di  strumento  e'  designata  una  classe  di
accuratezza di riferimento, Ref(x),  che  corrisponde  alla  maggiore
accuratezza possibile per gli  strumenti  di  quel  tipo.  Una  volta
completata l'installazione, per i singoli  strumenti  sono  designate
una o piu' classi di  accuratezza  di  funzionamento,  X(x),  tenendo
conto  dei  prodotti  specifici  da  pesare.  Il   fattore   (x)   di
designazione della classe deve essere ≤ 2 ed espresso nella forma 1 x
10k, 2 x 10k o 5 x 10k, dove k e' un numero intero negativo (compreso
lo zero). 
      1.1.3 La classe di accuratezza di riferimento Ref(x) si applica
alla pesatura statica. 
      1.1.4 Per la classe di accuratezza di funzionamento X(x), X  e'
un regime che associa l'accuratezza al peso del carico e  (x)  e'  un
moltiplicatore per i limiti di errore specificati per la classe X(1). 
    1.2 Massa unitaria di riferimento di un prodotto 
      Massa uguale alla media delle masse dei dieci piu' grandi pezzi
o particelle elementari del prodotto presenti in uno o piu' carichi. 
    1.3 Valore convenzionalmente  vero  della  massa  della  dose  di
prova. 
      Viene considerato tale il risultato della pesatura  della  dose
di prova su uno strumento di controllo. 
    1.4 Valore predeterminato. 
      Valore, espresso in unita'  di  massa,  fissato  dall'operatore
mediante un dispositivo di predeterminazione delle dosi,  allo  scopo
di definire il valore nominale delle dosi. 
    1.5 Scarto di una dose dalla media, in pesatura automatica. 
      Valore   assoluto    della    differenza    tra    il    valore
convenzionalmente  vero  di  una  dose  e   la   media   dei   valori
convenzionalmente veri di tutte le dosi prese in considerazione. 
    1.6 Valore medio di n valori 
      Valore  medio  di  n  valori,  espresso  matematicamente  dalla
relazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Limiti di errore 
    2.1 Errore di pesatura statica 
      2.1.1 Per i carichi statici nelle condizioni  di  funzionamento
nominali, l'errore massimo tollerato per la classe di accuratezza  di
riferimento Ref(x) deve essere pari a 0,312 volte lo  scarto  massimo
tollerato  di  ciascun  riempimento   rispetto   alla   media,   come
specificato nella tabella 1, per il  fattore  di  designazione  della
classe (x). 
      2.1.2. Per gli strumenti in  cui  il  riempimento  puo'  essere
fatto a partire da piu'  di  un  carico  (es.  pese  cumulative  o  a
combinazione  selettiva)  l'errore  massimo  tollerato  per   carichi
statici  e'  l'accuratezza  richiesta  per   il   riempimento,   come
specificato al successivo  punto  5.2  (non  la  somma  degli  scarti
massimi tollerati per i singoli carichi). 
    2.2 Scarto rispetto alla media di riempimento 
      
 
     ===========================================================
     |            Tabella 1            |                       |
     +=================================+=======================+
     |                                 |    Scarto massimo     |
     |                                 | tollerato di ciascun  |
     |                                 | riempimento rispetto  |
     |     Valore della massa dei      |  alla media relativa  |
     |       riempimenti - m(g)        |   alla classe X(1)    |
     +---------------------------------+-----------------------+
     |             m ≤ 50              |          9%           |
     +---------------------------------+-----------------------+
     |          50 < m ≤ 100           |         4,5 g         |
     +---------------------------------+-----------------------+
     |          100 < m ≤ 200          |         4,5%          |
     +---------------------------------+-----------------------+
     |          200 < m ≤ 300          |          9 g          |
     +---------------------------------+-----------------------+
     |          300 < m ≤ 500          |          3%           |
     +---------------------------------+-----------------------+
     |         500 < m ≤ 1 000         |         15 g          |
     +---------------------------------+-----------------------+
     |       1 000 < m ≤ 10 000        |         1,5%          |
     +---------------------------------+-----------------------+
     |       10 000 < m ≤ 15 000       |         150 g         |
     +---------------------------------+-----------------------+
     |           15 000 ≤ m            |          1%           |
     +---------------------------------+-----------------------+
     |  Nota: Lo scarto calcolato di   |                       |
     |ciascun riempimento rispetto alla|                       |
     |media puo' essere aggiustato per |                       |
     |controbilanciare l'effetto delle |                       |
     |   dimensioni delle particelle   |                       |
     |     (grani) del materiale.      |                       |
     +---------------------------------+-----------------------+
 
    2.3 Errore relativo al valore preassegnato (errore di selezione). 
    Per gli strumenti in cui e' possibile preassegnare  un  peso  del
riempimento, la differenza massima tra tale valore preassegnato e  la
massa media dei riempimenti non deve superare un valore pari a  0,312
volte lo scarto massimo tollerato  di  ciascun  riempimento  rispetto
alla media, come e' specificato nella tabella 1. 
  3. Verifica periodica. 
    3.1 Prove. 
    Le prove devono rispettare le condizioni indicate  nell'attestato
di esame del tipo o di  progetto  e  nelle  iscrizioni  regolamentati
riportate  sullo  strumento.  Sono  effettuate   con   lo   strumento
funzionante nelle normali condizioni d'uso, in accordo con  i  metodi
di prova usando quando  possibile  articoli  utilizzati  dal  cliente
finale. 
    E' buona norma accendere preventivamente lo  strumento  affinche'
raggiunga un equilibrio termico adeguato prima di  procedere  con  le
prove. Normalmente  30  minuti  sono  sufficienti  in  condizioni  di
temperatura normali. 
    3.2 Controllo visivo. 
    Accertare la presenza delle iscrizioni e dei documenti di cui  lo
strumento deve essere dotato. 
    Informazioni apposte sullo strumento: 
    Marca o nome del fabbricante 
    Informazioni relative all'accuratezza dello strumento 
    Integrita' dei sigilli 
    Come pure, se del caso 
    Dati pertinenti alle condizioni d'impiego 
    Capacita' di misurazione in termini di pesate in unita' di tempo 
    portate massima e minima 
    Marcatura CE e marcatura metrologica supplementare M 
    Numero dell'attestato di esame CE del tipo o di progetto 
      Controllo della presenza  del  libretto  metrologico,  se  gia'
rilasciato 
    Accertarsi inoltre che il  software  metrologico  e  la  versione
presente sia corrispondente al pertinente Attestato. 
    Esaminare se il luogo e le condizioni d'impiego  dello  strumento
sono appropriati; 
    3.3 Prove per i requisiti metrologici 
    Le prove da effettuare, quando possibile,  col  prodotto  che  lo
strumento e' destinato a dosare, devono essere  eseguite  secondo  la
programmazione descritta al successivo punto 4,  nel  rispetto  delle
modalita' di prova di cui al punto 3.4 successivo ed utilizzando  uno
dei  due  metodi  specificati  nel  punto  3.7,  con   lo   strumento
completamente montato e fissato  nella  posizione  di  utilizzazione,
evitando inutili sprechi di risorse. 
    3.4 Modalita' di prova 
      3.4.1 Determinazione della massa delle dosi individuali. 
      La massa delle dosi individuali e' determinata utilizzando  uno
dei metodi di prova con prodotto di cui ai punti 3.7.1. e 3.7.2. 
      3.4.2 Svolgimento delle prove con prodotto. 
    3.4.2.1 Le prove sono effettuate con carichi  uguali  o  prossimi
alle portate massima e minima. 
    3.4.2.2 Le dosatrici cumulative devono essere provate come sopra,
con il numero pratico massimo di carichi per dose  ed  anche  con  il
numero minimo di carichi per  dose,  e  le  dosatrici  del  tipo  con
carichi associati devono essere provate anch'esse come sopra  con  il
numero medio (od ottimale) di carichi per dose. 
    3.4.2.3 Se la portata minima e' minore di un terzo della  portata
massima, saranno effettuate prove anche vicino al centro del campo di
pesatura dei carichi, preferibilmente vicino a 100 g, 300 g,  1000  g
oppure 15000 g, come applicabile ma senza superare questi valori. 
      3.4.2.4 Tutte le prove  saranno  condotte  con  ogni  parametro
regolabile critico rispetto all'integrita'  metrologica,  ad  esempio
durata o portata di alimentazione finale, impostato in corrispondenza
alla condizione piu' gravosa consentita dalle istruzioni scritte  del
fabbricante e incluse nelle iscrizioni segnaletiche. 
    3.5  Ogni  dispositivo  di  correzione  (azzeramento  automatico,
prodotto in caduta all'atto dell'arresto  dell'alimentazione,  ecc..)
deve essere attivato  in  conformita'  alle  istruzioni  scritte  del
fabbricante. 
    3.6 Numero dei carichi di prova. 
    Il numero delle dosi individuali di prova e' funzione del  valore
predeterminato «m», come specificato nella tabella 2 seguente. 
      
 
            =============================================
            |          Tabella 2          |             |
            +=============================+=============+
            |                             |Numero delle |
            |    Valore predeterminato    |dosi di prova|
            +-----------------------------+-------------+
            |          m ≤ 10 kg          |     60      |
            +-----------------------------+-------------+
            |      10 kg < m ≤ 25 kg      |     30      |
            +-----------------------------+-------------+
            |     25 kg < m ≤ 100 kg      |     20      |
            +-----------------------------+-------------+
            |         100 kg < m          |     10      |
            +-----------------------------+-------------+
 
    3.7 Metodi per le prove con prodotto. 
      3.7.1 Metodo di verifica separata. 
      Il metodo di verifica separata richiede l'uso  di  un  separato
strumento di controllo per determinare  il  valore  convenzionalmente
vero della massa della dose di prova. Le caratteristiche metrologiche
di questo strumento sono specificate al successivo punto 5.2. 
      3.7.2 Metodo di verifica integrale. 
      Per determinare il valore convenzionalmente  vero  della  massa
della dose di prova viene usato lo strumento sottoposto a  prova.  Il
metodo di verifica integrale  deve  essere  condotto  utilizzando  un
dispositivo  indicatore  con  caratteristiche  adeguate,  oppure   un
dispositivo indicatore con pesi campione per  accertare  l'errore  di
arrotondamento. 
    L'incertezza totale del  metodo  di  prova  utilizzato  non  deve
essere maggiore di un terzo  dell'errore  massimo  tollerato  per  lo
strumento. 
    Note:   il   metodo   di   verifica   integrale   dipende   dalla
determinazione delle masse dei carichi. I limiti di errore prescritti
si riferiscono alla massa della dose. Se non e'  possibile  garantire
che nel funzionamento normale tutto il carico sia scaricato  ad  ogni
ciclo di funzionamento, cioe' che la somma  dei  carichi  sia  uguale
alla dose, allora occorre usare il metodo di verifica separata. 
    Quando si usa il metodo di verifica integrale per  una  dosatrice
del tipo cumulativo, e' inevitabile una suddivisione  della  dose  di
prova. Quando si calcola il valore convenzionalmente vero della  dose
di prova, e' necessario tenere conto della maggiore incertezza dovuta
alla suddivisione della dose di prova. 
  4. Programmazione delle prove con prodotto 
    Regolare la dosatrice conformemente ai punti 3.4.2.4. e 3.5. 
    Scegliere un valore predeterminato per  la  dose  e  regolare  il
valore di  carico  se  quest'ultimo  e'  differente  dalla  dose,  in
conformita' al punto 3.4.2. 
    Far funzionare lo strumento fino ad ottenere il  numero  di  dosi
specificate nel punto 3.6. 
    Pesare tutte le dosi utilizzando uno dei metodi di cui  al  punto
3.7. 
    Calcolare il valore medio di tutte le dosi della prova in atto  e
l'errore di predeterminazione. 
    Calcolare lo scarto di ciascuna dose dalla media. 
    Ripetere le operazioni per gli altri carichi come specificato  al
punto 3.4. 
  5. Apparecchiature da utilizzare. 
    5.1 Per l'esecuzione delle prove  di  cui  ai  punti  precedenti,
l'organismo dispone di uno strumento per pesare  di  controllo  e  di
pesi campione aventi caratteristiche metrologiche corrispondenti alle
esigenze di cui al  punto  5.2  seguente.  In  deroga  al  punto  1.3
dell'allegato II lo strumento per pesare e i pesi utilizzati  per  la
verifica  possono  essere  tarati  dall'organismo   che   svolge   la
verificazione,  purche'  disponga   di   sistemi   di   trasferimento
(comparatori  di  massa)  e  di  procedure  idonee  con   particolare
attenzione alla  stima  delle  incertezze  di  misura  connesse  alle
operazioni  di  taratura.  In  particolare,  l'incertezza  estesa  di
taratura  non  deve  essere  superiore  ad  1/3  dell'errore  massimo
tollerato ammessa sui campioni di lavoro, nella verifica del rispetto
delle tolleranze ammesse per la classe di precisione degli  strumenti
considerata. 
    5.2 Lo strumento per  pesare  di  controllo  e  i  pesi  campione
utilizzati per le prove devono permettere di determinare il peso  dei
carichi di prova e delle dosi con un errore non superiore a: 
      a) un terzo dell'errore tollerato sullo strumento,  cioe',  nel
corso delle prove prodotto, un terzo dello scarto massimo tollerato e
dell'errore massimo tollerato dell'errore del  valore  predeterminato
in pesatura automatica, se lo strumento di controllo  separato  o  il
dispositivo  indicatore,  incorporato  o  associato  alla  dosatrice,
utilizzato per il controllo e' verificato immediatamente prima  della
prova prodotto, oppure, 
      b) un quinto dell'errore  massimo  tollerato  sullo  strumento,
cioe', nel corso delle prove prodotto, un quinto dello scarto massimo
tollerato e dell'errore massimo tollerato sul  valore  predeterminato
in pesatura automatica, in tutti gli altri casi. 
Scheda C - Distributori di carburante 
  Procedura per la verificazione periodica dei sistemi  di  misura  -
distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti)  conformi  alla
normativa nazionale ed europea. 
  1. Strumenti di controllo 
    1.1 In  deroga  al  punto  1.3  dell'allegato  II  le  misure  di
capacita' utilizzate per la verifica dei distributori  di  carburante
possono essere tarate dall'organismo  che  svolge  la  verificazione,
purche'  l'organismo  disponga  di  sistemi  di  trasferimento  e  di
procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti: 
      l'errore massimo tollerato della misura di capacita'  non  deve
superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento  sottoposto
a verifica periodica. 
      l'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non
deve essere superiore a 1/3  dell'errore  massimo  tollerato  per  la
classe di precisione degli strumenti considerata. 
    1.2 La capacita' dei serbatoi utilizzati per  la  verifica  degli
errori massimi tollerati deve essere adeguata a contenere  il  volume
erogato dal sistema di misura alla portata  massima  effettiva  nelle
condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi. 
    1.3 Il volume dei predetti  serbatoi  utilizzati  e'  determinato
alla temperatura di riferimento di 15 °C ed a partire dallo stato «da
vuoto» bagnato e sgocciolato. 
  2. La verificazione periodica prevede: 
    2.1 Controllo visivo finalizzato a  verificare  la  presenza  dei
bolli di verificazione prima  nazionale  o  di  quelli  CEE  o  della
marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare  M,  nonche'
delle iscrizioni regolamentari e dell'integrita' dei sigilli. 
    2.2 Controllo della presenza del libretto  metrologico,  se  gia'
rilasciato. 
    2.3 Controllo che in caso di sostituzione di  un  componente  del
sistema  di  misura  vincolato  con  sigilli  di   protezione   detta
sostituzione sia  stata  annotata  nel  libretto  metrologico;  detta
annotazione,  effettuata  a  cura  del  soggetto  che   ha   eseguito
l'intervento, comprende anche il numero di serie, se presente. 
    2.4 Esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare  il
corretto funzionamento del sistema di misura. 
      2.4.1 Verifica del rispetto degli errori massimi tollerati. 
  Tale  verifica  e'  effettuata  mediante  due  distinte  erogazioni
corrispondenti alla portata massima e minima del  sistema  di  misura
accertando che in ciascuna erogazione l'errore massimo tollerato  non
sia superiore a quello previsto dalla pertinente normativa  nazionale
o  europea  in  base  al  quale  e'  stato  approvato,  fatta   salva
l'applicazione dell'art. 4, comma 10, secondo periodo. 
    2.4.2 Verifica  del  corretto  funzionamento  dei  visualizzatori
continui di quantita' (totalizzatori), ove presenti. 
    Dopo aver letto il valore iniziale  indicato  dal  visualizzatore
continuo di  quantita',  erogare  una  certa  quantita'  di  prodotto
superiore  alla  minima  quantita'  misurabile  dallo  strumento;  la
differenza tra il valore iniziale e quello finale letto sul  predetto
visualizzatore non deve differire dal valore indicato dal dispositivo
di visualizzazione azzerabile del sistema di misura  per  piu'  di  1
(uno) litro. 
    2.5 Verifica della tenuta del  circuito  idraulico  a  valle  del
misuratore. 
    2.5.1  Messa  in  pressione  il   circuito   idraulico   mediante
l'avviamento della pompa e l'estrazione della pistola che deve essere
tenuta chiusa. 
    2.5.2 Verifica  che  per  un  periodo  di  circa  30  secondi  il
dispositivo di visualizzazione azzerabile non segni un  passaggio  di
prodotto superiore al doppio del  massimo  errore  tollerato  per  la
minima quantita' misurabile. 
    2.6 Verifica del raggiungimento della portata massima. 
  Dopo la messa in pressione del circuito idraulico con l'apertura  e
la successiva lenta chiusura  della  pistola,  azzerare  la  testata,
aprire completamente il circuito idraulico ed erogare per  almeno  30
secondi, poi arrestare il flusso. La portata in litri/minuto non deve
essere inferiore al 60% della portata massima riportata  nella  targa
delle iscrizioni regolamentari e il relativo calcolo viene effettuato
sulla base sulla base di quanto indicato  dalla  testata  indicatrice
dello strumento. 
    2.7 Prove su distributori di carburante conformi  alla  normativa
nazionale  o  europea  e  associati  ad  apparecchiature   ausiliarie
self-service utilizzate in modalita'  «non  sorvegliata»  (unattended
service  mode)  da  eseguire  una  volta   per   ogni   testata   del
distributore. 
      2.7.1 Disponibilita' ricevuta. 
  Controllare che in caso  di  indisponibilita'  della  ricevuta  sia
inibita la prenotazione  di  una  nuova  erogazione  oppure  che  sia
segnalata al cliente l'indisponibilita' della ricevuta stessa. 
      2.7.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento. 
    Dopo  aver  abilitato   l'erogazione   con   carta   elettronica,
effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra  i
dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta. 
    2.7.3  Erogazione  prepagata  con  banconote,  incompleta  o  non
iniziata. 
    Dopo aver abilitato un'erogazione  per  l'importo  corrispondente
alla/e  banconota/e  accreditata/e,   avviare   l'erogazione   quindi
interromperla  chiudendo  e  riponendo  la  pistola.  Verificare   la
congruenza dei  dati  visualizzati  dal  sistema  di  misura  con  lo
scontrino di resto. 
      2.7.4 Cambio prezzo unitario. 
  Dopo aver avviato l'erogazione, effettuare la modifica  del  prezzo
unitario ed accertare che il  nuovo  prezzo  unitario  impostato  non
abbia effetto sul corrispettivo dovuto. 
      2.7.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate. 
      Dopo  aver  impostato  un'erogazione,  verificare  che  qualora
l'utente  non  provvede  a  rifornirsi  entro  un  tempo  di  attesa,
l'erogazione  e'  inibita  in  modo  automatico  e  viene  rilasciata
ricevuta. 
      2.7.6 Verifica delle registrazioni. 
      Verificare che vengano registrati su supporti durevoli tutti  i
dati  e  le  informazioni  necessarie  a   individuare   le   singole
transazioni. 
    2.8 L'operatore che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma
1, lettere a)  e  b),  compila  la  lista  di  controllo  (checklist)
riportata nell'allegato A alla presente scheda. 
    2.9 L'originale della lista di controllo  e'  conservata  a  cura
dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica, e  dallo
stesso trasmessa in copia o in formato  elettronico  alla  Camera  di
commercio competente per territorio; una  copia  di  detta  lista  e'
tenuta a disposizione delle  Autorita'  di  controllo  da  parte  del
titolare dello strumento. 
  
      
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Scheda D - Distributori di carburante  associati  ad  apparecchiature
  ausiliarie - Procedure di controllo in fase di  associazione  (art.
  22-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio  2007,  n.  22,
  come modificato dall'art. 1,  comma  1,  lettera  hh)  del  decreto
  legislativo 19 maggio 2016, n. 84) 
    Procedure  per  il  controllo  della  corretta  funzionalita'  da
eseguirsi al momento dell'associazione di distributori di  carburante
con  apparecchiature   ausiliarie   self-service.   L'apparecchiatura
ausiliaria self-service e' un sistema che consente al cliente di fare
uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il  proprio  uso
personale. 
  1 Procedure 
    1.1 Le  disposizioni  e  le  procedure  tecniche  finalizzate  ad
accertare il corretto funzionamento dell'associazione di distributori
di carburante nazionali ed  europei  con  apparecchiature  ausiliarie
self-service sono riportate nell'allegato A alla presente scheda. 
    1.2 L'apparecchiatura self-service e' munita  di  certificato  di
valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da un
organismo notificato o di una approvazione nazionale. 
  2. Verifica dell'associazione. 
    2.1 Dopo il 30  ottobre  2016  e'  consentita  l'installazione  e
l'utilizzo delle apparecchiature self-service munite  di  certificato
di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da
un organismo notificato anche sui punti vendita di  solo  metano  per
autotrazione o in cui siano presenti solo distributori di  carburanti
conformi alla normativa nazionale. 
    2.2 L'operatore che esegue il collegamento  dei  distributori  di
carburante ad apparecchiature self-service accerta il  solo  rispetto
delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui al punto 1.1. 
    2.3 L'operatore che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma
1, lettere  a)  e  b)  compila  la  lista  di  controllo  (checklist)
riportata nell'allegato B alla presente scheda. 
    2.4 L'originale della lista di controllo  e'  conservata  a  cura
dell'operatore che ha accertato  il  rispetto  delle  disposizioni  e
delle procedure  tecniche  di  cui  al  punto  1.1,  e  dallo  stesso
trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di  commercio
competente per territorio; una copia  di  detta  lista  e'  tenuta  a
disposizione delle Autorita' di controllo da parte del titolare dello
strumento. 
    2.5  Il  fabbricante  titolare  dell'approvazione  rilasciata   a
livello nazionale fornisce al titolare  dello  strumento  insieme  al
distributore  di  carburante  una  dichiarazione  dei  protocolli  di
comunicazione  utilizzati   per   il   colloquio   con   il   sistema
self-service. Copia di detta dichiarazione e' allegata alla lista  di
controllo di cui all'allegato B. 
  3. Iscrizioni 
    3.1 I distributori di carburante nazionali e europei associati ad
apparecchiature ausiliarie self-service  sono  muniti  di  una  targa
recante la seguente iscrizione: 
      «Distributore  di  carburante  associato   ad   apparecchiatura
ausiliaria n. ................ (numero di matricola)» 
    3.2  Le  apparecchiature  ausiliarie  self-service  associate   a
distributori di carburante nazionali e europei sono muniti di  una  o
piu' targhe con la seguente iscrizione: 
      «Apparecchiatura  ausiliaria  associata  a  distributore/i   di
carburante n. ................... (numero/i di matricola)» 
    3.3 Le targhe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono realizzate  in  modo
tale che  la  rimozione  comporti  la  loro  distruzione  o  comunque
l'impossibilita' del loro ulteriore utilizzo. 
    3.4   Qualora   vengono   cambiati   uno   o   piu'    componenti
dell'associazione,  le  targhe  di  cui  ai  commi  3.1  e  3.2  sono
sostituite con altre recanti il/i nuovo/i numero/i di  matricola  dei
nuovi componenti, sono ripetute le procedure di cui al punto 3 ed  e'
compilata sia la lista di controllo sia il libretto metrologico. 
    3.5 Il contrassegno di verificazione periodica  si  applica  solo
sui distributori di carburante. 
    3.6 Nel caso in cui tutti  i  componenti  dell'associazione  sono
conformi alla direttiva MID, sui singoli componenti si riportano,  se
previste, le sole iscrizioni previste negli attestati di esame CE del
tipo o di progetto e nei certificati EC e PC. 
Allegato A (Punto 1.1 della scheda D) 
Procedura  per  l'accertamento   del   corretto   funzionamento   dei
  distributori di carburanti associati ad apparecchiature  ausiliarie
  self service in modalita' «non sorvegliata» e «sorvegliata» 
  1.  Prove  su  distributori  di  carburante  associati  a   sistemi
self-service utilizzati in modalita' «sorvegliata». 
    1.1 Accertare  che  il  dispositivo  per  la  riproduzione  della
quantita' misurata e del prezzo (se  calcolato)  indichi  in  maniera
corretta  quanto  visualizzato  nel  display  del   distributore   di
carburanti. 
  2.  Prove  su  distributori  di  carburante  associati  a   sistemi
self-service utilizzati in modalita' «non sorvegliata». 
    2.1 Disponibilita' ricevuta. 
    Controllare che in caso di assenza della  stampante  di  ricevuta
del terminale di predeterminazione del piazzale, o in caso di  guasto
rilevabile dalla stampante, ovvero sia  rilevata  la  mancanza  della
carta nella stampante, si determini che sia inibita  la  prenotazione
di una nuova erogazione  oppure  che  sia  chiaramente  segnalata  al
cliente l'indisponibilita' della ricevuta. 
    2.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento. 
    Dopo  aver  abilitato   l'erogazione   con   carta   elettronica,
effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra  i
dati visualizzati dal distributore di carburante e  lo  scontrino  di
ricevuta. 
    2.3 Erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziata. 
    Dopo aver abilitato una erogazione per  l'importo  corrispondente
alla/e  banconota/e  accreditata/e,   avviare   l'erogazione   quindi
interromperla  chiudendo  e  riponendo  la  pistola.  Verificare   la
congruenza dei  dati  visualizzati  dal  sistema  di  misura  con  lo
scontrino di resto emesso. 
    2.4 Cambio prezzo unitario. 
    Verificare che l'importo dell'erogazione in corso sia determinato
dal  prezzo  unitario  con  cui  l'erogazione  ha  avuto   inizio   e
controllare  che  detto  importo  non  sia  modificabile  una   volta
impostati i parametri della transazione. 
    2.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate. 
    Verificare che sia presente un tempo di  attesa  oltre  il  quale
l'erogazione si conclude in modo automatico. 
    2.6 Minimo livello. 
    Accertare che all'intervento del dispositivo  di  minimo  livello
l'erogazione in corso venga terminata e siano inibite le successive. 
    2.7 Verifica delle registrazioni. 
    Verificare che i dati degli eventi e delle prove  eseguite  siano
stati registrati su supporti durevoli. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Scheda E - Dispositivi di conversione del volume di gas 
    Procedure per  la  verificazione  periodica  dei  dispositivi  di
conversione del volume di gas conformi  alla  normativa  nazionale  e
europea 
  1. Procedure per i controlli 
    1.1 L'incaricato dell'organismo  effettua  tutti  i  controlli  e
tutte le prove previste  nell'allegato  A  della  presente  scheda  e
compila, oltre il libretto metrologico, anche la lista  di  controllo
(checklist) riportata nell'allegato B della presente scheda. 
    1.2 L'originale della lista di controllo compilata ai  sensi  del
precedente punto 1 e' conservato dall'organismo insieme al software o
foglio di calcolo implementato per il  calcolo  del  coefficiente  di
conversione  ai  fini  delle  operazioni  di  verifica  e   controllo
contenente i risultati di detto calcolo; una  copia  della  lista  di
controllo e' trasmessa da parte dell'organismo, in formato cartaceo o
elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio;  una
ulteriore copia  di  detta  lista  e'  tenuta  a  disposizione  delle
Autorita' di controllo da  parte  del  titolare  del  dispositivo  di
conversione. 
  2. Iscrizioni e sigilli 
    2.1  Nel  caso  in  cui  tutti  i  componenti  dell'associazione,
contatore del gas e dispositivo di conversione,  sono  conformi  alla
direttiva MID, sui singoli componenti si riportano le sole iscrizioni
e i sigilli previsti negli attestati  di  esame  CE  del  tipo  o  di
progetto e nei certificati EC e TC. 
    2.2 Nel caso in cui  il  dispositivo  di  conversione  di  volume
conforme alla direttiva MID sia associato ad  un  contatore  del  gas
approvato secondo la normativa nazionale o CEE sui singoli componenti
si riportano rispettivamente le iscrizioni e i sigilli previsti dalle
rispettive approvazioni di modello. 
    2.3 Nel caso in cui tutti  i  componenti  dell'associazione  sono
approvati secondo la normativa nazionale sui  singoli  componenti  si
riportano  le  iscrizioni  e  i  sigilli  previsti  dalle  rispettive
approvazioni di modello. 
  3. Il dispositivo di conversione di  volume  del  gas  puo'  essere
associato a un gascromatografo o a un  analizzatore  di  gas  purche'
detta associazione sia prevista dall'approvazione nazionale o europea
di detto dispositivo di conversione. 
Allegato A 
  Procedura per la verificazione periodica e controlli casuali 
    1. Gli elementi identificativi  degli  strumenti  utilizzati  nei
controlli e le  informazioni  significative  contenute  nei  relativi
certificati di  taratura  sono  registrati  nella  checklist  di  cui
allegato B della presente scheda. 
    2.  Gli  strumenti   utilizzati   nell'esecuzione   verificazione
periodica rispettano i requisiti di cui all'allegato II riguardo  gli
errori massimi tollerati e l'incertezza di taratura con  le  seguenti
precisazioni: 
      
 
=====================================================================
|                  |Errore massimo|                |   Incertezza   |
|                  |tollerato nel | Errore massimo |  massima (U)   |
|                  |  controllo   |dello strumento |dello strumento |
|Grandezza misurata|    (emt)     |   utilizzato   |   utilizzato   |
+==================+==============+================+================+
| Temperatura (eT) |   ± 0,5 °C   |  1/3 dell'emt  |  1/3 dell'emt  |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|  Pressione (ep)  |    ± 0,5%    |  1/3 dell'emt  |  1/3 dell'emt  |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Umidita' relativa |              |                |                |
|       (U%)       |      -       |      ± 5%      |      ± 5%      |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
 
    3.  Ai  fini  del  corretto  funzionamento  del  dispositivo   di
conversione,  le  condizioni   termodinamiche   di   riferimento   (o
condizioni  standard)  rappresentano  lo   stato   termodinamico   di
riferimento del gas  naturale  ai  fini  della  misura  fiscale.  Ove
necessario, tale stato termodinamico e' definito da  una  temperatura
di 288,15 K e da una pressione di 1,01325 bar.  La  composizione  del
gas naturale e' misurata nei suoi parametri fondamentali  e  indicata
formalmente  dall'operatore  di  rete  che  alimenta  il   punto   di
riconsegna; copia di tale dichiarazione o altra evidenza e'  allegata
alla check list. 
    4. La verificazione periodica prevede: 
      a) controllo visivo finalizzato a verificare la presenza  della
verifica prima nazionale o  della  marcatura  CE  e  della  marcatura
supplementare M, delle iscrizioni regolamentari, della  presenza  dei
sigilli o di altri elementi di protezione anche di  tipo  elettronico
come previsti nelle approvazioni nazionali e negli attestati di esame
CE del tipo o di progetto del dispositivo di conversione del volume; 
      b)  identificazione  ed   annotazione   delle   caratteristiche
metrologiche  dei   componenti   del   dispositivo   di   conversione
(trasduttori) e del contatore associato sulla checklist; 
      c) controllo che, in caso di riparazione che ha  comportato  la
rimozione  di  un  elemento  di  protezione  o  sostituzione  di   un
componente del dispositivo di conversione vincolato con i sigilli  di
protezione, detta sostituzione sia annotata nel libretto  metrologico
(ivi inclusa la matricola o il numero di serie del nuovo componente). 
    5. La  verificazione  periodica  prevede  l'esecuzione  di  prove
metrologiche finalizzate ad accertare il corretto  funzionamento  del
dispositivo di conversione: 
    a) verifica della corretta registrazione degli impulsi inviati da
parte del  dispositivo  di  conversione  di  volume  del  gas;  detta
verifica puo' essere eseguita anche con la simulazione di invio degli
impulsi al dispositivo di conversione; 
    b) verifica che il dispositivo ed i suoi componenti  operano  nei
limiti delle condizioni climatiche stabilite dal fabbricante mediante
le misure di umidita' e temperatura dell'ambiente; 
    c) verifica che il dispositivo di conversione  ed  i  trasduttori
sono installati ed utilizzati in modo e nelle condizioni  rispettando
le indicazioni del fabbricante; 
      d) verifica che  il  software  utilizzato  dal  dispositivo  di
conversione di volumi per il calcolo del fattore di  conversione  (C)
e' conforme a quello indicato dal fabbricante. 
    6. La prova di accuratezza del dispositivo di conversione include
la verifica della misura della temperatura mediante l'inserimento del
termometro campione o strumento equivalente  nell'apposita  tasca  di
controllo nel condotto ovvero in  un  bagno  termostatico  comune  al
termometro da  sottoporre  a  verifica;  inoltre,  se  del  caso,  la
misurazione dei valori alla  pressione  di  esercizio,  eventualmente
tramite la  generazione  di  una  pressione  (prossima  a  quella  di
esercizio) mediante un banco manometrico: 
    a) prova del trasduttore o  sensore  di  temperatura  consistente
nella  determinazione  dell'errore  assoluto   nella   misura   della
temperatura operata dal dispositivo di conversione (Tread); 
    b) (ove applicabile) prova del trasduttore  di  pressione,  anche
tramite  un  banco  manometrico,  consistente  nella   determinazione
dell'errore  relativo  nella  misura  della  pressione  operata   dal
dispositivo di conversione (Pread); 
      c) prova di accuratezza consistente nella verifica del rispetto
dell'errore massimo tollerato del fattore di  conversione  (C)  nelle
condizioni in cui il  dispositivo  e'  funzionante.  L'errore  e'  la
differenza tra il fattore Cread (fattore  di  conversione)  calcolato
dal dispositivo di conversione del gas secondo quanto stabilito dalla
norma UNI EN 12405-1  nonche'  sulla  base  di  quanto  indicato  nel
certificato CE di approvazione del tipo o del progetto, ed il  valore
convenzionalmente vero (Ccv ) del fattore  di  conversione,  espresso
come percentuale del valore vero. Ai  fini  di  tale  prova,  per  il
calcolo del  fattore  di  compressione  Z,  e'  applicato  il  metodo
indicato dal fabbricante del dispositivo di  conversione:  il  valore
ottenuto di Z ed il metodo utilizzato  sono  dichiarati  nella  check
list. 
    7. Nei dispositivi nei quali i sensori di temperatura e pressione
sono parti integranti (c.d. tipo  1)  l'eventuale  superamento  degli
errori massimi tollerati nelle misure di pressione o temperatura puo'
non dare luogo ad un esito negativo della verifica qualora si accerti
che il valore  del  «Volume  convertito»  rispetti  l'errore  massimo
previsto (Tabella 2 della norma UNI EN 12405-1) e il o i  sensori  di
temperatura e pressione siano  comunque  in  grado  di  attivare  gli
allarmi al superamento dello  specifico  campo  di  operativita'  del
convertitore, in conformita' a quanto previsto sia al paragrafo  9.1,
Parte II - Requisiti  specifici  -  Dispositivi  di  conversione  del
volume   dell'Allegato   IV   (MI-002)   della   direttiva   MID    e
dall'approvazione di modello o di progetto. 
    8. La prova degli allarmi consiste nella  simulazione  di  una  o
piu' situazioni in cui una quantita' misurata dal dispositivo, spinta
fuori dal campo di misura del dispositivo stesso, provoca un allarme;
viene verificato che a seguito di tale allarme il  dispositivo  abbia
inibito  l'incremento  del  calcolatore  e  che,  con  la  cessazione
dell'allarme,  avvenga  il  corretto   reset   del   dispositivo   di
conversione; e' altresi'  verificata  la  corretta  registrazione  ed
evidenza dell'allarme generato. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Scheda F - Contatori di energia elettrica attiva 
  1. Procedure per controlli. 
    1.1 L'incaricato dell'organismo effettua i controlli e  tutte  le
prove previste dall'allegato A della presente scheda e compila, oltre
il libretto metrologico, anche la lista  di  controllo  (check  list)
riportata nell'allegato B della presente scheda. 
    1.2 L'originale della lista di controllo compilata ai  sensi  del
precedente punto 1 e'  conservato  dall'organismo;  una  copia  della
lista di controllo e' trasmessa da parte  dell'organismo  in  formato
cartaceo o elettronico,  alla  Camera  di  commercio  competente  per
territorio  e  all'Agenzia  delle  dogane  in  caso  di  implicazioni
fiscali; una ulteriore copia di detta lista e' tenuta a  disposizione
delle Autorita' di controllo da  parte  del  titolare  del  contatore
elettrico. 
  2. Iscrizioni e sigilli. 
    2.1 Sul contatore  sono  riportate  le  iscrizioni  e  i  sigilli
previsti dalle normative applicabili. 
    2.2  Restano  ferme  le  competenze  e  le  eventuali   ulteriori
prescrizioni  dell'Amministrazione  finanziaria  relativamente   agli
strumenti utilizzati in ambito fiscale. 
Allegato A 
    Procedura per la verifica periodica e per i controlli casuali dei
contatori di energia elettrica attiva 
    1. Gli elementi identificativi  degli  strumenti  utilizzati  nei
controlli e le  informazioni  significative  contenute  nei  relativi
certificati di taratura sono  registrati  nella  check  list  di  cui
all'allegato B della presente scheda. 
    2.  Lo  strumento  campione  utilizzato   nell'esecuzione   della
verificazione periodica: 
      a) rispetta i limiti di cui all'allegato II riguardo gli errori
massimi tollerati e l'incertezza estesa di taratura; in particolare: 
      
 
=====================================================================
|                |                |                |   Incertezza   |
|                | Errore massimo | Errore massimo |  massima (U)   |
|   Grandezza    | tollerato nel  |dello strumento |dello strumento |
|    misurata    |controllo (emt) |   utilizzato   |   utilizzato   |
+================+================+================+================+
|      kWh       |   Limite MID   | 1/3 limite MID |  1/3 dell'emt  |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
 
      b) opera alle condizioni ambientali stabilite dal fabbricante. 
    3.  Ai  fini  del  corretto  funzionamento   del   contatore   ha
particolare rilevanza: 
    a) il controllo della data  e  ora  indicati  dal  contatore,  se
presenti; 
    b) il controllo del parametro impostato per  la  conversione  dei
kWh misurati con il valore indicato nel  numeratore  (k  interno  del
contatore); 
    c) il controllo se il k interno del contatore tiene conto o  meno
dell'eventuale presenza di trasformatori di misura; 
    d) il controllo della corretta integrazione del numeratore. 
    4. La verifica periodica prevede: 
    a) controllo visivo finalizzato ad accertare  la  presenza  delle
iscrizioni regolamentari, della  presenza  dei  sigilli  o  di  altri
elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti  dalla
normativa applicabile; 
    b)   identificazione   ed   annotazione   delle   caratteristiche
metrologiche del contatore e degli eventuali trasformatori di  misura
sulla check list; 
    c) controllo che, in caso di riparazione  che  ha  comportato  la
rimozione  di  un  elemento  di  protezione  o  sostituzione  di   un
componente  del  sistema  di  misura  vincolato  con  i  sigilli   di
protezione, detta sostituzione sia annotata nel libretto  metrologico
(ivi inclusa la matricola o il numero di serie del nuovo  componente,
se presenti). 
    5.  La  verifica  periodica   prevede   l'esecuzione   di   prove
metrologiche finalizzate ad accertare il corretto  funzionamento  del
contatore anche se associato a trasformatori di misura: 
    a) verifica della corretta inserzione del contatore con lo  scopo
di verificarne la corretta installazione; Qualora i contatori sono in
combinazione con trasformatori di  misura  sono  verificati  anche  i
segnali di tensione e di corrente provenienti da detti trasformatori,
ai fini del riscontro di  massima  del  rapporto  di  trasformazione,
della corretta  installazione  e  del  corretto  funzionamento  degli
stessi; 
    b) verifica che il contatore  opera  nei  limiti  di  temperatura
previsti; 
    c) verifica che il contatore, eventualmente in  combinazione  con
trasformatori  di  misura,  e'  correttamente  dimensionato   ed   e'
installato ed utilizzato rispettando le indicazioni del fabbricante; 
      d)  verifica  che  il  contatore  integra  regolarmente  ed  il
numeratore avanza corrispondentemente all'energia  integrata  tenendo
conto del k interno del contatore e degli eventuali trasformatori  di
misura. 
    6. La prova di accuratezza del contatore si effettua  durante  il
suo normale utilizzo a carico reale. La prova di accuratezza a carico
reale non puo' essere eseguita se il carico reale e'  inferiore  alla
Imin contemplata nelle norme di prodotto del contatore oggetto  della
prova. Qualora non sia possibile effettuare la prova a carico  reale,
la prova di accuratezza e' eseguita con carico fittizio alle seguenti
condizioni di corrente nominale: 5%; 20%; 100% a f.d.p. = 1; 5%; 20%;
100% a f.d.p.=0,5 induttivo; se il contatore e' di  tipo  trifase  e'
eseguita anche una prova su ogni singola fase al 100% della  corrente
nominale a f.d.p.=1. 
    La prova di accuratezza consiste nella verifica, in ciascun punto
di misura, del rispetto  dell'errore  massimo  tollerato  in  cui  il
contatore e' funzionante. L'errore e' la differenza espressa in % fra
i kWh misurati  dal  contatore  e  i  kWh  misurati  dallo  strumento
campione, in un intervallo di tempo minimo di  60  sec  e  almeno  il
tempo necessario per registrare  il  numero  di  impulsi/giro  minimo
previsto dalla norme tecniche. I valori degli  errori  rilevati  sono
riportati nella checklist. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico