(Allegato C)
                                                           Allegato C 
 
                                     (di cui all'articolo 6, comma 1) 
 
Requisiti degli organismi di valutazione  della  conformita'  per  il
  rilascio  dei  certificati  agli  organismi  di   attestazione   di
  formazione alle persone fisiche ai sensi del  regolamento  (CE)  n.
  307/2008. 
 
  1. L'organismo di attestazione di formazione delle persone  fisiche
che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1 del regolamento  (CE)
n. 307/2008 deve essere in possesso di certificazione  rilasciata  da
un organismo di valutazione della  conformita',  in  possesso  di  un
accreditamento  ai  sensi  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17065
(Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
-  ultima   edizione   applicabile)   dall'organismo   nazionale   di
accreditamento, per la certificazione, in base alle  disposizioni  di
cui al regolamento (CE) n. 307/2008: 
    all'erogazione di corsi di formazione per le persone  addette  al
recupero  di  determinati  gas  fluorurati  ad  effetto  serra  dagli
impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano
nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE. 
  2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire  uno
schema  per  la  valutazione  della  conformita'   che   preveda   la
predisposizione da parte dell'organismo che  rilascia  l'attestazione
di un documento (Progettazione del Corso)  che,  per  quanto  attiene
alle competenze  e  conoscenze  che  devono  essere  contemplate  nei
programmi  di  formazione,  consideri  i  requisiti  specificatamente
riportati nell'allegato al regolamento (CE) n. 307/2008.