(Allegato C)
 
                                             Allegato C (articolo 15) 
 
                   ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI 
             INTRODOTTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE 
(SALVA  DIVERSA  INDICAZIONE,  I  RIFERIMENTI   NORMATIVI   SONO   DA
              INTENDERSI ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO) 
    

  I) Denominazione
  Istanza rilascio dell'autorizzazione  all'acquisto,  al  trasporto,
alla detenzione e alla  cessione  in  comodato,  all'imbarco  e  allo
sbarco delle armi e del relativo munizionamento a bordo delle navi.
  Riferimento normativo
  Articoli 28 e 31 del Testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Articoli 8 e 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
  Articolo 9, comma 1;

Comunicazione o         Domanda          Documentazione da      Altro
dichiarazione                             conservare
    [ ]                   [X]                  [ ]               [ ]

  Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
  L'obbligo di produrre istanza  -  gia'  previsto  dal  decreto  del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa ed  il
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  28  dicembre  2012,
n.266, che  il  presente  regolamento  abroga  e  sostituisce  -  per
ottenere l'autorizzazione all'acquisto, al trasporto, alla detenzione
e alla cessione in comodato, all'imbarco e allo sbarco delle  armi  e
del relativo munizionamento a bordo delle navi, anche nei porti degli
Stati confinanti con le aree  a  rischio  pirateria  individuate  dal
decreto del Ministro  della  difesa  19  ottobre  2015,  e'  previsto
dall'art. 9, comma 1, in attuazione delle disposizioni  dell'art.  5,
comma  5  e  5-bis,  del  decreto-legge  12  luglio  2011,  n.   107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
  A   seguito   dell'accoglimento   dell'istanza   viene   rilasciata
l'autorizzazione  all'armatore  o  al   titolare   dell'istituto   di
vigilanza, in relazione alla tipologia  di  armi,  dal  Prefetto,  ai
sensi dell'articolo 28 T.U.L.P.S.,  ovvero  dal  Questore,  ai  sensi
dell'articolo 31 T.U.L.P.S., previa osservanza delle disposizioni  di
cui agli articoli 8 e 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
  Le autorizzazioni hanno la  durata  rispettivamente  di  anni  due,
quella rilasciata ai sensi dell'articolo 28 T.U.L.P.S., e di anni tre
quella rilasciata ai sensi dell'articolo 31 del medesimo Testo unico.
  II) Denominazione
  Comunicazione all'Autorita' competente ed al Questore,  riguardante
l'inizio del servizio, i porti di imbarco e sbarco e dichiarazione di
conformita' della nave.
  Riferimento normativo
  Articolo 9, comma 2;
  Decreto del Comandante Generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di
Porto n. 349, del 3 aprile 2013.

Comunicazione o        Domanda        Documentazione da         Altro
dichiarazione                          conservare
    [X ]                [ ]                 [ ]                  [ ]

  Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
  L'obbligo della comunicazione, redatta secondo il  modello  di  cui
all'Allegato B) del presente regolamento, all'Autorita' competente ed
al Questore, delle informazioni riguardanti l'inizio del servizio,  i
porti di imbarco e sbarco e la  dichiarazione  di  conformita'  della
nave, e' previsto, per l'armatore  o  il  titolare  dell'istituto  di
vigilanza che hanno ottenuto, rispettivamente, le  autorizzazioni  di
cui agli articoli 7 o 8, dall'articolo 9, comma 2. Anche tale obbligo
era gia' previsto dal  decreto  n.  266  del  2012  che  il  presente
regolamento abroga e sostituisce.
  Lo stesso comma prevede che  gli  obblighi  di  comunicazione  sono
assolti, a mezzo posa  certificata  (p.e.c.),  almeno  48  ore  prima
dell'imbarco.
  III) Denominazione
    Annotazione nei documenti di bordo di cui agli articoli 170, n.6,
e 174 del codice della navigazione del  numero  delle  armi  e  delle
munizioni imbarcate.
  Riferimento normativo
  Articolo 35 del Testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Articoli 170, n. 6, e 174 del codice della navigazione;
  Articoli 11, comma 2, e 12, comma 2.

Comunicazione o        Domanda          Documentazione da       Altro
dichiarazione                             conservare
     [ ]                 [ ]                 [ ]                  [X]

  Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
  L'obbligo di  annotazione  nel  Registro  di  bordo,  di  cui  agli
articoli 170, n. 6, e 174 del codice della  navigazione,  del  numero
delle armi imbarcate, che deve essere pari, nel  massimo,  al  numero
delle guardie giurate in servizio,  piu'  una  di  riserva  per  ogni
guardia, nonche' del relativo munizionamento, pari a  mille  cartucce
per  guardia,  e'  fissato  dal  comma  2  dell'art.11.  Il  comma  2
dell'articolo 12 fissa il medesimo obbligo di annotazione per le armi
imbarcate a bordo delle navi nei  porti  degli  Stati  le  cui  acque
territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria.
  L'annotazione tiene  luogo  di  quella  prevista  dall'articolo  35
T.U.L.P.S., in tal modo riducendo gli oneri a carico dei destinatari,
nell'ottica di una maggiore semplificazione amministrativa.
  IV) Denominazione
  Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione a tenere un  deposito
per la custodia delle armi e del relativo  munizionamento,  ai  sensi
degli articoli 31 e 47 T.U.L.P.S.
  Riferimento normativo
  Articoli 32 e 47 testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Articolo 10, comma 1.

Comunicazione o      Domanda             Documentazione da      Altro
dichiarazione                             conservare
    [ ]                [X]                    []                 [ ]

  Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
  L'obbligo di munirsi di un locale per la custodia delle armi e  del
relativo munizionamento, gia' previsto dal D.M. n. 266 del  2012  che
il presente decreto abroga e  sostituisce,  e'  fissato  dall'art.10,
comma 1, nell'ipotesi in cui l'armatore o il  titolare  dell'istituto
di vigilanza, ottenuta l'autorizzazione a detenere  le  armi  di  cui
agli articoli 7 e 8, le detenga sul territorio nazionale.
  La finalita' della disposizione e'  garantire  che  le  armi  e  le
munizioni  detenute  sul  territorio  nazionale  siano  custodite   e
protette in maniera adeguata e conforme alle disposizioni  di  legge.
Infatti, l'autorizzazione, rilasciata ai sensi degli articoli 31 e 47
T.U.L.P.S., oltre ad indicare il numero,  il  tipo,  la  marca  e  la
matricola delle armi, deve indicare anche il tipo ed il  quantitativo
massimo di munizioni che possono  essere  detenute  in  custodia.  Il
titolare dell'autorizzazione e' responsabile della detenzione e della
custodia delle armi e delle munizioni.
  V) Denominazione
  Annotazione dei movimenti di prelevamento o versamento delle armi e
munizioni del locale di custodia di cui al comma 1, sul  registro  di
carico e scarico delle armi e delle munizioni di cui all'articolo  35
T.U.L.P.S.
  Riferimento normativo
  Articolo 35 del Testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Articolo 10, comma 3.

Comunicazione o          Domanda          Documentazione da     Altro
dichiarazione                              conservare
     [ ]                   [ ]                 [ ]               [X ]

  Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
  L'obbligo  di  tenuta  di  un  registro,  ai  sensi  dell'art.   35
T.U.L.P.S.,  per  l'annotazione  dei  movimenti  di  prelevamento   o
versamento  delle  armi  e  delle  munizioni  dal  deposito  di   cui
all'articolo 10, comma 1,  e'  prevista  dal  comma  3  del  medesimo
articolo  10  e  risponde  alla  necessita'  di  tracciare  sempre  i
movimenti delle stesse che, giusto  disposto  del  comma  4,  possono
essere  prelevate  dal  deposito  unicamente  dalla  guardie  giurate
autorizzate allo svolgimento dei servizi di protezione  del  naviglio
mercantile.
  VI) Denominazione
    Comunicazione alle  Autorita'  estere  e  nazionali,  secondo  le
disposizioni normative degli Stati relative ai  porti  di  imbarco  e
sbarco delle guardie giurate e alla disciplina delle acque interne di
transito o di sosta della nave.
  Riferimento normativo
  Articoli 170, n. 6, e 174 del codice della navigazione;
  Articolo 12, commi 3 e 4.

Comunicazione o          Domanda          Documentazione da     Altro
dichiarazione                              conservare
    [X]                    [ ]                 [X ]              [ ]

  Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
  Gli adempimenti del Comandante della nave o dell'armatore  ai  fini
dello svolgimento dei servizi di protezione autorizzati  negli  Stati
dei porti d'imbarco e sbarco, gia' previsti  dal  decreto  n.266  del
2012 che il presente regolamento abroga e sostituisce, sono stabiliti
dall'articolo 12. In particolare, il comma 3, prevede l'obbligo di:
    a) munirsi dei permessi e delle autorizzazioni necessarie;
    b) assolvere ad ogni altro adempimento, inclusi  quelli  relativi
all'imbarco ed allo sbarco delle armi e delle munizioni a bordo della
nave;
    c) provvedere ad inviare, con congruo  anticipo,  alle  Autorita'
competenti degli Stati nelle cui acque interne la nave  programmi  di
transitare, una comunicazione relativa:
      - al quantitativo e alla  tipologia  delle  armi  imbarcate  ai
sensi del presente decreto;
      - alla rotta programmata nelle acque interne dello Stato.
  Inoltre, il  comma  4,  pone  l'obbligo  ai  medesimi  soggetti  di
comunicare al Comando  in  Capo  della  Squadra  navale  dello  Stato
Maggiore Difesa  (CINCNAV),  all'Unita'  per  le  autorizzazioni  dei
materiali d'armamento  del  Ministero  degli  affari  esteri  (UAMA),
nonche'    all'Autorita'    diplomatico-consolare    territorialmente
competente, i movimenti della nave  previsti  negli  spazi  marittimi
individuati dal decreto del Ministro della difesa  19  ottobre  2015,
comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, il  numero  di
armi, con le relative descrizioni, e delle guardie giurate imbarcate,
la  loro  nazionalita'  e  ogni  altro  elemento  utile  al  fine  di
consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area.  La
disposizione  tiene  conto  dei  forti  rischi   che   la   pirateria
rappresenta per l'armamento italiano che  e'  ai  primi  posti  nelle
classifiche  mondiali per tonnellaggio globale e che  rappresenta  il
10% dei transiti annui complessivi attraverso la rotta che passa  per
le aree a  rischio  pirateria,  e  quindi  della  necessita'  di  una
costante e completa informazione circa i viaggi in atto per  tutti  i
soggetti coinvolti in attivita' di controllo e/o coordinamento.