Allegato C (articolo 15) ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE (SALVA DIVERSA INDICAZIONE, I RIFERIMENTI NORMATIVI SONO DA INTENDERSI ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO) I) Denominazione Istanza rilascio dell'autorizzazione all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato, all'imbarco e allo sbarco delle armi e del relativo munizionamento a bordo delle navi. Riferimento normativo Articoli 28 e 31 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Articoli 8 e 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110; Articolo 9, comma 1; Comunicazione o Domanda Documentazione da Altro dichiarazione conservare [ ] [X] [ ] [ ] Cosa cambia per il cittadino e/o impresa L'obbligo di produrre istanza - gia' previsto dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2012, n.266, che il presente regolamento abroga e sostituisce - per ottenere l'autorizzazione all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato, all'imbarco e allo sbarco delle armi e del relativo munizionamento a bordo delle navi, anche nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria individuate dal decreto del Ministro della difesa 19 ottobre 2015, e' previsto dall'art. 9, comma 1, in attuazione delle disposizioni dell'art. 5, comma 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. A seguito dell'accoglimento dell'istanza viene rilasciata l'autorizzazione all'armatore o al titolare dell'istituto di vigilanza, in relazione alla tipologia di armi, dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 28 T.U.L.P.S., ovvero dal Questore, ai sensi dell'articolo 31 T.U.L.P.S., previa osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Le autorizzazioni hanno la durata rispettivamente di anni due, quella rilasciata ai sensi dell'articolo 28 T.U.L.P.S., e di anni tre quella rilasciata ai sensi dell'articolo 31 del medesimo Testo unico. II) Denominazione Comunicazione all'Autorita' competente ed al Questore, riguardante l'inizio del servizio, i porti di imbarco e sbarco e dichiarazione di conformita' della nave. Riferimento normativo Articolo 9, comma 2; Decreto del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 349, del 3 aprile 2013. Comunicazione o Domanda Documentazione da Altro dichiarazione conservare [X ] [ ] [ ] [ ] Cosa cambia per il cittadino e/o impresa L'obbligo della comunicazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B) del presente regolamento, all'Autorita' competente ed al Questore, delle informazioni riguardanti l'inizio del servizio, i porti di imbarco e sbarco e la dichiarazione di conformita' della nave, e' previsto, per l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza che hanno ottenuto, rispettivamente, le autorizzazioni di cui agli articoli 7 o 8, dall'articolo 9, comma 2. Anche tale obbligo era gia' previsto dal decreto n. 266 del 2012 che il presente regolamento abroga e sostituisce. Lo stesso comma prevede che gli obblighi di comunicazione sono assolti, a mezzo posa certificata (p.e.c.), almeno 48 ore prima dell'imbarco. III) Denominazione Annotazione nei documenti di bordo di cui agli articoli 170, n.6, e 174 del codice della navigazione del numero delle armi e delle munizioni imbarcate. Riferimento normativo Articolo 35 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Articoli 170, n. 6, e 174 del codice della navigazione; Articoli 11, comma 2, e 12, comma 2. Comunicazione o Domanda Documentazione da Altro dichiarazione conservare [ ] [ ] [ ] [X] Cosa cambia per il cittadino e/o impresa L'obbligo di annotazione nel Registro di bordo, di cui agli articoli 170, n. 6, e 174 del codice della navigazione, del numero delle armi imbarcate, che deve essere pari, nel massimo, al numero delle guardie giurate in servizio, piu' una di riserva per ogni guardia, nonche' del relativo munizionamento, pari a mille cartucce per guardia, e' fissato dal comma 2 dell'art.11. Il comma 2 dell'articolo 12 fissa il medesimo obbligo di annotazione per le armi imbarcate a bordo delle navi nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria. L'annotazione tiene luogo di quella prevista dall'articolo 35 T.U.L.P.S., in tal modo riducendo gli oneri a carico dei destinatari, nell'ottica di una maggiore semplificazione amministrativa. IV) Denominazione Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione a tenere un deposito per la custodia delle armi e del relativo munizionamento, ai sensi degli articoli 31 e 47 T.U.L.P.S. Riferimento normativo Articoli 32 e 47 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Articolo 10, comma 1. Comunicazione o Domanda Documentazione da Altro dichiarazione conservare [ ] [X] [] [ ] Cosa cambia per il cittadino e/o impresa L'obbligo di munirsi di un locale per la custodia delle armi e del relativo munizionamento, gia' previsto dal D.M. n. 266 del 2012 che il presente decreto abroga e sostituisce, e' fissato dall'art.10, comma 1, nell'ipotesi in cui l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza, ottenuta l'autorizzazione a detenere le armi di cui agli articoli 7 e 8, le detenga sul territorio nazionale. La finalita' della disposizione e' garantire che le armi e le munizioni detenute sul territorio nazionale siano custodite e protette in maniera adeguata e conforme alle disposizioni di legge. Infatti, l'autorizzazione, rilasciata ai sensi degli articoli 31 e 47 T.U.L.P.S., oltre ad indicare il numero, il tipo, la marca e la matricola delle armi, deve indicare anche il tipo ed il quantitativo massimo di munizioni che possono essere detenute in custodia. Il titolare dell'autorizzazione e' responsabile della detenzione e della custodia delle armi e delle munizioni. V) Denominazione Annotazione dei movimenti di prelevamento o versamento delle armi e munizioni del locale di custodia di cui al comma 1, sul registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni di cui all'articolo 35 T.U.L.P.S. Riferimento normativo Articolo 35 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Articolo 10, comma 3. Comunicazione o Domanda Documentazione da Altro dichiarazione conservare [ ] [ ] [ ] [X ] Cosa cambia per il cittadino e/o impresa L'obbligo di tenuta di un registro, ai sensi dell'art. 35 T.U.L.P.S., per l'annotazione dei movimenti di prelevamento o versamento delle armi e delle munizioni dal deposito di cui all'articolo 10, comma 1, e' prevista dal comma 3 del medesimo articolo 10 e risponde alla necessita' di tracciare sempre i movimenti delle stesse che, giusto disposto del comma 4, possono essere prelevate dal deposito unicamente dalla guardie giurate autorizzate allo svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile. VI) Denominazione Comunicazione alle Autorita' estere e nazionali, secondo le disposizioni normative degli Stati relative ai porti di imbarco e sbarco delle guardie giurate e alla disciplina delle acque interne di transito o di sosta della nave. Riferimento normativo Articoli 170, n. 6, e 174 del codice della navigazione; Articolo 12, commi 3 e 4. Comunicazione o Domanda Documentazione da Altro dichiarazione conservare [X] [ ] [X ] [ ] Cosa cambia per il cittadino e/o impresa Gli adempimenti del Comandante della nave o dell'armatore ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione autorizzati negli Stati dei porti d'imbarco e sbarco, gia' previsti dal decreto n.266 del 2012 che il presente regolamento abroga e sostituisce, sono stabiliti dall'articolo 12. In particolare, il comma 3, prevede l'obbligo di: a) munirsi dei permessi e delle autorizzazioni necessarie; b) assolvere ad ogni altro adempimento, inclusi quelli relativi all'imbarco ed allo sbarco delle armi e delle munizioni a bordo della nave; c) provvedere ad inviare, con congruo anticipo, alle Autorita' competenti degli Stati nelle cui acque interne la nave programmi di transitare, una comunicazione relativa: - al quantitativo e alla tipologia delle armi imbarcate ai sensi del presente decreto; - alla rotta programmata nelle acque interne dello Stato. Inoltre, il comma 4, pone l'obbligo ai medesimi soggetti di comunicare al Comando in Capo della Squadra navale dello Stato Maggiore Difesa (CINCNAV), all'Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del Ministero degli affari esteri (UAMA), nonche' all'Autorita' diplomatico-consolare territorialmente competente, i movimenti della nave previsti negli spazi marittimi individuati dal decreto del Ministro della difesa 19 ottobre 2015, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, il numero di armi, con le relative descrizioni, e delle guardie giurate imbarcate, la loro nazionalita' e ogni altro elemento utile al fine di consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area. La disposizione tiene conto dei forti rischi che la pirateria rappresenta per l'armamento italiano che e' ai primi posti nelle classifiche mondiali per tonnellaggio globale e che rappresenta il 10% dei transiti annui complessivi attraverso la rotta che passa per le aree a rischio pirateria, e quindi della necessita' di una costante e completa informazione circa i viaggi in atto per tutti i soggetti coinvolti in attivita' di controllo e/o coordinamento.