(Allegato IV)
                             ALLEGATO IV 
                                                (articolo 6, comma 2) 
  PRODOTTI ALIMENTARI CHE NON DEVONO CONTENERE ADDITIVI COLORANTI, 
 SALVO I CASI SPECIFICATAMENTE CONTEMPLATI AGLI ALLEGATI V, VI E VII 
(Le disposizioni utilizzate nel presente allegato non pregiudicano il
principio del "riporto" qualora i prodotti  in  questione  contengano
           fra gli ingredienti sostanze coloranti ammesse) 
1. Prodotti alimentari non lavorati 
2. Tutte le acque in bottiglia o confezionate 
3. Latte, latte scremato  e  parzialmente  scremato,  pastorizzato  o
   sterilizzato (compresa la sterilizzazione UHT) (non aromatizzato) 
4. Latte aromatizzato al cioccolato 
5. Latte fermentato (non aromatizzato) 
6. Latte conservato ai sensi del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514 
7. Latticello (non aromatizzato) 
8. Panna, anche in polvere (non aromatizzata) 
9. Oli e grassi d'origine animale e vegetale 
10. Uova e ovoprodotti,  quali  definiti  all'articolo  2,  comma  1,
    lettera a) del decreto legislativo 4 febbraio 1993 n. 65 
11. Farina ed altri prodotti della macinazione, amidi e fecole 
12. Pane e prodotti simili 
13. Pasta e gnocchi 
14. Zuccheri, inclusi tutti i monosaccaridi e disaccaridi 
15. Concentrati di pomodoro e pomodori in scatola o in bottiglia 
16. Salse a base di pomodoro 
17. Succhi di frutta e nettari di  frutta  ai  sensi  del  D.P.R.  18
    maggio 1982, n. 489 e succhi di vegetali 
18. Frutta, vegetali (comprese le patate) e  funghi  in  scatola,  in
    bottiglia o secchi; frutta lavorata, ortaggi (comprese le patate)
    e funghi 
19. Extra confetture, extra gelatine, crema di marroni ai  sensi  del
    D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401; Creme de pruneaux 
20. Pesci, crostacei e molluschi, carni, pollame e selvaggina nonche'
    le  loro  preparazioni,  ad  esclusione   dei   pasti   preparati
    contenenti tali ingredienti 
21. Prodotti a base di cacao e componenti di cioccolato nei  prodotti
    a base di cioccolato di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 351 
22. Caffe' torrefatto, te',  cicoria;  estratti  di  te'  e  cicoria;
    preparati di piante, te', frutta e cereali per infusioni comprese
    le miscele e le miscele solubili di tali prodotti 
23. Sale, succedanei del sale, spezie e miscugli di spezie 
24. Vino e altri prodotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 822/87 
25. Korn, Kornbrand, bevande a base di acquavite di frutta, acquavite
    di frutta, Ouzo,  Grappa,  Tsikoudia  di  Creta,  Tsipouro  della
    Macedonia, Tsipouro della Tessaglia, Tsipouro di Tyrnavos, Eau de
    vie de marc Marque  nationale  luxenbourgeoise,  Eau  de  vie  de
    seigle  Marque  nationale  luxenbourgeoise,  London  Gin,   quali
    definiti nel regolamento (CEE) n. 1576/89 
26. Sambuca, Maraschino e Mistra',  quali  definiti  nel  regolamento
    (CEE) n. 1180/91 
27. Sangria, Clarea e  Zurra,  ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n.
    1601/91 
28. Aceto di vino 
 
29. Alimenti per lattanti e per la prima infanzia di cui  al  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.  111  compresi  gli  alimenti  per  i
lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute 
30. Miele 
31. Malto e prodotti del malto 
32. Formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzati) 
33. Burro di latte di capra e di pecora