(Allegato 4)
                                                           Allegato 4 
 
               Dati e informazioni che devono figurare 
          nei piani di emergenza di cui agli artt. 20 e 21 
 
 
1. Piani di emergenza interna (di cui all'art. 20) 
Le informazioni minime che  devono  essere  contenute  nei  Piani  di
emergenza interna sono: 
a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure
di emergenza e della persona  responsabile  dell'applicazione  e  del
coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito; 
b) nome o funzione della  persona  incaricata  del  collegamento  con
l'autorita' responsabile del Piano di emergenza esterna; 
c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un  ruolo
determinante nel causare un incidente  rilevante,  descrizione  delle
misure da adottare per far fronte a tali situazioni o  eventi  e  per
limitarne  le  conseguenze;  la  descrizione  deve   comprendere   le
apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili; 
d) misure atte a limitare i pericoli  per  le  persone  presenti  nel
sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che  le
persone devono osservare al momento dell'allarme; 
e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso  di  incidente,
l'autorita' incaricata di attivare il  Piano  di  emergenza  esterna;
tipo di informazione  da  fornire  immediatamente  e  misure  per  la
comunicazione di informazioni piu' dettagliate appena disponibili; 
f) disposizioni in materia di formazione per preparare  il  personale
ai compiti che sara'  chiamato  a  svolgere  e,  ove  necessario,  in
coordinamento con i servizi di emergenza esterna; 
g)  disposizioni  per  coadiuvare  l'esecuzione   delle   misure   di
intervento adottate all'esterno del sito. 
 
2. Piani di emergenza esterna (di cui all'art. 21) 
Le informazioni minime che  devono  essere  contenute  nei  Piani  di
emergenza esterna sono: 
a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure
di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e  coordinare  le
misure adottate all'esterno del sito; 
b) disposizioni adottate per essere informati  tempestivamente  degli
eventuali incidenti; modalita' di allarme e di richiesta di soccorsi; 
c) misure di coordinamento delle risorse necessarie per  l'attuazione
del Piano di emergenza esterna; 
d)  disposizioni  per  coadiuvare  l'esecuzione   delle   misure   di
intervento adottate all'interno del sito; 
e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito, comprese le
reazioni agli scenari di incidenti rilevanti indicati nel Rapporto di
sicurezza ed esaminando i possibili effetti domino fra cui quelli che
hanno un impatto sull'ambiente; 
f) disposizioni adottate per fornire al pubblico e agli  stabilimenti
o siti di  attivita'  adiacenti  che  non  rientrano  nell'ambito  di
applicazione del presente decreto  informazioni  specifiche  relative
all'incidente e al comportamento da adottare; 
g) disposizioni intese a garantire che siano informati i  servizi  di
emergenza di altri Stati membri in caso di  incidenti  rilevanti  che
potrebbero avere conseguenze al di la' delle frontiere.