(Allegato 4)
                                                           Allegato 4 
 
                             DEFINIZIONI 
 
    1- Definizioni generali. 
    Polizze assicurative: per polizze  assicurative  all'interno  del
Piano si intendono le polizze assicurative agevolate a copertura  dei
danni alle produzioni agricole e zootecniche, agli allevamenti e alle
strutture aziendali agricole,  causati  da  avversita'  atmosferiche,
epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie, ai sensi  dell'art.
1 del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  e  successive
modificazioni e dell'art. 37 del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  e
successive modificazioni. 
    2 - Definizioni di eventi e garanzie.  
    I - Eventi avversi. 
    Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade  sotto  forma  di
granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. 
    Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi  dovuto
a presenza  di  masse  d'aria  fredda.  Gli  effetti  negativi  della
violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono  essere
riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe. 
    Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del  vapore  acqueo
sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.  Gli
effetti negativi della violenza e/o  intensita'  di  tale  avversita'
atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o
colture limitrofe. 
    Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilita' idrica nel  terreno
e/o di precipitazioni eccedenti le  medie  del  periodo  che  abbiano
causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale  evento
devono essere riscontrati su  una  pluralita'  di  enti  e/o  colture
limitrofe o poste  nelle  vicinanze  ed  insistenti  in  zone  aventi
caratteristiche orografiche analoghe. 
    Alluvione: calamita' naturale che si  manifesta  sotto  forma  di
esondazione, dovuta ad eccezionali eventi  atmosferici,  di  corsi  e
specchi  d'acqua  naturali  e/o  artificiali  che  invadono  le  zone
circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di  materiale
solido e  incoerente.  Gli  effetti  di  tale  evento  devono  essere
riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe  o  poste
nelle  vicinanze  ed  insistenti  in  zone   aventi   caratteristiche
orografiche analoghe. 
    Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga  almeno  il  7  grado
della scala Beaufort, limitatamente agli  effetti  meccanici  diretti
sul  prodotto   assicurato,   ancorche'   causato   dall'abbattimento
dell'impianto arboreo. Gli  effetti  di  tale  evento  devono  essere
riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe  o  poste
nelle  vicinanze  ed  insistenti  in  zone   aventi   caratteristiche
orografiche analoghe. 
    Vento caldo  (Scirocco  e/o  Libeccio):  movimento  piu'  o  meno
regolare o violento di masse d'aria calda  tra  sud-est  e  sud-ovest
abbinato ad una  temperatura  di  almeno  30°C  che  per  durata  e/o
intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio  possono
essere considerati anche i danni causati da vento composto  da  masse
d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che
per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al  prodotto.  Gli
effetti negativi della violenza e/o  intensita'  di  tale  avversita'
atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralita' di enti e/o
colture limitrofe. 
    Sbalzo termico: variazione brusca e repentina  della  temperatura
che per durata e/o  intensita'  arrechi  effetti  determinanti  sulla
vitalita'  delle  piante   con   conseguente   compromissione   della
produzione. Gli effetti negativi della  violenza  e/o  intensita'  di
tale  avversita'  atmosferica  devono  essere  riscontrabili  su  una
pluralita' di enti e/o colture limitrofe. 
    Siccita': straordinaria  carenza  di  precipitazioni  rispetto  a
quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del  contenuto
idrico del terreno al di sotto del limite  critico  di  umidita'  e/o
depauperamento delle  fonti  di  approvvigionamento  idrico  tale  da
rendere impossibile  anche  l'attuazione  di  interventi  irrigui  di
soccorso.  Tale  evento  deve  arrecare  effetti  determinanti  sulla
vitalita' delle  piante  oggetto  di  assicurazione  con  conseguente
compromissione  della  produzione  assicurata.  Gli   effetti   della
siccita' devono essere riscontrati su  una  pluralita'  di  enti  e/o
colture limitrofe o poste nelle vicinanze. 
    Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto  l'azione
di forti  calori  che  per  durata  e/o  intensita'  arrechi  effetti
negativi  al  prodotto.  Gli  effetti  negativi  della  violenza  e/o
intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili
in una pluralita' di enti e/o colture limitrofe. 
    Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle  di
ghiaccio che per durata  e/o  intensita'  arrechi  effetti  meccanici
determinanti  sulla  pianta  e   conseguente   compromissione   della
produzione. Gli effetti negativi della  violenza  e/o  intensita'  di
tale  avversita'  atmosferica  devono  essere  riscontrabili  su  una
pluralita' di enti e/o colture limitrofe. 
    II - Garanzie. 
    Garanzie  a  copertura  delle  rese  a  seguito   di   avversita'
atmosferiche: si intendono i contratti assicurativi  che  coprono  la
mancata  resa  quali/quantitativa  della  produzione  a  causa  delle
combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa
agevolata indicate  all'art.  3,  comma  2,  ed  eventualmente  delle
fitopatie e delle infestazioni parassitarie. 
    La mancata resa dovra' essere espressa come la differenza tra  la
resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata. 
    III - Garanzie zootecnia. 
    Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito  derivante
dall'applicazione di ordinanze dell'Autorita' sanitaria conseguenti a
focolai di malattie epizootiche assicurabili con  polizze  agevolate.
Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa  ad  un
ordinamento produttivo per  specie  allevata  a  cui  possono  essere
aggiunti  i  maggiori  costi  sostenuti,  al  netto  dei  costi   non
sostenuti. 
    Mancata produzione di latte: riduzione della produzione di  latte
dovuta a valori termoigrometrici elevati, misurabili come superamento
del 90° percentile sia di temperatura che di umidita', per un periodo
di tempo superiore a settantadue ore  che  determina  un  calo  della
produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre  alla
ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di
raffrescamento combinati (acqua e ventilazione). 
    Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di  miele
nel corso dell'intera annata  dovuta  ad  uno  o  piu'  dei  seguenti
fenomeni che si verificano nel  periodo  di  fioritura  delle  piante
nettarifere oggetto di bottinatura: 
      precipitazioni piovose: superamento della soglia  del  40%  del
rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la meta' del
periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di  fioritura
delle specie nettarifere interessate; 
      temperature critiche:  abbassamento  delle  temperature  al  di
sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei  36°C  per  una  durata
pari ad almeno la meta'  del  periodo  di  luce  della  giornata  nel
periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate; 
      siccita': oltre alla definizione dell'evento  riportato  per  i
vegetali, la stessa deve determinare una riduzione  della  produzione
nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura. 
    Gli effetti  negativi  di  tali  avversita'  atmosferiche  devono
essere riscontrabili  su  una  pluralita'  di  enti  e/o  allevamenti
limitrofi. 
    Abbattimento forzoso: perdita totale o parziale  del  valore  del
capitale   zootecnico   dell'allevamento,   dovuta   all'abbattimento
parziale o totale dei capi presenti  nell'allevamento  in  esecuzione
dell'ordinanza emessa dall'autorita' sanitaria ai sensi  delle  norme
di polizia veterinaria o  di  abbattimenti  comunque  finalizzati  al
risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito  di
piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o
nazionali. Non sono  oggetto  di  garanzia  assicurabile  le  perdite
indennizzabili da altri provvedimenti normativi. 
    Costo di smaltimento: costo per  il  prelevamento,  il  trasporto
dall'allevamento all'impianto  di  trasformazione  e  la  distruzione
delle carcasse di animali, al  netto  dell'eventuale  valore  residuo
recuperato, per le cause richiamate all'art. 5, comma 1, del presente
piano.