(Protocollo 2-art. 1)
   Traduzione non ufficiale 
 
 
    PROTOCOLLO CONTRO LA FABBRICAZIONE ED IL TRAFFICO ILLECITO DI 
  ARMI DA FUOCO E DI LORO PARTI, ELEMENTI E MUNIZIONI, ADDIZIONALE 
     ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITA 
                     TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA 
                              Preambolo 
 
   Gli Stati Parti del presente Protocollo, 
   Consapevoli dell'urgenza di prevenire, combattere e  sradicare  la
fabbricazione ed il traffico illecito  di  armi  da  fuoco,  di  loro
parti, elementi e munizioni, essendo queste attivita' pregiudizievoli
per la sicurezza di ciascun Stato, di ciascuna regione  e  del  mondo
nell'insieme, e che costituiscono una minaccia per il benessere  dei'
popoli, per la loro promozione sociale ed economica  e  per  il  loro
diritto a vivere in pace, 
   Convinti dunque della necessita'  che  tutti  gli  Stati  prendano
tutti i  provvedimenti  appropriati  a  tal  fine,  ivi  comprese  le
attivita' di cooperazione internazionale ed altre  misure  a  livello
regionale e mondiale, 
   Ricordando la Risoluzione 53/111  dell'Assemblea  generale  del  9
dicembre 1998 in cui l'Assemblea ha  deciso  di  creare  un  comitato
intergovernativo speciale, a composizione non limitata, incaricato di
elaborare  una  convenzione   internazionale   generale   contro   la
criminalita' transnazionale organizzata e di esaminare se sia il caso
di elaborare, in modo particolare, uno strumento internazionale volto
a lottare contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi  da
fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. 
   Tenendo presente il principio della parita' dei diritti dei popoli
e del diritto di questi ultimi  di  disporre  di  loro  stessi,  come
sancito nello Statuto  delle  Nazioni  Unite  e  nella  Dichiarazione
relativa  ai  principi  del  diritto  internazionale  inerenti   alle
relazioni  amichevoli  ed  alla  cooperazione  fra   gli   Stati   in
conformita' allo Statuto delle Nazioni Unite. 
   Convinti che il fatto di allegare alla Convenzione  delle  Nazioni
Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata uno strumento
internazionale contro la fabbricazione ed  il  traffico  illecito  di
armi da fuoco e di loro  parti,  elementi  e  munizioni,  aiutera'  a
prevenire e combattere questo tipo di criminalita': 
   Hanno convenuto quanto segue: 
 
                           Articolo primo 
Relazione  con  la  Convenzione  delle  Nazioni   Unite   contro   la
               criminalita' transnazionale organizzata 
 
   1. Il presente Protocollo completa la  Convenzione  delle  Nazioni
Unite contro la  criminalita'  transnazionale  organizzata.  Esso  e'
interpretato congiuntamente alla Convenzione. 
   2. Le disposizioni della Convenzione si applicano mutatis mutandis
al presente Protocollo, salvo  disposizione  contraria  del  presente
Protocollo. 
   3. I reati determinati in conformita' all'articolo 5 del  presente
Protocollo sono  considerati  reati  stabiliti  in  conformita'  alla
Convenzione.