(Protocollo 2-art. 3)
                             Articolo 3 
                            Terminologia 
 
   Ai fini del presente Protocollo: 
    a) l'espressione "arma da fuoco"  significa  ogni  arma  a  canna
portatile destinata allo sparo di piombini, di una pallottola o di un
proiettile per mezzo di un esplosivo, o che e' progettata a tal  fine
o che puo' agevolmente essere trasformata a tal fine, escluse le armi
da fuoco antiche o le loro riproduzioni. Le armi da fuoco  antiche  e
le loro riproduzioni sono definite in conformita'  alla  legislazione
interna. Cio' nonostante, le armi da fuoco antiche non  includono  in
alcun caso le armi da fuoco fabbricate dopo il 1899; 
    b) l'espressione "parti ed elementi" significa ogni  elemento,  o
elemento di sostituzione specificatamente progettato per  un'arma  da
fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna,
la carcassa o il coperchio di culatta, la  guida  o  il  tamburo,  la
culatta mobile o il  blocco  di  culatta,  nonche'  ogni  dispositivo
progettato o adattato per attenuare il rumore causato da un  tiro  di
arma da fuoco; 
    c) il termine "munizioni" significa l'insieme della  cartuccia  o
dei suoi elementi, compresi i bossoli, i detonatori,  la  polvere  da
sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati in un'arma  da  fuoco,
fermo  restando  che  tali  elementi  sono  anch'essi  sottoposti  ad
autorizzazione nello Stato Parte considerato; 
    d)   l'espressione   "fabbricazione   illecita"   significa    la
fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco,  di  loro  parti  ed
elementi, o di munizioni: 
     i) effettuato con parti ed elementi che sono stati oggetto di un
traffico illecito; 
     ii) senza licenza ne' autorizzazione di un'autorita'  competente
dello Stato Parte in cui la fabbricazione o l'assemblaggio ha luogo; 
oppure 
     iii) senza aver contrassegnato le armi da fuoco al momento della
loro  fabbricazione  in  conformita'  all'articolo  8  del   presente
Protocollo; 
     Sono rilasciate licenze o autorizzazioni per la fabbricazione di
parti e di elementi, in conformita' alla legislazione interna; 
    e) l'espressione " traffico illecito"  significa  l'importazione,
l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto
o il trasferimento di armi  da  fuoco,  di  loro  parti,  elementi  e
munizioni dal territorio di uno Stato Parte o attraverso quest'ultimo
verso iiterritorio di un altro Stato Parte se uno degli  Stati  Parti
autorizzati non lo  autorizza  conformemente  alle  disposizioni  del
presente  Protocollo  o  se  le  armi  da  fuoco  non  sono   marcate
conformemente all'articolo 8 del presente Protocollo; 
    f) il termine "pedinamento" significa  il  controllo  sistematico
del percorso delle armi da fuoco e, se possibile, delle  loro  parti,
elementi e munizioni  dal  fabbricante  all'acquirente,  al  fine  di
aiutare le autorita' competenti degli Stati parti ad  individuare  ed
analizzare la fabbricazione ed il traffico illecito e  ad  effettuare
investigazioni