ALLEGATO III PRINCIPI PREVISTI ALL'ARTICOLO 7 E INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, RELATIVI AL SISTEMA DI GESTIONE E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI Ai fini dell'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del sistema di gestione della sicurezza elaborati dal gestore, si tiene conto dei seguenti elementi. Le disposizioni enunciate nel documento di cui all'articolo 7 dovrebbero essere proporzionate ai pericoli di incidenti rilevanti presentati dallo stabilimento. a) La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dovra' essere definita per iscritto e includere gli obiettivi generali e i principi di intervento del gestore in merito al rispetto del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti; b) il sistema di gestione della sicurezza dovra' integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilita', prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti; c) il sistema di gestione della sicurezza si fa carico delle seguenti gestioni: i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilita' del personale addetto alla gestione della sicurezza ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessita' in materia di formazione del personale e relativa attuazione. Coinvolgimento dei dipendenti e, se del caso, dei subappaltatori; ii) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e applicazione di procedure per l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attivita' normale o anomala e valutazione della relativa probabilita' e gravita'; iii) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dll'impianto, dei processi, delle apparecchiature e le fermate temporanee; iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti o depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti, processi o depositi; v) pianificazione di emergenza: adozione e applicazione di procedure per identificare le emergenze prevedibili tramite l'analisi sistematica e per preparare, provare e riesaminare i piani di emergenza in modo da far fronte a tali emergenze; vi) controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema di gestione della sicurezza adottati dal gestore e per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure dovranno inglobare il sistema di notifica del gestore in caso di incidenti rilevanti verificatisi o di quelli evitati per poco, soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro analisi e azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita; vii) controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza. Revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia, della politica in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione.