(Allegato III)
                            ALLEGATO III 
 
       PRINCIPI PREVISTI ALL'ARTICOLO 7 E INFORMAZIONI DI CUI 
          ALL'ARTICOLO 8, RELATIVI AL SISTEMA DI GESTIONE E 
         ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO AI FINI DELLA 
                PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI 
 
Ai fini dell'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti e del sistema di gestione  della  sicurezza  elaborati  dal
gestore, si  tiene  conto  dei  seguenti  elementi.  Le  disposizioni
enunciate nel documento  di  cui  all'articolo  7  dovrebbero  essere
proporzionate ai pericoli di  incidenti  rilevanti  presentati  dallo
stabilimento. 
  a) La politica di  prevenzione  degli  incidenti  rilevanti  dovra'
essere definita per iscritto e includere gli obiettivi generali  e  i
principi  di  intervento  del  gestore  in  merito  al  rispetto  del
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti; 
  b) il sistema di gestione della sicurezza dovra' integrare la parte
del  sistema   di   gestione   generale   che   comprende   struttura
organizzativa, responsabilita',  prassi,  procedure,  procedimenti  e
risorse per  la  determinazione  e  l'attuazione  della  politica  di
prevenzione degli incidenti rilevanti; 
  c) il sistema di  gestione  della  sicurezza  si  fa  carico  delle
seguenti gestioni: 
    i)  organizzazione  e  personale:  ruoli  e  responsabilita'  del
personale addetto alla  gestione  della  sicurezza  ad  ogni  livello
dell'organizzazione. Identificazione delle necessita' in  materia  di
formazione del personale e relativa  attuazione.  Coinvolgimento  dei
dipendenti e, se del caso, dei subappaltatori; 
    ii)  identificazione  e  valutazione  dei   pericoli   rilevanti:
adozione  e   applicazione   di   procedure   per   l'identificazione
sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attivita' normale o
anomala e valutazione della relativa probabilita' e gravita'; 
    iii) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure  e
istruzioni per l'esercizio in condizioni  di  sicurezza,  inclusa  la
manutenzione dll'impianto, dei processi, delle apparecchiature  e  le
fermate temporanee; 
    iv)  gestione  delle  modifiche:  adozione  e   applicazione   di
procedure per  la  programmazione  di  modifiche  da  apportare  agli
impianti o  depositi  esistenti  o  per  la  progettazione  di  nuovi
impianti, processi o depositi; 
    v)  pianificazione  di  emergenza:  adozione  e  applicazione  di
procedure per identificare le emergenze prevedibili tramite l'analisi
sistematica e  per  preparare,  provare  e  riesaminare  i  piani  di
emergenza in modo da far fronte a tali emergenze; 
    vi) controllo  delle  prestazioni:  adozione  e  applicazione  di
procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi
fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal
sistema di gestione della sicurezza adottati dal  gestore  e  per  la
sorveglianza  e  l'adozione  di  azioni   correttive   in   caso   di
inosservanza. Le procedure dovranno inglobare il sistema di  notifica
del gestore in caso di incidenti rilevanti verificatisi o  di  quelli
evitati per poco, soprattutto se dovuti a  carenze  delle  misure  di
protezione, la loro analisi e  azioni  conseguenti  intraprese  sulla
base dell'esperienza acquisita; 
    vii) controllo e revisione: adozione e applicazione di  procedure
relative alla valutazione periodica  sistematica  della  politica  di
prevenzione   degli   incidenti   rilevanti   e    all'efficacia    e
all'adeguatezza del sistema di gestione  della  sicurezza.  Revisione
documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia, della politica
in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della
direzione.