(Allegato V)
                                                           Allegato V 
                                  (previsto dall'articolo 4, comma 2) 
 
     Art. 2.03 Presentazione dell'unita' navale all'ispezione 
    1. Durante le visite di  cui  all'articolo  6,  il  proprietario,
l'armatore dell'unita' navale o il loro rappresentante, deve: 
      a) presentare l'unita' navale  alla  visita  priva  di  carico,
pulita ed equipaggiata e non intralciare l'attivita' posta in  essere
dagli ispettori, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo; 
      b) agevolare  l'ispezione  delle  parti  dello  scafo  o  degli
impianti che non sono direttamente accessibili o visibili; 
      c) fornire l'assistenza necessaria alla visita. 
    2. La visita di cui all'articolo 6,  comma  4,  e'  effettuata  a
secco. La medesima visita non e' effettuata a secco nel caso  in  cui
il  proprietario,  l'armatore   dell'unita'   navale,   o   il   loro
rappresentante, presenta  un  certificato  di  classificazione  o  un
attestato dell'organismo  di  classificazione  che  dichiara  che  la
costruzione soddisfa i requisiti stabiliti dallo stesso o nel caso in
cui l'autorita' competente di cui all'allegato VI ha gia'  effettuato
una ispezione a secco per altri fini. Nel caso di visita iniziale  di
motonavi o convogli o nel caso di importanti modifiche agli  apparati
di propulsione o di governo, la Commissione di  ispezione  procede  a
prove in navigazione. 
    3. La commissione di cui all'articolo  7  puo'  chiedere  che  le
visite di rinnovo e le visite addizionali siano  effettuate  a  secco
nonche'  puo'  eseguire,  anche  durante  la  fase   di   costruzione
dell'unita'  navale,  ispezioni  e  prove  in  marcia  supplementari,
nonche' altre note giustificative. 
    Art. 2.07 Menzioni e  modifiche  del  certificato  europeo  della
navigazione interna 
    1. Il proprietario, l'armatore  dell'unita'  navale,  o  il  loro
rappresentante, ha l'obbligo di comunicare  all'autorita'  competente
di cui all'allegato VI qualsiasi cambiamento di nome, di  proprieta',
di stazza, nonche'  di  immatricolazione  o  di  porto  di  armamento
dell'unita' e di trasmettere a detta autorita' il certificato europeo
della navigazione interna anche al fine di consentirne la modifica. 
    2. Il certificato europeo della navigazione interna  puo'  essere
modificato da una dell'autorita' competente di cui  all'allegato  VI.
Nel caso in cui un'autorita'  competente  apporta  una  variazione  o
aggiunge un'informazione allo  stesso,  deve  informarne  l'autorita'
competente di cui all'allegato VI che ha rilasciato il certificato. 
    Art. 2.09 Visita di rinnovo 
    1. L'autorita' competente di cui all'allegato  VI  stabilisce  un
nuovo periodo di validita' del certificato europeo della  navigazione
interna in base ai risultati della  visita  tecnica  di  rinnovo.  Il
periodo di validita' e'  menzionato  nel  certificato  europeo  della
navigazione interna e  comunicato  all'autorita'  competente  che  ha
rilasciato tale certificato. Nei previsti casi eccezionali di proroga
del certificato di cui  all'articolo  8,  comma  13,  se,  invece  di
prorogare la validita' del certificato comunitario si  e'  sostituito
lo stesso con uno nuovo,  il  certificato  europeo  precedente  viene
restituito all'autorita' competente che lo ha rilasciato. 
    Art. 2.10 Visita volontaria 
    1. L'autorita' competente di cui  all'allegato  VI  procede  alla
visita volontaria entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza da
parte del proprietario, dell'armatore, o del loro rappresentante. 
    Art. 2.17 Registro dei certificati comunitari 
    1. L'autorita' competente di cui all'allegato VI: 
      a) attribuisce un numero d'ordine ai certificati europei  della
navigazione interna che rilascia.  Essa  detiene  tale  registro  che
contiene le informazioni  relative  al  rilascio  e  ai  rinnovi  dei
certificati; 
      b) conserva una raccolta dei verbali o una  copia  di  tutti  i
certificati europei della navigazione interna che hanno rilasciato su
cui riportano tutte le variazioni,  nonche'  le  cancellazioni  e  le
sostituzioni dei certificati stessi; 
      c) aggiorna il registro di cui alla lettera a), a seguito delle
vicende di cui alla lettera b). 
    2. Per consentire di attuare le misure amministrative  necessarie
per  mantenere  la  sicurezza  e  il   corretto   svolgimento   della
navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a  2.10  del  presente
allegato,  cosi'  come  le  disposizioni  del  presente  decreto,  le
autorita' competenti di altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  e
degli Stati firmatari della Convenzione di Mannheim e,  a  condizione
che sia garantito un livello equivalente  di  riservatezza,  i  Paesi
terzi sulla base di accordi amministrativi possono ottenere l'accesso
al registro in modalita' di sola lettura conformemente al modello  di
cui all'allegato VII. 
    Art. 2.18 Numero unico europeo di identificazione delle navi 
    1. Il numero unico europeo  di  identificazione  delle  navi,  in
appresso  denominato  «numero   europeo   di   identificazione»,   e'
costituito da otto cifre arabe conformemente all'appendice III. 
    2.  L'autorita'  competente  di  cui  all'allegato  VI   che   ha
rilasciato i certificati di cui agli articoli 8, 9  e  12  appone  su
quest'ultimi il numero europeo di identificazione. Se l'unita' navale
non possiede un numero europeo  di  identificazione  al  momento  del
rilascio del certificato europeo, il numero e' attribuito  all'unita'
navale dall'autorita' competente di cui all'allegato VI in  cui  essa
e' stata immatricolata o in cui si trova il porto di  armamento.  Per
le unita' navali di Paesi in cui l'attribuzione di un numero  europeo
di  identificazione  non  e'  possibile,   il   numero   europeo   di
identificazione da apporre sul certificato comunitario e'  attribuito
dall'autorita' competente che rilascia il certificato comunitario. 
    3. Il proprietario dell'unita' navale, o il  suo  rappresentante,
chiede all'autorita' competente di cui all'allegato VI l'attribuzione
del numero europeo  di  identificazione.  Egli  provvede  inoltre  ad
apporre sull'unita' navale il numero europeo di  identificazione  che
risulta dal certificato comunitario. 
    Art. 2.20 Notifiche 
    1. L'amministrazione comunica alla  Commissione  europea  e  agli
Stati membri dell'Unione europea le seguenti informazioni: 
      a) i nomi  e  gli  indirizzi  delle  amministrazioni  nazionali
competenti che, unitamente al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono responsabili dell'applicazione dell'allegato II; 
      b)   la   scheda   informativa   prevista   dall'allegato   II,
relativamente ai tipi di impianti di depurazione di bordo per i quali
e'  stata  rilasciata  approvazione  successiva  a   una   precedente
comunicazione; 
      c) le approvazioni di tipo dei sistemi di depurazione di  bordo
basati su norme diverse da quelle stabilite all'allegato II per l'uso
nelle  vie  navigabili  interne  nazionali;  la  comunicazione   deve
comprendere il numero di approvazione di tipo assegnato,  nonche'  la
designazione del tipo, il nome del costruttore, il nome del  titolare
dell'approvazione di tipo e la data dell'approvazione di tipo; 
      d) eventuali revoche motivate delle approvazioni dei sistemi di
depurazione di bordo; 
      e) qualunque domanda di riduzione della massa di un'ancora  che
ritiene  di  autorizzare  dopo  aver  eseguito   le   debite   prove.
L'amministrazione successivamente notifica alla  Commissione  europea
qualsiasi  ancora   speciale   autorizzata,   specificando   sia   la
designazione del  tipo  sia  la  riduzione  autorizzata  della  massa
dell'ancora.   L'amministrazione    concede    l'autorizzazione    al
richiedente  soltanto  una  volta  trascorsi  almeno tre  mesi  dalla
notifica  alla  Commissione  europea,  sempre  che  quest'ultima  non
sollevi rilievi; 
      f) gli impianti radar  e  gli  indicatori  della  velocita'  di
accostata approvati  dall'amministrazione  nazionale  competente.  La
comunicazione contiene il numero di approvazione di  tipo  assegnato,
la designazione del tipo,  il  nome  del  costruttore,  il  nome  del
titolare dell'approvazione tipo e la data dell'approvazione del tipo; 
      g) le  amministrazioni  nazionali  competenti  che  autorizzano
ditte specializzate  che  possono  effettuare  la  installazione,  la
sostituzione, la riparazione o la manutenzione di impianti radar e di
indicatori della velocita' di accostata. 
    2. La comunicazione di cui al comma 1, lettera  d),  deve  essere
effettuata entro un mese dalla revoca.