Allegato V (previsto dall'articolo 4, comma 2) Art. 2.03 Presentazione dell'unita' navale all'ispezione 1. Durante le visite di cui all'articolo 6, il proprietario, l'armatore dell'unita' navale o il loro rappresentante, deve: a) presentare l'unita' navale alla visita priva di carico, pulita ed equipaggiata e non intralciare l'attivita' posta in essere dagli ispettori, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo; b) agevolare l'ispezione delle parti dello scafo o degli impianti che non sono direttamente accessibili o visibili; c) fornire l'assistenza necessaria alla visita. 2. La visita di cui all'articolo 6, comma 4, e' effettuata a secco. La medesima visita non e' effettuata a secco nel caso in cui il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, presenta un certificato di classificazione o un attestato dell'organismo di classificazione che dichiara che la costruzione soddisfa i requisiti stabiliti dallo stesso o nel caso in cui l'autorita' competente di cui all'allegato VI ha gia' effettuato una ispezione a secco per altri fini. Nel caso di visita iniziale di motonavi o convogli o nel caso di importanti modifiche agli apparati di propulsione o di governo, la Commissione di ispezione procede a prove in navigazione. 3. La commissione di cui all'articolo 7 puo' chiedere che le visite di rinnovo e le visite addizionali siano effettuate a secco nonche' puo' eseguire, anche durante la fase di costruzione dell'unita' navale, ispezioni e prove in marcia supplementari, nonche' altre note giustificative. Art. 2.07 Menzioni e modifiche del certificato europeo della navigazione interna 1. Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, ha l'obbligo di comunicare all'autorita' competente di cui all'allegato VI qualsiasi cambiamento di nome, di proprieta', di stazza, nonche' di immatricolazione o di porto di armamento dell'unita' e di trasmettere a detta autorita' il certificato europeo della navigazione interna anche al fine di consentirne la modifica. 2. Il certificato europeo della navigazione interna puo' essere modificato da una dell'autorita' competente di cui all'allegato VI. Nel caso in cui un'autorita' competente apporta una variazione o aggiunge un'informazione allo stesso, deve informarne l'autorita' competente di cui all'allegato VI che ha rilasciato il certificato. Art. 2.09 Visita di rinnovo 1. L'autorita' competente di cui all'allegato VI stabilisce un nuovo periodo di validita' del certificato europeo della navigazione interna in base ai risultati della visita tecnica di rinnovo. Il periodo di validita' e' menzionato nel certificato europeo della navigazione interna e comunicato all'autorita' competente che ha rilasciato tale certificato. Nei previsti casi eccezionali di proroga del certificato di cui all'articolo 8, comma 13, se, invece di prorogare la validita' del certificato comunitario si e' sostituito lo stesso con uno nuovo, il certificato europeo precedente viene restituito all'autorita' competente che lo ha rilasciato. Art. 2.10 Visita volontaria 1. L'autorita' competente di cui all'allegato VI procede alla visita volontaria entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del proprietario, dell'armatore, o del loro rappresentante. Art. 2.17 Registro dei certificati comunitari 1. L'autorita' competente di cui all'allegato VI: a) attribuisce un numero d'ordine ai certificati europei della navigazione interna che rilascia. Essa detiene tale registro che contiene le informazioni relative al rilascio e ai rinnovi dei certificati; b) conserva una raccolta dei verbali o una copia di tutti i certificati europei della navigazione interna che hanno rilasciato su cui riportano tutte le variazioni, nonche' le cancellazioni e le sostituzioni dei certificati stessi; c) aggiorna il registro di cui alla lettera a), a seguito delle vicende di cui alla lettera b). 2. Per consentire di attuare le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.10 del presente allegato, cosi' come le disposizioni del presente decreto, le autorita' competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e degli Stati firmatari della Convenzione di Mannheim e, a condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, i Paesi terzi sulla base di accordi amministrativi possono ottenere l'accesso al registro in modalita' di sola lettura conformemente al modello di cui all'allegato VII. Art. 2.18 Numero unico europeo di identificazione delle navi 1. Il numero unico europeo di identificazione delle navi, in appresso denominato «numero europeo di identificazione», e' costituito da otto cifre arabe conformemente all'appendice III. 2. L'autorita' competente di cui all'allegato VI che ha rilasciato i certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 appone su quest'ultimi il numero europeo di identificazione. Se l'unita' navale non possiede un numero europeo di identificazione al momento del rilascio del certificato europeo, il numero e' attribuito all'unita' navale dall'autorita' competente di cui all'allegato VI in cui essa e' stata immatricolata o in cui si trova il porto di armamento. Per le unita' navali di Paesi in cui l'attribuzione di un numero europeo di identificazione non e' possibile, il numero europeo di identificazione da apporre sul certificato comunitario e' attribuito dall'autorita' competente che rilascia il certificato comunitario. 3. Il proprietario dell'unita' navale, o il suo rappresentante, chiede all'autorita' competente di cui all'allegato VI l'attribuzione del numero europeo di identificazione. Egli provvede inoltre ad apporre sull'unita' navale il numero europeo di identificazione che risulta dal certificato comunitario. Art. 2.20 Notifiche 1. L'amministrazione comunica alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea le seguenti informazioni: a) i nomi e gli indirizzi delle amministrazioni nazionali competenti che, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono responsabili dell'applicazione dell'allegato II; b) la scheda informativa prevista dall'allegato II, relativamente ai tipi di impianti di depurazione di bordo per i quali e' stata rilasciata approvazione successiva a una precedente comunicazione; c) le approvazioni di tipo dei sistemi di depurazione di bordo basati su norme diverse da quelle stabilite all'allegato II per l'uso nelle vie navigabili interne nazionali; la comunicazione deve comprendere il numero di approvazione di tipo assegnato, nonche' la designazione del tipo, il nome del costruttore, il nome del titolare dell'approvazione di tipo e la data dell'approvazione di tipo; d) eventuali revoche motivate delle approvazioni dei sistemi di depurazione di bordo; e) qualunque domanda di riduzione della massa di un'ancora che ritiene di autorizzare dopo aver eseguito le debite prove. L'amministrazione successivamente notifica alla Commissione europea qualsiasi ancora speciale autorizzata, specificando sia la designazione del tipo sia la riduzione autorizzata della massa dell'ancora. L'amministrazione concede l'autorizzazione al richiedente soltanto una volta trascorsi almeno tre mesi dalla notifica alla Commissione europea, sempre che quest'ultima non sollevi rilievi; f) gli impianti radar e gli indicatori della velocita' di accostata approvati dall'amministrazione nazionale competente. La comunicazione contiene il numero di approvazione di tipo assegnato, la designazione del tipo, il nome del costruttore, il nome del titolare dell'approvazione tipo e la data dell'approvazione del tipo; g) le amministrazioni nazionali competenti che autorizzano ditte specializzate che possono effettuare la installazione, la sostituzione, la riparazione o la manutenzione di impianti radar e di indicatori della velocita' di accostata. 2. La comunicazione di cui al comma 1, lettera d), deve essere effettuata entro un mese dalla revoca.