(Allegato 5)
                                                           Allegato 5 
 
      Metodologia per applicazione sperimentale valore unitario 
                       della produzione (SV). 
 
    1. Con riferimento alle sole produzioni di  cui  all'allegato  1,
punto 1.10, in via  sperimentale  gli  schemi  di  polizza  agevolata
possono prevedere  l'indicazione  del  valore  unitario  (valore  per
ettaro) della produzione (di seguito definito standard value o SV). 
    2. Gli Standard value (SV = P x R) sono il risultato del prodotto
tra il prezzo medio triennale o quinquennale (P),  escludendo  l'anno
con il valore piu' basso e quello con  il  valore  piu'  elevato,  di
ciascuno dei prodotti dell'allegato 1, punto 1.10, ponderato  per  le
varieta' prevalenti, e la resa potenziale (R)  calcolata  come  media
triennale o quinquennale, escludendo l'anno con il valore piu'  basso
e quello con il valore  piu'  elevato.  Gli  SV  sono  approvati  con
decreto  del  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali. 
    3.  Tutte  le  polizze  con  valore  unitario  della   produzione
assicurata inferiore o uguale allo SV sono ritenute  ammissibili  per
quanto   attiene   alle   componenti   rese   e   prezzo.   Ai   fini
dell'ammissibilita' al sostegno si effettua pertanto solo la verifica
di rispondenza tra i dati di superficie delle polizze  e  quelle  dei
fascicoli aziendali/PAI. 
    4. Per le polizze con valori assicurati  superiori  allo  SV,  ai
fini dell'ammissibilita' al  sostegno  i  valori  assicurati  saranno
ricondotti al limite massimo fissato dallo SV. 
    5. Il valore assicurabile per prodotto/comune e' quello  ottenuto
moltiplicando il valore unitario atteso dall'  imprenditore  agricolo
nella  campagna  in  corso  per  gli  ettari  coltivati  desunti  dal
fascicolo aziendale/PAI. La polizza deve indicare tutti gli  elementi
previsti dall'art. 6 comma 1 del presente piano. 
    6. Gli schemi di polizza devono prevedere  una  soglia  di  danno
superiore al venti per cento del  valore  unitario  della  produzione
dell'imprenditore  agricolo  calcolato  come   media   del   triennio
precedente o dei cinque anni precedenti,  escludendo  l'anno  con  il
valore piu' basso e quello con il valore piu' elevato. 
    7. Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE)  n.  1305/2013,
cosi' come modificato dal regolamento (UE)  2017/2393,  il  contratto
assicurativo,  per  ciascuna   combinazione   prodotto/comune,   deve
indicare il valore medio unitario della produzione dell' imprenditore
agricolo calcolato sulla base dei valori del  triennio  precedente  o
dei cinque anni precedenti, escludendo  l'anno  con  il  valore  piu'
basso e quello con il valore piu' elevato, e  riportare  la  seguente
dicitura:  «Polizza  agevolata  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
1305/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.». Nel  caso  si
verifichi  la  c.d.   «riduzione»   di   produzione,   il   contratto
assicurativo deve riportare, in aggiunta, la dicitura  «Riduzione»  e
il riferimento agli estremi della  polizza  originaria;  quest'ultima
deve essere allegata a quella di nuova emissione. 
    8. In caso di «riduzione»  del  valore  unitario  assicurato,  il
valore di cui al punto 7 del presente Allegato e' riproporzionato  al
valore unitario assicurato ridotto. 
    9. In caso di danno il perito accerta in  campo  l'entita'  della
perdita  quali-quantitativa  ai   fini   della   determinazione   del
corrispettivo valore. 
    10. Il danno,  ai  fini  della  verifica  del  superamento  della
soglia, dovra' essere valutato, in prossimita' della  raccolta,  come
differenza tra il valore unitario assicurato  e  il  valore  unitario
effettivo, tenendo conto anche della eventuale  compromissione  della
qualita'.