Allegato 8 Metodologia per applicazione sperimentale valore unitario della produzione (SV) 1. Con riferimento alle sole produzioni di cui all'allegato 1, punto 1.10, in via sperimentale gli schemi di polizza agevolata possono prevedere l'indicazione del valore unitario (valore per ettaro) della produzione (di seguito definito standard value o SV). 2. Gli standard value (SV = P x R) sono il risultato del prodotto tra il prezzo medio triennale o quinquennale (P), escludendo l'anno con il valore piu' basso e quello con il valore piu' elevato, di ciascuno dei prodotti dell'allegato 1, punto 1.10, ponderato per le varieta' prevalenti, e la resa potenziale (R) calcolata come media triennale o quinquennale, escludendo l'anno con il valore piu' basso e quello con il valore piu' elevato. Gli SV sono approvati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. 3. Tutte le polizze con valore unitario della produzione assicurata inferiore o uguale allo SV sono ritenute ammissibili per quanto attiene alle componenti rese e prezzo. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno si effettua pertanto solo la verifica di rispondenza tra i dati di superficie delle polizze e quelle dei fascicoli aziendali/PAI. 4. Per le polizze con valori assicurati superiori allo SV, ai fini dell'ammissibilita' al sostegno i valori assicurati saranno ricondotti al limite massimo fissato dallo SV. 5. Il valore assicurabile per prodotto/comune e' quello ottenuto moltiplicando il valore unitario atteso dall'imprenditore agricolo nella campagna in corso per gli ettari coltivati desunti dal Fascicolo aziendale/PAI. La polizza deve indicare tutti gli elementi previsti dall'art. 6, comma 1 del presente piano. 6. Gli schemi di polizza devono prevedere una soglia di danno superiore al 20% del valore unitario della produzione dell'imprenditore agricolo calcolato come media del triennio precedente o dei cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il valore piu' basso e quello con il valore piu' elevato. 7. Ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393, il contratto assicurativo, per ciascuna combinazione prodotto/comune, deve indicare il valore medio unitario della produzione dell'imprenditore agricolo calcolato sulla base dei valori del triennio precedente o dei cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il valore piu' basso e quello con il valore piu' elevato, e riportare la seguente dicitura: «Polizza agevolata ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.». Nel caso si verifichi la c.d. «riduzione» di produzione, il contratto assicurativo deve riportare, in aggiunta, la dicitura «Riduzione» e il riferimento agli estremi della polizza originaria; quest'ultima deve essere allegata a quella di nuova emissione. 8. In caso di «riduzione» del valore unitario assicurato, il valore di cui al punto 7 del presente Allegato e' riproporzionato al valore unitario assicurato ridotto. 9. In caso di danno il perito accerta in campo l'entita' della perdita quali-quantitativa ai fini della determinazione del corrispettivo valore. 10. Il danno, ai fini della verifica del superamento della soglia, dovra' essere valutato, in prossimita' della raccolta, come differenza tra il valore unitario assicurato e il valore unitario effettivo, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'.