ALLEGATO VII CRITERI ARMONIZZATI RELATIVI ALLA LIMITAZIONE DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 11 La limitazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 8, comma 11 puo' essere concessa se almeno uno dei seguenti criteri generici e' soddisfatto. 1. FORMA FISICA DELLA SOSTANZA Sostanze sotto forma solida, per le quali, sia in condizioni normali sia anormali ragionevolmente prevedibili, non e' possibile un rilascio di materia o di energia in grado di creare un pericolo di incidente rilevante. 2. MODALITA' DI CONTENIMENTO E QUANTITA' Sostanze imballate o immagazzinate in modo tale e in quantita' tali che il massimo rilascio possibile in qualsiasi circostanza sia in grado di non creare un pericolo di incidente rilevante. 3. UBICAZIONE E QUANTITA' Sostanze presenti in quantita' tali e a distanza tale da altre sostanze pericolose (presso lo stabilimento o altrove) da non creare di per se stesse un pericolo di incidente rilevante ne provocare un incidente rilevante che coinvolga altre sostanze pericolose. 4. CLASSIFICAZIONE Sostanze definite come pericolose in base alla loro classificazione generica riportata nell'allegato I, parte 2, ma che non sono in grado di creare un pericolo di incidente rilevante e per le quali pertanto la classificazione generica e' inadeguata a tal fine.
Note all'allegato B: - Il decreto ministeriale 28 gennaio 1992, reca: "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunita' europee". - Il decreto ministeriale 16 febbraio 1993, reca: "Modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 3 dicembre 1985 e 20 dicembre 1989 sulla classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunita' europee". - L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse), e' il seguente: "Art. 6 (Dichiarazione). - 1. Fermo il disposto dell'art. 3 dell'art. 12, comma 3, lettera e), il fabbricante e' tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione: a) qualora eserciti una attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come: 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata; 2) prodotti della fabbricazione; 3) sottoprodotti; 4) residui; 5) prodotti di reazioni accidentali; b) o qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi indicate nella prima colonna. 2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si e' provveduto, indicando le modalita': a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti; b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate; c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ. 3. Il fabbricante indica altresi' se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attivita' esercitata". - Il decreto ministeriale 1° febbraio 1996, reca: "Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 (Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attivita' industriali)".