(Allegato IX)
                                                          Allegato IX 
                                 (previsto dall'articolo 19, comma 3) 
 
    ORGANISMI DI CLASSIFICAZIONE 
    Criteri per il riconoscimento degli organismi di classificazione 
    Per essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 19,  un  organismo
di classificazione deve soddisfare tutti i criteri seguenti: 
      1) l'organismo di  classificazione  deve  essere  in  grado  di
comprovare una vasta  esperienza  in  materia  di  valutazione  della
progettazione e della  costruzione  di  unita'  navali  adibite  alla
navigazione interna. Gli organismi di classificazione devono disporre
di un insieme completo di norme e regolamenti per  la  progettazione,
la costruzione e l'ispezione periodica di unita' navali adibite  alla
navigazione interna, in particolare per il calcolo della  stabilita'.
Tali norme e regolamenti devono essere pubblicati almeno in francese,
inglese,  neerlandese  o  tedesco,  e  devono  essere  aggiornati   e
migliorati costantemente tramite programmi di ricerca e sviluppo.  Le
norme e i regolamenti in questione non devono risultare in  contrasto
con le disposizioni del diritto dell'Unione europea o  degli  accordi
internazionali in vigore; 
      2) l'organismo di classificazione deve pubblicare ogni anno  il
registro delle unita' navali da essa classificate; 
      3) l'organismo di classificazione non deve  essere  controllato
da proprietari o costruttori di unita' navali, ne' da altri  soggetti
che,  a  fini  commerciali,  sono  impegnati   nella   progettazione,
costruzione, allestimento, riparazione, gestione o  assicurazione  di
unita' navali. Il fatturato  dell'organismo  di  classificazione  non
deve dipendere da un solo organismo commerciale; 
      4) la sede principale dell'organismo di classificazione,  o  di
una sua filiale con  potere  decisionale  e  operativo  in  tutte  le
materie che le sono demandate dalla  legislazione  che  disciplina  i
trasporti per vie navigabili interne, deve essere  stabilita  in  uno
degli Stati membri dell'Unione europea; 
      5) l'organismo di  classificazione  e  i  suoi  esperti  devono
possedere una buona reputazione nel settore  dei  trasporti  per  vie
navigabili interne; gli esperti devono essere in grado di  comprovare
le capacita' professionali possedute.  Essi  devono  agire  sotto  la
responsabilita' dell'organismo di classificazione; 
      6)  l'organismo  di  classificazione  deve  avere   un   numero
significativo di collaboratori, adeguato ai compiti che sono ad  esso
affidati e al numero di  unita'  navali  classificate,  che  svolgono
attivita' tecniche, di gestione, assistenza, controllo, e  ricerca  e
che  provvedono  anche  al  costante  sviluppo  delle  capacita'   ed
all'aggiornamento delle norme. Esso dispone di  ispettori  in  almeno
uno Stato membro; 
      7) l'organismo di classificazione deve operare nel rispetto  di
un codice deontologico; 
      8)  l'organismo  di  classificazione  deve  essere  gestito   e
amministrato in modo da garantire la riservatezza delle  informazioni
richieste da uno Stato membro; 
      9) l'organismo di classificazione deve essere pronto a  fornire
le informazioni pertinenti a uno Stato membro; 
      10)  la  direzione  dell'organismo  di   classificazione   deve
definire e documentare la propria  politica,  i  propri  obiettivi  e
impegni in materia di qualita' e verificare  che  tale  politica  sia
compresa, attuata e mantenuta a tutti  i  livelli  dell'organismo  di
classificazione; 
      11) l'organismo di classificazione deve sviluppare, applicare e
mantenere un sistema  di  qualita'  interno  efficace,  basato  sugli
elementi pertinenti delle norme di qualita'  riconosciute  sul  piano
internazionale e conforme alla norma EN ISO/IEC 17020: 2004,  secondo
l'interpretazione dei Requisiti per la certificazione dei sistemi  di
qualita' dell'IACS. Il sistema  di  qualita'  e'  certificato  da  un
organismo indipendente di revisione riconosciuto dall'amministrazione
dello  Stato  membro  nel  quale  e'  stabilita  la  sede  principale
dell'organismo di classificazione, o una sua filiale,  come  previsto
al punto 4, e assicura, tra l'altro, che: 
        a) le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione
siano stabiliti e aggiornati in modo sistematico; 
        b) le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione
siano rispettati; 
        c) siano  soddisfatti  i  requisiti  dell'attivita'  prevista
dalla legge che  l'organismo  di  classificazione  e'  autorizzato  a
svolgere; 
        d) siano definiti e documentati le responsabilita', i  poteri
e l'interrelazione  del  personale  la  cui  attivita'  incide  sulla
qualita' dei servizi dell'organismo di classificazione; 
        e) tutte le attivita' siano svolte in condizioni controllate; 
        f) sia in atto un sistema di supervisione  che  controlla  le
operazioni e le attivita' svolte  dagli  ispettori  e  dal  personale
tecnico e amministrativo  impiegato  direttamente  dall'organismo  di
classificazione; 
        g) i requisiti delle principali attivita'  regolamentari  che
l'organismo  di  classificazione  e'  autorizzato  a  svolgere  siano
applicati o direttamente controllati soltanto da ispettori  esclusivi
dell'organismo di classificazione o da ispettori esclusivi  di  altri
organismi di classificazione riconosciuti; 
        h) sia attuato un sistema di qualificazione  e  aggiornamento
costante degli ispettori; 
        i)  sia  tenuta  una   documentazione   per   dimostrare   il
conseguimento degli standard richiesti per gli  aspetti  inerenti  ai
servizi svolti,  nonche'  l'efficace  funzionamento  del  sistema  di
qualita'; nonche' 
        l) sia  applicato  un  vasto  sistema  di  controlli  interni
pianificati e  documentati  riguardo  alle  attivita'  inerenti  alla
qualita' in tutte le sedi; 
      12) il sistema di  qualita'  e'  certificato  da  un  organismo
indipendente di  revisione  riconosciuto  dall'amministrazione  dello
Stato membro nel quale e' stabilita la sede principale dell'organismo
di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4; 
      13)  l'organismo  di  classificazione  si  deve   impegnare   a
conformare le proprie norme e  regolamenti  alle  disposizioni  delle
pertinenti direttive dell'Unione e  a  fornire  tempestivamente  alla
Commissione europea tutte le informazioni del caso; 
      14)  l'organismo  di  classificazione  si  deve   impegnare   a
consultare periodicamente  gli  altri  organismi  di  classificazione
riconosciuti per garantire l'equivalenza delle norme tecniche e della
loro  applicazione   e   deve   consentire   la   partecipazione   di
rappresentanti di uno Stato  membro  o  di  altre  parti  interessate
all'aggiornamento delle sue norme e/o regolamenti.