Allegato IX (previsto dall'articolo 19, comma 3) ORGANISMI DI CLASSIFICAZIONE Criteri per il riconoscimento degli organismi di classificazione Per essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 19, un organismo di classificazione deve soddisfare tutti i criteri seguenti: 1) l'organismo di classificazione deve essere in grado di comprovare una vasta esperienza in materia di valutazione della progettazione e della costruzione di unita' navali adibite alla navigazione interna. Gli organismi di classificazione devono disporre di un insieme completo di norme e regolamenti per la progettazione, la costruzione e l'ispezione periodica di unita' navali adibite alla navigazione interna, in particolare per il calcolo della stabilita'. Tali norme e regolamenti devono essere pubblicati almeno in francese, inglese, neerlandese o tedesco, e devono essere aggiornati e migliorati costantemente tramite programmi di ricerca e sviluppo. Le norme e i regolamenti in questione non devono risultare in contrasto con le disposizioni del diritto dell'Unione europea o degli accordi internazionali in vigore; 2) l'organismo di classificazione deve pubblicare ogni anno il registro delle unita' navali da essa classificate; 3) l'organismo di classificazione non deve essere controllato da proprietari o costruttori di unita' navali, ne' da altri soggetti che, a fini commerciali, sono impegnati nella progettazione, costruzione, allestimento, riparazione, gestione o assicurazione di unita' navali. Il fatturato dell'organismo di classificazione non deve dipendere da un solo organismo commerciale; 4) la sede principale dell'organismo di classificazione, o di una sua filiale con potere decisionale e operativo in tutte le materie che le sono demandate dalla legislazione che disciplina i trasporti per vie navigabili interne, deve essere stabilita in uno degli Stati membri dell'Unione europea; 5) l'organismo di classificazione e i suoi esperti devono possedere una buona reputazione nel settore dei trasporti per vie navigabili interne; gli esperti devono essere in grado di comprovare le capacita' professionali possedute. Essi devono agire sotto la responsabilita' dell'organismo di classificazione; 6) l'organismo di classificazione deve avere un numero significativo di collaboratori, adeguato ai compiti che sono ad esso affidati e al numero di unita' navali classificate, che svolgono attivita' tecniche, di gestione, assistenza, controllo, e ricerca e che provvedono anche al costante sviluppo delle capacita' ed all'aggiornamento delle norme. Esso dispone di ispettori in almeno uno Stato membro; 7) l'organismo di classificazione deve operare nel rispetto di un codice deontologico; 8) l'organismo di classificazione deve essere gestito e amministrato in modo da garantire la riservatezza delle informazioni richieste da uno Stato membro; 9) l'organismo di classificazione deve essere pronto a fornire le informazioni pertinenti a uno Stato membro; 10) la direzione dell'organismo di classificazione deve definire e documentare la propria politica, i propri obiettivi e impegni in materia di qualita' e verificare che tale politica sia compresa, attuata e mantenuta a tutti i livelli dell'organismo di classificazione; 11) l'organismo di classificazione deve sviluppare, applicare e mantenere un sistema di qualita' interno efficace, basato sugli elementi pertinenti delle norme di qualita' riconosciute sul piano internazionale e conforme alla norma EN ISO/IEC 17020: 2004, secondo l'interpretazione dei Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualita' dell'IACS. Il sistema di qualita' e' certificato da un organismo indipendente di revisione riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro nel quale e' stabilita la sede principale dell'organismo di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4, e assicura, tra l'altro, che: a) le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione siano stabiliti e aggiornati in modo sistematico; b) le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione siano rispettati; c) siano soddisfatti i requisiti dell'attivita' prevista dalla legge che l'organismo di classificazione e' autorizzato a svolgere; d) siano definiti e documentati le responsabilita', i poteri e l'interrelazione del personale la cui attivita' incide sulla qualita' dei servizi dell'organismo di classificazione; e) tutte le attivita' siano svolte in condizioni controllate; f) sia in atto un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attivita' svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente dall'organismo di classificazione; g) i requisiti delle principali attivita' regolamentari che l'organismo di classificazione e' autorizzato a svolgere siano applicati o direttamente controllati soltanto da ispettori esclusivi dell'organismo di classificazione o da ispettori esclusivi di altri organismi di classificazione riconosciuti; h) sia attuato un sistema di qualificazione e aggiornamento costante degli ispettori; i) sia tenuta una documentazione per dimostrare il conseguimento degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonche' l'efficace funzionamento del sistema di qualita'; nonche' l) sia applicato un vasto sistema di controlli interni pianificati e documentati riguardo alle attivita' inerenti alla qualita' in tutte le sedi; 12) il sistema di qualita' e' certificato da un organismo indipendente di revisione riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro nel quale e' stabilita la sede principale dell'organismo di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4; 13) l'organismo di classificazione si deve impegnare a conformare le proprie norme e regolamenti alle disposizioni delle pertinenti direttive dell'Unione e a fornire tempestivamente alla Commissione europea tutte le informazioni del caso; 14) l'organismo di classificazione si deve impegnare a consultare periodicamente gli altri organismi di classificazione riconosciuti per garantire l'equivalenza delle norme tecniche e della loro applicazione e deve consentire la partecipazione di rappresentanti di uno Stato membro o di altre parti interessate all'aggiornamento delle sue norme e/o regolamenti.