Art. 146 
                       (Interpello preventivo) 
 
   1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno  a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il  ricorso  al  Garante  puo'
essere proposto  solo  dopo  che  e'  stata  avanzata  richiesta  sul
medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo
8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente  articolo,
ovvero e' stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale. 
   2. Il riscontro  alla  richiesta  da  parte  del  titolare  o  del
responsabile e' fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento. 
   3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie
per  un  integrale  riscontro  alla  richiesta  sono  di  particolare
complessita', ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o
il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal  caso,
il  termine  per  l'integrale  riscontro  e'  di  trenta  giorni  dal
ricevimento della richiesta medesima.