Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso) 1. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo' disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento puo' essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non e' adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento e' impugnabile unitamente a tale decisione. 2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto. 3. Se vi e' stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi. 4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante e' comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento puo' essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax. 5. Se sorgono difficolta' o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalita' di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato. 6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.