Art. 151 
                            (Opposizione) 
 
   1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto  tacito  di  cui
all'articolo 150,  comma  2,  il  titolare  o  l'interessato  possono
proporre  opposizione  con  ricorso  ai  sensi   dell'articolo   152.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. 
   2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.