Art. 181
    Numero   e   qualificazione   degli   operatori   nelle  stazioni
radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica
    1.  Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,   determina,   per   ciascuna   delle   categorie  di  cui
all'articolo 179, il numero e la qualificazione degli operatori nelle
stazioni  radioelettriche  di  bordo  ai  fini  della  corrispondenza
pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle
radiocomunicazioni dell'UIT.