Art. 280.
          Registri degli esposti e degli eventi accidentali

  1.  I lavoratori addetti ad attivita' comportanti uso di agenti del
gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati,
per  ciascuno  di essi, l'attivita' svolta, l'agente utilizzato e gli
eventuali casi di esposizione individuale.
  2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al
comma  1  e  ne  cura  la  tenuta  tramite  il  medico competente. Il
responsabile   del   servizio   di  prevenzione  e  protezione  e  il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
  3. Il datore di lavoro:
    a)  consegna  copia  del  registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore  di  sanita',  all'Istituto  superiore per la prevenzione e
sicurezza  sul  lavoro  e  all'organo  di  vigilanza  competente  per
territorio,  comunicando  ad  essi  ogni  tre  anni  e  comunque ogni
qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
    b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul  lavoro  e  all'organo  di vigilanza competente per territorio la
cessazione  del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1,
fornendo  al  contempo  l'aggiornamento  dei dati che li riguardano e
consegna  al  medesimo  Istituto  le relative cartelle sanitarie e di
rischio;
    c)  in  caso  di  cessazione  di attivita' dell'azienda, consegna
all'Istituto   superiore   di   sanita'  e  all'organo  di  vigilanza
competente  per  territorio  copia  del registro di cui al comma 1 ed
all'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e sicurezza sul lavoro
copia  del  medesimo  registro  nonche'  le  cartelle  sanitarie e di
rischio;
    d)  in  caso  di  assunzione  di  lavoratori che hanno esercitato
attivita'  che  comportano  rischio di esposizione allo stesso agente
richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro  di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e
di rischio;
    e)   tramite   il   medico   competente  comunica  ai  lavoratori
interessati   le   relative  annotazioni  individuali  contenute  nel
registro  di  cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio,
ed  al  rappresentante  per  la  sicurezza  i dati collettivi anonimi
contenuti nel registro di cui al comma 1.
  4.  Le  annotazioni  individuali  contenute  nel registro di cui al
comma  1  e  le  cartelle  sanitarie e di rischio sono conservate dal
datore  di  lavoro  fino  a  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro e
dall'ISPESL  fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attivita' che
espone  ad  agenti  biologici. Nel caso di agenti per i quali e' noto
che  possono  provocare  infezioni  consistenti o latenti o che danno
luogo  a  malattie  con recrudescenza periodica per lungo tempo o che
possono  avere  gravi  sequele  a  lungo  termine  tale periodo e' di
quaranta anni.
  5.  La  documentazione  di  cui  ai precedenti commi e' custodita e
trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
  6.  I modelli e le modalita' di tenuta del registro di cui al comma
1  e  delle  cartelle  sanitarie  e  di  rischio sono determinati con
decreto  del  Ministro  della  salute e del lavoro e della previdenza
sociale sentita la Commissione consultiva permanente.
  7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di
sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.