Art. 280.
Registri degli esposti e degli eventi accidentali
1. I lavoratori addetti ad attivita' comportanti uso di agenti del
gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati,
per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente utilizzato e gli
eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al
comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per
territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni
qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1,
fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e
consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di
rischio;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna
all'Istituto superiore di sanita' e all'organo di vigilanza
competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
copia del medesimo registro nonche' le cartelle sanitarie e di
rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato
attivita' che comportano rischio di esposizione allo stesso agente
richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e
di rischio;
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio,
ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi
contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal
datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attivita' che
espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali e' noto
che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno
luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che
possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo e' di
quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi e' custodita e
trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalita' di tenuta del registro di cui al comma
1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con
decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza
sociale sentita la Commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di
sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.