Art. 281.
             Registro dei casi di malattia e di decesso

  1.  Presso  l'ISPESL  e'  tenuto  un  registro dei casi di malattia
ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
  2.  I  medici, nonche' le strutture sanitarie, pubbliche o private,
che  refertano  i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma
1,   trasmettono   all'ISPESL  copia  della  relativa  documentazione
clinica.
  3.  Con  decreto  dei  Ministri  della  salute e del lavoro e della
previdenza   sociale,   sentita   la   Commissione  consultiva,  sono
determinati  il  modello e le modalita' di tenuta del registro di cui
al comma 1, nonche' le modalita' di trasmissione della documentazione
di cui al comma 2.
  4.  Il  Ministero  della  salute  fornisce  alla Commissione CE, su
richiesta,  informazioni  su l'utilizzazione dei dati del registro di
cui al comma 1.