Art. 271 
Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale 
 
  1.  I  sepolcreti,  previa  iscrizione   negli   inventari   tenuti
dall'amministrazione  finanziaria,  sono  dati   in   consegna,   ove
possibile, a cura del Commissario mediante stipula di regolari  atti,
ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di  mantenerli
e custodirli in perpetuo. 
  2.    L'obbligo    dell'iscrizione    negli    inventari     tenuti
dall'amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso
costituiti a favore dello Stato su sepolcreti di guerra  esistenti  o
sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali. 
  3. Le salme dei Caduti in guerra  e  nella  lotta  di  liberazione,
sepolte nei  cimiteri  civili,  sono  esenti  dai  normali  turni  di
esumazione previsti dal regolamento di polizia mortuaria, e i  comuni
interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando  tali  salme
non sono definitivamente sistemate negli ossari  o  sacrari  all'uopo
costruiti. 
  4.  A  richiesta  dei  comuni  interessati  e   mediante   apposite
convenzioni da approvarsi dal Ministro della difesa, di concerto  con
i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, su  proposta
del Commissario, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato
a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e  custodia  delle
opere date in consegna e  a  titolo  di  contributo  nelle  spese  di
manutenzione e custodia delle sepolture di cui al comma 3.