Art. 271 Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale 1. I sepolcreti, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissario mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo. 2. L'obbligo dell'iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituiti a favore dello Stato su sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali. 3. Le salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dal regolamento di polizia mortuaria, e i comuni interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non sono definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti. 4. A richiesta dei comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna e a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture di cui al comma 3.