Art. 385 Allegato C Modello dell'atto di concessione di ASTC ATTO DI CONCESSIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO L'anno duemila(...), il giorno (...) del mese di (...); con il presente atto, il (...) (1), Comandante del (...) (2) da' in concessione al sig. (...)(3), in servizio presso (...) (4) in qualita' di (...) (5) per uso esclusivo di abitazione propria e delle persone costituenti il suo nucleo familiare, nominativamente menzionate nello stato di famiglia, l'alloggio n. (...) esistente nel fabbricato di proprieta' e in uso all'Amministrazione sito in (...) alla via (...), n. civico (...), piano (...), scala (...). interno (...). La concessione viene accordata sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni: A. DURATA DEL CANONE DI CONCESSIONE Art. 1 La concessione avra' la durata di anni otto a decorrere dal (...)e avra' termine il giorno (...) . Art. 2 Il canone relativo alla presente concessione e' stabilito in annui euro da pagarsi in rate mensili anticipate, ciascuna di euro (...) B. DELEGAZIONE Dl PAGAMENTO Art. 3 Il concessionario delega l'amministrazione dalla quale dipende, in futuro, a trattenere, per tutta la durata della concessione, e anche oltre finche' duri l'occupazione, la quota mensile di euro ( ) in pagamento del canone. La predetta delega ha effetto anche quando risultasse che il concessionario abbia gia' ceduto il quinto o il doppio quinto del suo stipendio, e anche quando lo stipendio stesso venisse comunque ridotto o decurtato da altre ritenute. La delega stessa avra' effetto fino alla estinzione di qualsiasi altro debito verso l'amministrazione concedente, comunque nascente dal presente atto (forniture, lavori, danni, ecc.) e sara' sospesa soltanto previo nulla asta della suddetta amministrazione. Art. 4 In caso di sospensione totale o parziale, dello stipendio o degli assegni mensili, sui quali e' rilasciata la presente delega, e in qualsiasi evenienza che renda, in tutto in parte, inefficace la delega stessa, il concessionario si obbliga a versare direttamente, per intero o per la differenza, il canone convenuto, a rate mensili anticipate, all'Ente che gli verra' indicato. C. REVOCA DELLA CONCESSIONE Art. 5 La concessione sara' revocata qualora il concessionario: - impieghi l'abitazione per fini non conformi alla sua specifica funzione; - ceda in uso a terzi l'abitazione; - non osservi in maniera rigorosa e continua le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione; - si sia reso moroso nel pagamento del canone o delle spese di riscaldamento, dei servizi e accessori a suo carico; - non occupi stabilmente l'abitazione con il proprio nucleo familiare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio stesso; - sia trasferito ad altra sede; - deceda; - acquisisca, sotto forma di proprieta' o usufrutto, un'abitazione ubicata nell'ambito del comune ove presta servizio o limitrofo; - rinunzi. Art. 6 La revoca della concessione sara' comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo dell'alloggio, in seguito a revoca della concessione, il comando della (...) (2) procedera' allo sfratto in via amministrativa ai sensi dell'articolo 823, comma 2 del codice civile. Art. 7 I locali si intendono concessi nello stato in cui si trova attualmente, cioe' muniti di tutti i serramenti, chiavi, vetri, e altri infissi occorrenti all'uso cui i locali stessi sono destinati. Il concessionario dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati in ottimo stato di manutenzione e con tutti gli impianti efficienti. Si obbliga, pertanto, a riconsegnarli nelle stesse condizioni, alla cessazione della concessione. D. MIGLIORIE E DANNEGGIAMENTI Art. 8 E' fatto espresso divieto al concessionario di far eseguire nell'alloggio assegnatogli, senza preventivo consenso scritto dall'amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite all'Amministrazione, senza che il concessionario passa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta, pero', salvo il diritto dell'amministrazione concedente di chiedere, ove lo creda, che il concessionario rimetta le cose in pristino a proprie spese. In ogni caso di inadempimento vi provvedera' direttamente l'Amministrazione concedente, addebitando la spesa al concessionario. Durante la concessione l'Amministrazione concedente ha diritto di fare accedere nell'alloggio - preventivamente avvertendo l'interessato - propri dipendenti per quelle verifiche e quei lavori ritenuti necessari. E. AZIONE DI DANNI Art. 9 Il concessionario esonera l'Amministrazione da ogni responsabilita' per eventuali danni alle persone o alle cose, derivanti da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, nessuna esclusa o eccettuata, nonche' da fatti di altri concessionari a conduttori, o di terzi. Art. 10 Il concessionario riconosce all'Amministrazione il diritto di eseguire, nell'alloggio assegnato, senza indennita' o compenso o riduzione di canone, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione ritenga opportuno, a suo giudizio insindacabile, anche se comporti limitazioni o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio. Art. 11 Il concessionario e' tenuto al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, sulla base di tabelle millesimali calcolate - in conformita' alle disposizioni di legge vigenti in materia - a cura del Comando di Corpo competente. In particolare, sono ripartite fra gli utenti le spese per: - gestione degli impianti centralizzati di riscaldamento e di condizionamento ivi compresa la pulizia a fine stagione invernale delle caldaie e canne fumarie, dei bruciatori e serbatoi; - gestione degli impianti, ascensori e montacarichi, ivi comprese le tasse di esercizio e l'ordinaria manutenzione (lubrificazione, ingrassaggio, visite tecniche periodiche, sostituzione lampadine e spie); - gestione di altri eventuali impianti centralizzati; - pulizia delle scale e delle aree dei locali comuni, relativa illuminazione, eventuale portierato e custodia, giardinaggio e, in genere, ordinaria cura dei servizi posti a disposizione comune dall'Amministrazione concedente; - pagamento delle tasse di nettezza urbana, qualora l'utente non sia gia' sottoposto a tassazione individuale. Nel caso di servizi che interessano piu' immobili, le spese e gli oneri di cui sopra vanno preventivamente e proporzionalmente ripartiti fra gli immobili interessati. Il concessionario provvede in proprio, durante tutta la durata della concessione, alle spese relative ai lavori di minuto mantenimento, legati al normale uso dell'alloggio (articolo 1609 cod. civ.). Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio e del materiale ivi esistente verranno addebitate al concessionario all'atto della cessazione dell'utenza. La constatazione dei danni sara' verbalizzata in contraddittorio all'atto della riconsegna o recupero dell'alloggio, in raffronto al verbale di consegna. Il recupero delle somme addebitate avverra' con le medesime modalita' per la riscossione di canoni, rette e quote forfetarie. Art. 12 A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il concessionario elegge domicilio nell'alloggio. Art. 13 L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilita' circa il funzionamento durante la concessione dei servizi pubblici (fornitura di gas. acqua, energia elettrica, ecc.). Art. 14 La concessione s'intende fatta unicamente per la parte interna dell'appartamento, e quindi l'Amministrazione si riserva la libera disponibilita' dei muri esterni, senza che i concessionari possano avanzare pretese di sorta o, comunque, opporre eccezioni di qualsiasi natura. Art. 15 Il concessionario si intende soggetto per cio' che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e quindi si obbliga espressamente di rilevare indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza per la inosservanza di essi. Art. 16 Il presente atto e' soggetto alla prescritta approvazione. Esso e' vincolante per il concessionario fin da questo giorno, mentre lo sara' per l'Amministrazione dopo l'approvazione. Art. 17 Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte il concessionario obbliga se stesso, in ogni piu' ampia forma di legge. Art. 18 Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme regolamentari per gli alloggi di servizio in temporanea concessione al personale dell'Arma dei carabinieri, che costituisce parte integrante dell'atto medesimo. Letto, approvato, sottoscritto. Il Comandante del (2) (...) Il concessionario NOTE: (1) Grado, cognome e nome del Comandante del Corpo; (2) Ente competente alla concessione; (3) Grado, cognome e nome del concessionario; (4) Ente presso il quale presta servizio il concessionario; (5) Incarico del concessionario.
Note all'art. 385: - Per il testo del comma secondo dell'art. 823 del codice civile, si vedano le note all'articolo 346. - Il testo dell'art. 1609 del codice civile, e' il seguente: «Art. 1609 (Piccole riparazioni a carico dell'inquilino). - Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'articolo 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetusta' o da caso fortuito. Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.».