Art. 385 
 
                             Allegato C 
 
              Modello dell'atto di concessione di ASTC 
 
ATTO DI CONCESSIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO 
L'anno duemila(...), il giorno (...) del mese di (...); 
con il presente atto, il (...) (1), Comandante del (...) (2) 
da' in concessione al sig. (...)(3), in servizio presso (...) (4) 
in qualita' di (...) (5) per uso esclusivo di  abitazione  propria  e
delle persone costituenti il suo  nucleo  familiare,  nominativamente
menzionate nello stato di famiglia, l'alloggio n. (...) esistente 
nel fabbricato di proprieta' e in  uso  all'Amministrazione  sito  in
(...) alla via (...), n. civico  (...),  piano  (...),  scala  (...).
interno (...). 
La concessione viene  accordata  sotto  l'osservanza  delle  seguenti
clausole e condizioni: 
A. DURATA DEL CANONE DI CONCESSIONE 
                               Art. 1 
 
 
La concessione avra' la durata di anni otto a  decorrere  dal  (...)e
avra' termine il giorno (...) . 
                               Art. 2 
 
 
Il canone relativo alla presente concessione e'  stabilito  in  annui
euro da pagarsi in rate mensili anticipate, ciascuna di euro (...) 
B. DELEGAZIONE Dl PAGAMENTO 
                               Art. 3 
 
 
Il concessionario delega l'amministrazione dalla  quale  dipende,  in
futuro, a trattenere, per tutta la durata della concessione, e  anche
oltre finche' duri l'occupazione, la quota mensile  di  euro  (…)  in
pagamento del canone. La predetta  delega  ha  effetto  anche  quando
risultasse che il concessionario abbia gia' ceduto  il  quinto  o  il
doppio quinto del suo stipendio, e anche quando lo  stipendio  stesso
venisse comunque ridotto o decurtato da altre ritenute. 
La delega stessa avra' effetto  fino  alla  estinzione  di  qualsiasi
altro debito verso l'amministrazione  concedente,  comunque  nascente
dal presente atto (forniture, lavori, danni, ecc.)  e  sara'  sospesa
soltanto previo nulla asta della suddetta amministrazione. 
                               Art. 4 
 
 
In caso di sospensione totale o parziale,  dello  stipendio  o  degli
assegni mensili, sui quali e' rilasciata la  presente  delega,  e  in
qualsiasi evenienza che renda,  in  tutto  in  parte,  inefficace  la
delega stessa, il concessionario si obbliga a  versare  direttamente,
per intero o per la differenza, il canone convenuto, a  rate  mensili
anticipate, all'Ente che gli verra' indicato. 
C. REVOCA DELLA CONCESSIONE 
                               Art. 5 
 
 
La concessione sara' revocata qualora il concessionario: 
- impieghi l'abitazione per fini  non  conformi  alla  sua  specifica
funzione; 
- ceda in uso a terzi l'abitazione; 
- non osservi in maniera rigorosa e continua  le  condizioni  per  la
gestione, l'uso e la manutenzione; 
- si sia reso moroso nel  pagamento  del  canone  o  delle  spese  di
riscaldamento, dei servizi e accessori a suo carico; 
-  non  occupi  stabilmente  l'abitazione  con  il   proprio   nucleo
familiare, entro  tre  mesi  dalla  data  di  consegna  dell'alloggio
stesso; 
- sia trasferito ad altra sede; 
- deceda; 
- acquisisca, sotto forma di proprieta'  o  usufrutto,  un'abitazione
ubicata nell'ambito del comune ove presta servizio o limitrofo; 
- rinunzi. 
                               Art. 6 
 
 
La  revoca  della  concessione  sara'  comunicata  al  concessionario
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
Qualora si debba procedere al  rilascio  coattivo  dell'alloggio,  in
seguito a revoca  della  concessione,  il  comando  della  (...)  (2)
procedera' allo sfratto in via amministrativa ai sensi  dell'articolo
823, comma 2 del codice civile. 
                               Art. 7 
 
 
I  locali  si  intendono  concessi  nello  stato  in  cui  si   trova
attualmente, cioe' muniti di tutti i  serramenti,  chiavi,  vetri,  e
altri infissi occorrenti all'uso cui i locali stessi sono destinati. 
Il concessionario dichiara di aver visitato  i  locali  e  di  averli
trovati in ottimo stato di manutenzione  e  con  tutti  gli  impianti
efficienti.  Si  obbliga,  pertanto,  a  riconsegnarli  nelle  stesse
condizioni, alla cessazione della concessione. 
D. MIGLIORIE E DANNEGGIAMENTI 
                               Art. 8 
 
 
E'  fatto  espresso  divieto  al  concessionario  di   far   eseguire
nell'alloggio  assegnatogli,  senza   preventivo   consenso   scritto
dall'amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi
natura, le quali,  in  ogni  caso,  rimangono  di  diritto  acquisite
all'Amministrazione, senza che il concessionario passa  asportarle  o
pretendere compensi alla fine della concessione. 
Resta, pero', salvo il  diritto  dell'amministrazione  concedente  di
chiedere, ove lo creda, che il  concessionario  rimetta  le  cose  in
pristino  a  proprie  spese.  In  ogni  caso  di   inadempimento   vi
provvedera' direttamente l'Amministrazione concedente, addebitando la
spesa al concessionario. 
Durante la concessione l'Amministrazione  concedente  ha  diritto  di
fare   accedere   nell'alloggio    -    preventivamente    avvertendo
l'interessato - propri dipendenti per quelle verifiche e quei  lavori
ritenuti necessari. 
E. AZIONE DI DANNI 
                               Art. 9 
 
 
Il concessionario esonera l'Amministrazione da  ogni  responsabilita'
per eventuali danni alle persone o alle cose, derivanti da guasti, da
furti e da qualsiasi  altra  causa,  nessuna  esclusa  o  eccettuata,
nonche' da fatti di altri concessionari a conduttori, o di terzi. 
                               Art. 10 
 
 
Il  concessionario  riconosce  all'Amministrazione  il   diritto   di
eseguire, nell'alloggio assegnato,  senza  indennita'  o  compenso  o
riduzione di canone,  qualsiasi  lavoro,  riparazione  o  innovazione
ritenga opportuno, a suo giudizio insindacabile,  anche  se  comporti
limitazioni o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio. 
                               Art. 11 
 
 
Il concessionario e' tenuto al pagamento delle spese di gestione  dei
servizi comuni, sulla base di  tabelle  millesimali  calcolate  -  in
conformita' alle disposizioni di legge vigenti in materia  -  a  cura
del Comando di Corpo competente. 
In particolare, sono ripartite fra gli utenti le spese per: 
-  gestione  degli  impianti  centralizzati  di  riscaldamento  e  di
condizionamento ivi compresa la pulizia  a  fine  stagione  invernale
delle caldaie e canne fumarie, dei bruciatori e serbatoi; 
- gestione degli impianti, ascensori e montacarichi, ivi comprese  le
tasse  di  esercizio  e  l'ordinaria  manutenzione   (lubrificazione,
ingrassaggio, visite tecniche periodiche,  sostituzione  lampadine  e
spie); 
- gestione di altri eventuali impianti centralizzati; 
- pulizia delle scale  e  delle  aree  dei  locali  comuni,  relativa
illuminazione, eventuale portierato e custodia,  giardinaggio  e,  in
genere, ordinaria  cura  dei  servizi  posti  a  disposizione  comune
dall'Amministrazione concedente; 
- pagamento delle tasse di nettezza urbana, qualora l'utente non  sia
gia' sottoposto a tassazione individuale. 
Nel caso di servizi che interessano piu' immobili,  le  spese  e  gli
oneri  di  cui  sopra  vanno  preventivamente   e   proporzionalmente
ripartiti fra gli immobili interessati. 
Il concessionario provvede in proprio, durante tutta la durata  della
concessione, alle spese relative ai lavori  di  minuto  mantenimento,
legati al normale uso dell'alloggio (articolo 1609 cod. civ.). 
Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti o
causati da colpa,  negligenza  o  cattivo  uso  dell'alloggio  e  del
materiale  ivi  esistente  verranno  addebitate   al   concessionario
all'atto della cessazione dell'utenza. 
La constatazione dei  danni  sara'  verbalizzata  in  contraddittorio
all'atto della riconsegna o recupero dell'alloggio, in  raffronto  al
verbale di consegna. 
Il recupero delle somme addebitate avverra' con le medesime modalita'
per la riscossione di canoni, rette e quote forfetarie. 
                               Art. 12 
 
 
A  tutti  gli  effetti  del  presente  atto,  anche  processuali,  di
cognizione  e  di  esecuzione,  il  concessionario  elegge  domicilio
nell'alloggio. 
                               Art. 13 
 
 
L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilita'  circa
il  funzionamento  durante  la  concessione  dei   servizi   pubblici
(fornitura di gas. acqua, energia elettrica, ecc.). 
                               Art. 14 
 
 
La concessione  s'intende  fatta  unicamente  per  la  parte  interna
dell'appartamento, e quindi l'Amministrazione si  riserva  la  libera
disponibilita' dei muri esterni, senza che  i  concessionari  possano
avanzare pretese di sorta o, comunque, opporre eccezioni di qualsiasi
natura. 
                               Art. 15 
 
 
Il concessionario si intende soggetto per cio'  che  lo  riguarda,  a
tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti  di  polizia  urbana  e  di
pubblica sicurezza e quindi  si  obbliga  espressamente  di  rilevare
indenne l'Amministrazione  concedente  da  ogni  conseguenza  per  la
inosservanza di essi. 
                               Art. 16 
 
 
Il presente atto e' soggetto alla prescritta  approvazione.  Esso  e'
vincolante per il concessionario fin  da  questo  giorno,  mentre  lo
sara' per l'Amministrazione dopo l'approvazione. 
                               Art. 17 
 
 
Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte il concessionario
obbliga se stesso, in ogni piu' ampia forma di legge. 
                               Art. 18 
 
 
Per quanto non espressamente previsto nel  presente  atto  si  rinvia
alle norme regolamentari per gli alloggi di  servizio  in  temporanea
concessione al personale dell'Arma dei carabinieri,  che  costituisce
parte integrante dell'atto medesimo. 
Letto, approvato, sottoscritto. 
Il Comandante del (2) (...) Il concessionario 
NOTE: 
(1) Grado, cognome e nome del Comandante del Corpo; 
(2) Ente competente alla concessione; 
(3) Grado, cognome e nome del concessionario; 
(4) Ente presso il quale presta servizio il concessionario; 
(5) Incarico del concessionario. 
 
 
          Note all'art. 385: 
          - Per il testo del comma secondo dell'art. 823  del  codice
          civile, si vedano le note all'articolo 346. 
          -  Il  testo  dell'art.  1609  del  codice  civile,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 1609 (Piccole riparazioni a carico dell'inquilino). -
          Le  riparazioni  di  piccola  manutenzione,  che  a   norma
          dell'articolo 1576 devono essere eseguite dall'inquilino  a
          sue  spese,  sono  quelle  dipendenti   da   deterioramenti
          prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetusta' o da
          caso fortuito. 
          Le  suddette  riparazioni,  in  mancanza  di  patto,   sono
          determinate dagli usi locali.».