Art. 327 
 
                              Requisiti 
 
    1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti  generali
e di idoneita' professionale previsti dagli  articoli  38  e  39  del
codice. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 15/12/2010,  n.  292
durante il periodo di "vacatio legis". 
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              Note all'art. 327 
              -  Per  il  testo  dell'art.  38  del  citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 263. 
              - Si riporta il testo degli  artt.  39,  41  e  42  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 39 (Requisiti di idoneita' professionale) - 1.  I
          concorrenti alle gare, se cittadini  italiani  o  di  altro
          Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a
          provare la loro iscrizione nel  registro  della  camera  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel
          registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
          presso i competenti ordini  professionali.  Si  applica  la
          disposizione dell'articolo 38, comma 3. 
              2. Se si tratta di un cittadino di altro  Stato  membro
          non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare
          la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato
          di  residenza,  in  uno  dei   registri   professionali   o
          commerciali di  cui  all'allegato  XI  A  per  gli  appalti
          pubblici di lavori,  all'allegato  XI  B  per  gli  appalti
          pubblici di forniture e all'allegato XI C per  gli  appalti
          pubblici  di  servizi,  mediante  dichiarazione  giurata  o
          secondo le modalita' vigenti nello Stato membro  nel  quale
          e' stabilito. 
              3. I fornitori appartenenti  a  Stati  membri  che  non
          figurano nei citati allegati attestano,  sotto  la  propria
          responsabilita',  che  il  certificato  prodotto  e'  stato
          rilasciato da uno dei registri professionali o  commerciali
          istituiti nel Paese in cui sono residenti. 
              4. Nelle  procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti
          pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti  devono
          essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero
          appartenere a  una  particolare  organizzazione  per  poter
          prestare  nel  proprio  paese  d'origine  il  servizio   in
          questione, la stazione appaltante  puo'  chiedere  loro  di
          provare  il  possesso   di   tale   autorizzazione   ovvero
          l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi." 
              "Art.  41  (Capacita'  economica  e   finanziaria   dei
          fornitori e dei prestatori di servizi) - 1.  Negli  appalti
          di forniture o servizi, la  dimostrazione  della  capacita'
          finanziaria ed economica  delle  imprese  concorrenti  puo'
          essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti: 
              a) dichiarazione  di  almeno  due  istituti  bancari  o
          intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1
          settembre 1993, n. 385; 
              b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa,  ovvero
          dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni
          del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
              c)  dichiarazione,  sottoscritta  in  conformita'  alle
          disposizioni  del  d.P.R.  28   dicembre   2000   n.   445,
          concernente il  fatturato  globale  d'impresa  e  l'importo
          relativo ai servizi o forniture nel settore  oggetto  della
          gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 
              2. Le amministrazioni precisano nel  bando  di  gara  i
          requisiti che  devono  essere  posseduti  dal  concorrente,
          nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere.  I
          documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
          richiesti a prestatori di servizi o di forniture  stabiliti
          in Stati membri che  non  prevedono  la  pubblicazione  del
          bilancio. 
              3. Se il concorrente non e' in grado, per  giustificati
          motivi, ivi compreso quello concernente la  costituzione  o
          l'inizio dell'attivita' da meno di tre anni, di  presentare
          le referenze richieste, puo' provare la  propria  capacita'
          economica e finanziaria mediante qualsiasi altro  documento
          considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
              4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera  a),  e'
          presentata  gia'  in  sede  di  offerta.   Il   concorrente
          aggiudicatario  e'  tenuto  ad  esibire  la  documentazione
          probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui  al  comma
          1, lettere b) e c)." 
              "Art.  42  (Capacita'  tecnica  e   professionale   dei
          fornitori e dei prestatori di servizi) - 1.  Negli  appalti
          di servizi e forniture  la  dimostrazione  delle  capacita'
          tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o  piu'
          dei seguenti modi, a seconda della natura, della  quantita'
          o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: 
              a) presentazione dell'elenco dei principali  servizi  o
          delle principali forniture prestati negli ultimi  tre  anni
          con  l'indicazione  degli  importi,  delle   date   e   dei
          destinatari, pubblici o privati, dei  servizi  o  forniture
          stessi; se trattasi  di  servizi  e  forniture  prestati  a
          favore  di  amministrazioni  o  enti  pubblici,  esse  sono
          provate  da  certificati   rilasciati   e   vistati   dalle
          amministrazioni o  dagli  enti  medesimi;  se  trattasi  di
          servizi e forniture  prestati  a  privati,  l'effettuazione
          effettiva della prestazione e' dichiarata da questi  o,  in
          mancanza, dallo stesso concorrente; 
              b) indicazione dei  tecnici  e  degli  organi  tecnici,
          facenti direttamente capo, o meno,  al  concorrente  e,  in
          particolare,  di  quelli  incaricati   dei   controlli   di
          qualita'; 
              c) descrizione  delle  attrezzature  tecniche  tale  da
          consentire    una    loro    precisa    individuazione    e
          rintracciabilita', delle misure adottate  dal  fornitore  o
          dal prestatore del  servizio  per  garantire  la  qualita',
          nonche' degli strumenti di  studio  o  di  ricerca  di  cui
          dispone; 
              d) controllo, effettuato dalla stazione  appaltante  o,
          nel caso  di  concorrente  non  stabilito  in  Italia,  per
          incarico  della  stazione  appaltante,  da   un   organismo
          ufficiale competente del  Paese  in  cui  e'  stabilito  il
          concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i
          prodotti  da  fornire  o  il  servizio  da  prestare  siano
          complessi o  debbano  rispondere,  eccezionalmente,  a  uno
          scopo determinato; il controllo verte  sulla  capacita'  di
          produzione e, se necessario, di studio  e  di  ricerca  del
          concorrente e sulle misure utilizzate da  quest'ultimo  per
          il controllo della qualita'; 
              e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei
          prestatori  di  servizi  o   dei   dirigenti   dell'impresa
          concorrente e, in particolare, dei  soggetti  concretamente
          responsabili della prestazione di servizi; 
              f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente
          nei casi  appropriati,  stabiliti  dal  regolamento,  delle
          misure  di  gestione  ambientale  che  l'operatore   potra'
          applicare durante la realizzazione dell'appalto; 
              g) per gli appalti di servizi, indicazione  del  numero
          medio annuo di dipendenti del concorrente e  il  numero  di
          dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 
              h) per gli appalti di servizi, dichiarazione  indicante
          l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di
          cui  il  prestatore  di  servizi  disporra'  per   eseguire
          l'appalto; 
              i)  indicazione  della  quota   di   appalto   che   il
          concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; 
              l) nel  caso  di  forniture,  produzione  di  campioni,
          descrizioni o  fotografie  dei  beni  da  fornire,  la  cui
          autenticita' sia certificata  a  richiesta  della  stazione
          appaltante; 
              m) nel caso di  forniture,  produzione  di  certificato
          rilasciato dagli istituti o  servizi  ufficiali  incaricati
          del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali
          attestino  la  conformita'  dei  beni  con  riferimento   a
          determinati requisiti o norme. 
              2. La stazione appaltante precisa nel bando di  gara  o
          nella lettera d'invito, quali dei  suindicati  documenti  e
          requisiti devono essere presentati o dimostrati. 
              3.  Le  informazioni  richieste  non  possono  eccedere
          l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione  deve,  comunque,
          tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici
          e commerciali. 
              4. I  requisiti  previsti  nel  comma  1  del  presente
          articolo possono essere provati in sede  di  gara  mediante
          dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione
          del d.P.R. del 28 dicembre  2000  n.  445;  al  concorrente
          aggiudicatario e' richiesta la documentazione probatoria, a
          conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
              4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione  dei
          principi comunitari e delle  regole  di  concorrenza  negli
          appalti  di  servizi  o  di  servizi  pubblici  locali,  la
          stazione appaltante considera, in ogni caso,  rispettati  i
          requisiti tecnici prescritti anche  ove  la  disponibilita'
          dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento  del
          servizio sia assicurata  mediante  contratti  di  locazione
          finanziaria con soggetti terzi.".