Art. 62. 
 
  Le operazioni  relative  al  montaggio  ed  allo  smontaggio  delle
cinghie devono essere affidate a personale esperto. 
  E' consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione in  moto
solo quando si  disponga  e  si  faccia  uso  di  idonei  attrezzi  o
dispositivi montacinghie. 
  L'adozione di un dispositivo  montacinghie  fisso  e'  obbligatoria
quando il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la
sua velocita' in metri al secondo sia non minore di 80.