Art. 62. Le operazioni relative al montaggio ed allo smontaggio delle cinghie devono essere affidate a personale esperto. E' consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione in moto solo quando si disponga e si faccia uso di idonei attrezzi o dispositivi montacinghie. L'adozione di un dispositivo montacinghie fisso e' obbligatoria quando il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocita' in metri al secondo sia non minore di 80.