Art. 221.
                   (Consiglio di amministrazione)

  Il  Consiglio  di amministrazione del Ministero degli affari esteri
e' composto:
    a) dal ministro, che lo presiede;
    b) dal segretario generale;
    c) dal capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica;
    d) dagli impiegati preposti alle direzioni generali ed ai servizi
alle dirette dipendenze del ministro;
    e) da due rappresentanti del personale da nominarsi all'inizio di
ogni biennio con le modalita' previste dall'art. 146.
  Gli   impiegati  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  possono  essere
sostituiti,  in  caso  di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci
purche'   di   qualifica   non  inferiore  a  quella  di  consigliere
d'Ambasciata.
  La presidenza del Consiglio di amministrazione puo' essere delegata
dal ministro al sottosegretario di Stato od al segretario generale o,
in assenza di questo, all'impiegato di qualifica piu' elevata.