Art. 377 (Art. 182 Cod. Str.)
(Circolazione dei velocipedi)
1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua dovranno
sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che
possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico
particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo
richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo
a mano.
3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con
il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di
fermata che intendono effettuare.
4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo
dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche
richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli
appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere
utilizzati, ma solamente condotti a mano.
5. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 182, comma 5, del
codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni
di eta', e' costituita da un apposito sellino con braccioli e
schienale con una barra di assicurazione tra i braccioli. Il sellino
non deve superare la sagoma del velocipede, deve essere installato in
modo da non intralciare la visuale al conducente e la possibilita' e
liberta' di manovra da parte dello stesso. Tale sellino deve essere
ancorato saldamente al telaio del velocipede, deve essere dotato di
un sistema di protezione per le gambe e di bretelle di contenzione.
Il sellino deve essere omologato dal Ministero dei lavori pubblici,
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
previo accertamento delle caratteristiche di cui sopra. Su di esso e'
apposto un marchio di approvazione, la cui forma e' stabilita dallo
stesso Ministero.
6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come
definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le
norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle
carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i
ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela
evitando improvvisi cambiamenti di direzione.