Art. 377 (Art. 182 Cod. Str.) 
                    (Circolazione dei velocipedi) 
  1. I ciclisti nella marcia ordinaria  in  sede  promiscua  dovranno
sempre evitare improvvisi scarti, ovvero  movimenti  a  zig-zag,  che
possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono. 
  2.  Nel  caso  di  attraversamento  di   carreggiate   a   traffico
particolarmente intenso  e,  in  generale,  dove  le  circostanze  lo
richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo
a mano. 
  3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare  tempestivamente,  con
il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e  di
fermata che intendono effettuare. 
  4.  Da  mezz'ora  dopo  il  tramonto,  durante  tutto  il   periodo
dell'oscurita'  e  di  giorno,  qualora  le  condizioni  atmosferiche
richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti  degli
appositi dispositivi  di  segnalazione  visiva,  non  possono  essere
utilizzati, ma solamente condotti a mano. 
  5. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 182, comma 5,  del
codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni
di eta', e'  costituita  da  un  apposito  sellino  con  braccioli  e
schienale con una barra di assicurazione tra i braccioli. Il  sellino
non deve superare la sagoma del velocipede, deve essere installato in
modo da non intralciare la visuale al conducente e la possibilita'  e
liberta' di manovra da parte dello stesso. Tale sellino  deve  essere
ancorato saldamente al telaio del velocipede, deve essere  dotato  di
un sistema di protezione per le gambe e di bretelle  di  contenzione.
Il sellino deve essere omologato dal Ministero dei  lavori  pubblici,
Ispettorato generale per la circolazione  e  la  sicurezza  stradale,
previo accertamento delle caratteristiche di cui sopra. Su di esso e'
apposto un marchio di approvazione, la cui forma e'  stabilita  dallo
stesso Ministero. 
  6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste  ciclabili,  come
definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le
norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli. 
  7. Ove le  piste  ciclabili  si  interrompano,  immettendosi  nelle
carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i
ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima  cautela
evitando improvvisi cambiamenti di direzione.