Art. 377 (Art. 182 Cod. Str.) (Circolazione dei velocipedi) 1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua dovranno sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono. 2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano. 3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare. 4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. 5. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 182, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di eta', e' costituita da un apposito sellino con braccioli e schienale con una barra di assicurazione tra i braccioli. Il sellino non deve superare la sagoma del velocipede, deve essere installato in modo da non intralciare la visuale al conducente e la possibilita' e liberta' di manovra da parte dello stesso. Tale sellino deve essere ancorato saldamente al telaio del velocipede, deve essere dotato di un sistema di protezione per le gambe e di bretelle di contenzione. Il sellino deve essere omologato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, previo accertamento delle caratteristiche di cui sopra. Su di esso e' apposto un marchio di approvazione, la cui forma e' stabilita dallo stesso Ministero. 6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli. 7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.