Art. 249. 
                             A l u n n i 
 
  1. Agli  alunni  degli  istituti  di  cui  al  presente  titolo  si
applicano, in materia disciplinare,  le  disposizioni  relative  agli
alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Le sanzioni
disciplinari adottate dagli  organi  competenti  sono  comunicate  al
Ministero. 
  2. Negli istituti di cui al  presente  titolo  gli  stranieri  sono
iscritti all'anno di corso per  il  quale  siano  ritenuti  idonei  a
giudizio del collegio dei docenti.