Art. 252. 
                              E s a m i 
 
  1. Nelle accademie  e  nei  conservatori  si  sostengono  esami  di
ammissione, di promozione, di idoneita', di licenza e di diploma. 
  2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei  corsi  di
studio. 
  3. Agli anni successivi si accede, per  gli  alunni  dell'istituto,
mediante esame di promozione e, per  i  candidati  esterni,  mediante
esami di idoneita'. 
  4. L'esame di diploma e'  sostenuto  al  compimento  dei  corsi  di
studio. 
  5. Presso l'Accademia nazionale di danza si  sostiene  un  esame  a
conclusione del corso di perfezionamento e del  corso  di  avviamento
coreutico. 
  6. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame. 
  7. Il candidato che nella prima sessione non superi  o  non  compia
l'esame e' ammesso a sostenere o  a  ripetere  le  prove  solo  nella
seconda sessione dello stesso anno. 
  8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto  e
da uno o due  membri  estranei.  Esse  sono  nominate  dal  direttore
dell'istituto.