Art. 253. Tasse scolastiche 1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le seguenti: A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse): tassa di esame di ammissione; tassa di immatricolazione; tassa di frequenza di ciascuno anno; tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze. B. Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del nudo). Accademie nazionali di arte drammatica e di danza: tassa di esame di ammissione alle varie scuole; tassa di immatricolazione; tassa di frequenza di ciascun anno; tassa di diploma. 2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai sensi e con le modalita' dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito con modificazione dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sulla base di quelli stabiliti nella tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). 3. Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio. 4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse: gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di studio richiesto per l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una media di sessanta sessantesimi nell'esame di maturita'; gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva degli esami di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi nei conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle accademie; gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti stabiliti con l'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), come rivalutati ai sensi dell'articolo 21, comma 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e successive modificazioni. 5. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al terzo alinea del comma 4 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento. 6. Sono altresi' dispensati dal pagamento delle tasse, comprese quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili. Il predetto beneficio e' sospeso per i ripetenti. 7. Salvo che per l'Accademia nazionale di danza, gli studenti di cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse.
Note all'art. 253: - Il D.L. n. 90/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165/1990 reca (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti). - Per la tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41/1986 si veda la nota all'art. 200. - Per l'art. 28, comma 4, della legge n. 41/1986, si veda la nota all'art. 200.