Art. 295 
 
 
    Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale 
 
    1. Le imprese soggette a liquidazione coatta  amministrativa  non
sono  soggette  a  liquidazione  giudiziale,  salvo  che   la   legge
diversamente disponga. 
    2. Quando la legge ammette la procedura  di  liquidazione  coatta
amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la  dichiarazione
di apertura della liquidazione giudiziale  preclude  la  liquidazione
coatta amministrativa e il provvedimento che ordina  la  liquidazione
coatta  amministrativa   preclude   l'apertura   della   liquidazione
giudiziale.