Art. 297 
 
 
Accertamento giudiziario dello stato  di  insolvenza  anteriore  alla
                 liquidazione coatta amministrativa 
 
    1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un'impresa
soggetta a liquidazione coatta amministrativa  con  esclusione  della
liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale
del luogo in cui essa ha il centro  degli  interessi  principali,  su
ricorso di uno o piu' creditori o dell'autorita' che ha la  vigilanza
sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. 
    2.  Il  trasferimento  del  centro  degli  interessi   principali
intervenuto nell'anno antecedente il deposito della  domanda  per  la
dichiarazione dello stato di insolvenza  non  rileva  ai  fini  della
competenza. 
    3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il  tribunale
adotta   i   provvedimenti   conservativi   che   ritenga   opportuni
nell'interesse dei  creditori  fino  all'inizio  della  procedura  di
liquidazione. 
    4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con
le modalita' di cui all'articolo 40 e l'autorita' che ha la vigilanza
sull'impresa. 
    5.  La  sentenza  e'  comunicata  entro  tre  giorni,   a   norma
dell'articolo 136  del  codice  di  procedura  civile,  all'autorita'
competente  perche'  disponga  la  liquidazione  o,  se  ne   ritiene
sussistenti i presupposti, l'avvio della  risoluzione  ai  sensi  del
decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE.  Essa  e'  inoltre
notificata, e resa pubblica a norma dell'articolo 45. 
    6. Contro la sentenza puo' essere proposto reclamo  da  qualunque
interessato, a norma dell'articolo 51. 
    7. Il tribunale che respinge  il  ricorso  per  la  dichiarazione
d'insolvenza provvede con decreto  motivato.  Contro  il  decreto  e'
ammesso reclamo a norma dell'articolo 50. 
    8. Il tribunale provvede su istanza  del  commissario  giudiziale
alla dichiarazione d'insolvenza a norma del presente articolo  quando
nel corso della procedura  di  concordato  preventivo  di  un'impresa
soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con  esclusione  della
liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura  e
sussiste lo stato  di  insolvenza.  Si  applica,  in  ogni  caso,  il
procedimento di cui al comma 4. 
    9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli  enti
pubblici. 
 
          Note all'art. 297: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 136 del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 136. Comunicazioni. 
              Il cancelliere, con biglietto  di  cancelleria,  fa  le
          comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice
          al pubblico ministero,  alle  parti,  al  consulente,  agli
          altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e  da'  notizia
          di quei provvedimenti per i quali e' disposta  dalla  legge
          tale forma abbreviata di comunicazione. 
              Il  biglietto  e'   consegnato   dal   cancelliere   al
          destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso  a
          mezzo posta elettronica  certificata,  nel  rispetto  della
          normativa,    anche    regolamentare,    concernente     la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. 
              Salvo che la legge disponga  diversamente,  se  non  e'
          possibile procedere ai sensi  del  comma  che  precede,  il
          biglietto viene trasmesso a mezzo  telefax,  o  e'  rimesso
          all'ufficiale giudiziario per la notifica.". 
              Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,  reca:
          "Attuazione  della  direttiva  2014/59/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce
          un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
          e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
          82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive   2001/24/CE,
          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
          2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n.  1093/2010
          e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio".