Art. 298 
 
Accertamento giudiziario dello  stato  d'insolvenza  successivo  alla
liquidazione coatta amministrativa 
    1.  Se  l'impresa,  al  tempo  in  cui  e'  stata   ordinata   la
liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non e'  stata
preventivamente dichiarata a norma dell'articolo  297,  il  tribunale
del luogo in cui essa ha il centro  degli  interessi  principali,  su
ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta
tale  stato  con  sentenza  in  camera  di  consiglio,  anche  se  la
liquidazione e' stata disposta per insufficienza di attivo. 
    2. Si applicano le norme dell'articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7. 
    3. Restano salve le diverse  disposizioni  delle  leggi  speciali
relative  all'accertamento  dello  stato  di  insolvenza   successivo
all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.