Art. 299 
 
 
   Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza 
 
    1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a  norma  degli
articoli 297 e 298, sono applicabili,  con  effetto  dalla  data  del
provvedimento  che  ha  accertato  lo   stato   di   insolvenza,   le
disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei
soci a  responsabilita'  illimitata,  sostituito  al  deposito  della
domanda di apertura della liquidazione giudiziale il  deposito  della
domanda per l'accertamento dello stato di insolvenza. 
    2. L'esercizio delle azioni di  revoca  degli  atti  compiuti  in
frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di
decadenza  di  cui  all'articolo   170   decorre   dalla   data   del
provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al
provvedimento che accerta lo stato di insolvenza. 
    3. Il commissario liquidatore presenta al pubblico  ministero  la
relazione prevista dall'articolo 130.