Art. 300 
 
 
                    Provvedimento di liquidazione 
 
    1. Il provvedimento  che  ordina  la  liquidazione,  entro  dieci
giorni  dalla  sua  data,  e'  pubblicato   integralmente,   a   cura
dell'autorita' che lo ha  emanato,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del
registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicita'  disposte
nel provvedimento.