Art. 301 
 
 
           Organi della liquidazione coatta amministrativa 
 
    1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione  o  con  altro
successivo viene nominato un  commissario  liquidatore.  E'  altresi'
nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o  cinque  membri,
scelti fra persone particolarmente  esperte  nel  ramo  di  attivita'
esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. 
    2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono  essere
nominati tre commissari liquidatori. In tal caso  essi  deliberano  a
maggioranza, e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da  due
di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del  comitato
di sorveglianza e' facoltativa. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.